Adeguamento antincendio strutture ricettive – Circolare ministeriale | Confcommercio

Adeguamento antincendio strutture ricettive – Circolare ministeriale

Il Ministero dell’Interno ha diramato una circolare riguardante il “Piano straordinario biennale di adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi per le strutture turistico ricettive alberghiere con oltre 25 posti letto”.

mercoledì 9 Maggio 2012 | iconCONDIVIDI iconSTAMPA

 

Il Ministero dell’Interno – Direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica –  ha diramato ai propri Comandi territoriali la circolare  24. 04. 12, contenente i primi indirizzi applicativi e la modulistica  in ordine al Decreto ministeriale  16 marzo 2012 e riguardante il “Piano straordinario biennale di adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi per le strutture turistico ricettive alberghiere con oltre 25 posti letto”.
Tale decreto, si ricorda, va a definire gli adempimenti tecnico amministrativi, i controlli dei Vigili del Fuoco, nonché i requisiti tecnici e gestionali minimi  che tali strutture ricettive devono possedere per essere ammesse al piano.
Nella circolare viene sottolineato che, nelle more dell’intera osservanza di tutte le disposizioni antincendio, l’ ammissione al Piano straordinario di adeguamento  è subordinata al possesso di particolari requisiti suppletivi che consistono, tra l’altro, nella presenza di un servizio interno antincendio permanentemente presente durante l’esercizio dell’attività.
Al riguardo viene precisato che, per le strutture fino a 100 posti letto, il personale addetto al servizio antincendio di cui sopra, deve effettuare unicamente il corso di 8 ore di cui al D.M. 10 marzo 1998.
Gli enti e i privati responsabili dell’attività dovranno presentare al Comando VV.F. competente per territorio  l’istanza di ammissione al Piano utilizzando il modello allegato alla circolare in parola  “mod_accesso_piano”.
Tale istanza dovrà essere corredata da una attestazione  “mod_attestazione” firmata da un tecnico abilitato che dovrà comprendere:
– una relazione tecnica e descrittiva con eventuali elaborato grafici volta a rappresentare il possesso dei requisiti di sicurezza richiesti per l’ammissione al Piano;
– dichiarazioni o certificazioni relative agli impianti presenti
– una descrizione del programma degli interventi di adeguamento da realizzarsi entro il 31 dicembre 2013
Il Comando territoriale, entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta, andrà a verificare la completezza formale dell’istanza.
Ove la documentazione risulti completa, Il Comando comunicherà all’interessato l’ammissione al piano  attraverso  il modello “mod_ammissione_piano”.
Ove la documentazione risulti incompleta, avendo avuto esiti negativi le richieste di integrazione, il Comando comunicherà all’interessato la mancata ammissione utilizzando il modello allegato “mod.NO_ammissione_piano”.
In sede di sopralluogo, accertato il possesso dei requisiti necessari per l’ ammissione al piano, il Comando rilascerà, a richiesta dell’interessato, copia del verbale di visita tecnica.
In caso di presentazione della domanda di ammissione oltre il termine previsto dal Decreto 16 marzo 2012 (29 aprile 2012), la circolare precisa che il Comando accetterà comunque l’istanza, che dovrà contenere una dichiarazione sostitutiva di atto notorio dal quale dovrà risultare che l’attività sia stata sospesa “medio tempore” eventualmente anche per chiusura stagionale o mantenuta in esercizio con un numero ridotto di posti letto.
Al termine dell’adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi gli enti e i privati responsabili presenteranno al Comando l’istanza per il controllo dell’avvenuto adempimento.
Per completezza di informazione si allega il testo integrale della circolare ministeriale.