Le novità della legge di stabilità | Confcommercio

Le novità della legge di stabilità

Il 21 dicembre è stata approvata la legge di stabilità. Il provvedimento, che sarà pubblicato nei prossimi giorni  in Gazzetta Ufficiale, entra in vigore il 1° gennaio 2013, ma non mancano misure destinate ad avere effetto negli anni successivi e, in deroga a quanto richiesto dalla normativa contabile, anche misure destinate ad applicarsi già dall’anno in corso (2012).

giovedì 27 Dicembre 2012 | iconCONDIVIDI iconSTAMPA

Il 21 dicembre è stata approvata la legge di stabilità.
Il provvedimento, che sarà pubblicato nei prossimi giorni in Gazzetta Ufficiale, entra in vigore il 1° gennaio 2013, ma non mancano misure destinate ad avere effetto negli anni successivi e, in deroga a quanto richiesto dalla normativa contabile, anche misure destinate ad applicarsi già dall’anno in corso (2012).

Si riporta, di seguito, una sintesi delle principali disposizioni di interesse.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AMBIENTE ED ENERGIA
Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi – TARES
Vengono introdotte disposizioni che disciplinano e regolano l’operatività del nuovo tributo TARES che, come noto, entrerà in vigore dal 1° gennaio 2013.Per definire il costo del servizio di gestione dei rifiuti, e di conseguenza la tariffa, si useranno i parametri attualmente in vigore dettati dal Dpr 158/1999. Questo decreto attuativo dovrà essere applicato a regime, perché non è più prevista l’emanazione di un nuovo regolamento. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in base agli usi e alle tipologie di attività svolte.
La Tares va a sostituire la Tarsu e la Tia, ossia i precedenti tributi sui rifiuti e rispetto a questi avrà costi decisamente più alti, dal momento che finanzierà interamente il servizio di gestione dei rifiuti, e si occuperà anche di illuminazione pubblica e manutenzione delle strade e attività connesse a quegli ambiti definiti a domanda individuale (cd. servizi indivisibili).
Relativamente alla determinazione della superficie imponibile, considerato poi che per la maggior parte degli immobili non esiste ancora la superficie catastale, all’Agenzia era demandato il compito non semplice di stabilire medio tempore una superficie convenzionale in base ai dati in suo possesso. Tenuto conto delle difficoltà di utilizzare la superficie catastale, viene consentito ai comuni di fare ricorso alle superfici già denunciate per Tarsu e Tia, utilizzando per il calcolo della tassa la superficie calpestabile anche per gli immobili a destinazione ordinaria (classificati nelle categorie A, B e C). La Tares si fonderà, pertanto, sulle medesime superfici dichiarate ai fini Tarsu o Tia, e solo quando sarà attivata l’interazione dei data base fra Catasto e Comuni, la tassa avrà la propria base imponibile effettiva, cioè l’80% della superficie catastale dell’immobile (come previsto dal nuovo tributo). Si evidenzia, tuttavia, che i Comuni potranno comunque, in sede di accertamento, basarsi, fin da subito, sul criterio dell’80% della superficie catastale per la determinazione delle superfici imponibili.
Si passerà alla commisurazione del tributo sulla superficie catastale solo quando verranno allineati i dati degli immobili a destinazione ordinaria e quelli riguardanti la toponomastica e la numerazione civica, interna e esterna, di ciascun comune.
Era previsto inizialmente che il pagamento avvenisse in quattro rate annuali (gennaio, aprile, luglio, ottobre). Ma con un emendamento, il governo ha permesso ai sindaci di variare il numero e la scadenza delle rate, inclusa anche la possibilità di versamento in un’unica soluzione a giugno. Nel 2013 la prima rata è comunque spostata d’ufficio ad aprile.

DISPOSIZIONI IN MATERIA FISCALE
Si ritiene opportuno premettere che – rispetto al testo originario del Disegno di legge di stabilità 2013 – non è più prevista la riduzione di un punto percentuale delle prime due aliquote Irpef del 23% e del 27%. Quindi, le persone fisiche con reddito fino a 15.000 euro continueranno a pagare un’Irpef del 23%, mentre per lo scaglione che va da 15.001 euro a 28.000 euro, l’aliquota dell’imposta personale sarà sempre del 27%.
Inoltre, non è più prevista l’introduzione dal 2012 della franchigia di 250 euro per gli oneri deducibili dal reddito complessivo Irpef e per quelli detraibili dall’imposta. Infatti, nel testo originario del Disegno di legge, tale disposizione colpiva i soggetti con un reddito complessivo superiore a 15.000 euro a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2012.
Oltre all’eliminazione della franchigia di 250 euro, è stato anche eliminato il tetto dei 3.000 euro delle spese detraibili per ciascun periodo d’imposta.
Iva: norme in materia di fatturazione
Le norme in esame assolvono all’obbligo di recepimento delle disposizioni contenute nella Direttiva del Consiglio UE del 13 luglio 2010, n. 2010/45/UE, che reca modifiche alla Direttiva n. 2006/112/CE, in materia di Iva.
In particolare, le modifiche normative introdotte riguardano la disciplina relativa:

– al contenuto ed all’emissione della fattura;
– alla fattura elettronica;
– alla fattura semplificata;
– all’esigibilità dell’imposta nelle operazioni transfrontaliere.

Si precisa che le nuove disposizioni si applicano alle operazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2013.
Contenuto ed emissione della fattura
Circa il contenuto delle fatture, viene modificato l’art. 21, comma 2, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, prescrivendo l’indicazione in fattura di apposite diciture per particolari fattispecie (ad esempio, regimi speciali, inversione contabile, eccetera). Viene, inoltre, introdotto l’obbligo di indicare il numero di partita Iva del cessionario o del committente, ovvero il numero di registrazione ai fini dell’Iva per i soggetti stabiliti in un altro Stato membro dell’Unione europea, ovvero il codice fiscale se il cessionario o il committente non agisce nell’esercizio d’impresa, arte o professione.
Viene anche riscritto il comma 4 del citato art. 21 del D.P.R. n. 633 del 1972, prevedendo, ora, che possono essere emesse fatture periodiche entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni, sempre che le medesime trovino riscontro in un documento di trasporto (per le cessioni di beni) e in idonea documentazione (per le prestazioni di servizi).
Per quanto concerne la conversione in euro degli importi in valuta estera risultanti in fattura, viene riscritto l’art. 13, comma 4, del medesimo D.P.R. n. 633 del 1972, cui ora rinvia, per le operazioni intracomunitarie, l’art. 43 del D.L. 30 agosto 1993, n. 331, convertito dalla L. 29 ottobre 1993, n. 427. Con la nuova disposizione si accorda la possibilità di effettuare la conversione sulla base del tasso di cambio pubblicato dalla BCE, senza che sia necessaria alcuna comunicazione all’Amministrazione finanziaria.
Circa l’obbligatorietà dell’emissione della fattura, viene inserito il comma 6-bis nell’art. 21 del D.P.R. n. 633 del 1972. Tale nuova disposizione stabilisce, alla lettera a), un obbligo di emissione per le operazioni non rilevanti territorialmente in Italia ed effettuate nei confronti di soggetti passivi debitori dell’imposta in un altro Stato membro dell’Unione europea.
La medesima disposizione, alla lettera b), prevede un analogo obbligo per le operazioni non soggette ad Iva che si considerano effettuate fuori del territorio dell’Unione europea.
Al riguardo, è stato anche modificato l’art. 20 del medesimo D.P.R. n. 633 del 1972, al fine di stabilire che tali tipologie di operazioni, considerata la loro rilevanza, concorrono a formare il volume d’affari del soggetto passivo. Tuttavia, delle medesime operazioni non si tiene conto ai fini dell’acquisizione dello “status” di esportatore abituale.
L’obbligo di emissione della fattura è escluso per le operazioni finanziarie esenti di cui all’art. 10, comma 1, nn. da 1) a 4) e 9), del D.P.R. n. 633 del 1972, effettuate da un soggetto passivo stabilito in Italia nei confronti di un soggetto passivo stabilito in un altro Stato membro dell’Unione europea.
Circa le nuove disposizioni comunitarie sui termini di fatturazione, si sottolinea che, per le cessioni intracomunitarie e per le prestazioni di servizi intracomunitarie, la citata Direttiva n. 2010/45/UE ha imposto agli Stati membri di consentire l’emissione della fattura entro il giorno 15 del mese successivo l’effettuazione dell’operazione. Pertanto, per le cessioni intracomunitarie, è stato modificato l’art. 46, comma 2, primo periodo, del D.L. n. 331/1993, e, per le prestazioni di servizi rese nei confronti di soggetti stabiliti nell’UE, è stata introdotta la lett. c) all’art. 21, comma 4, del D.P.R. n. 633 del 1972.
Analogo termine è stato introdotto alla successiva lett. d) di tale ultima norma per l’emissione della fattura relativa alle prestazioni di servizi rese a o ricevute da soggetti passivi stabiliti fuori dell’Unione europea.
Infine, con alcune modifiche agli artt. 46, 47 e 49 del citato D.L. n. 331/1993, sono stati rideterminati i termini per la registrazione delle fatture e per il versamento dell’imposta in maniera da ridurre al minimo l’impatto sull’operatività dei soggetti.
Fattura elettronica
Circa la fattura elettronica, è stato integrato il comma 1 del citato art. 21 del D.P.R. n. 633 del 1972, con una definizione della fattura elettronica simile a quella introdotta dalla Direttiva n. 2010/45/UE, ed è stato chiarito che il ricorso alla fattura elettronica è subordinato all’accettazione del destinatario.
In merito all’autenticità dell’origine, all’integrità del contenuto ed alla leggibilità della fattura, è stato modificato il comma 3 del medesimo art. 21, lasciando, di fatto, al soggetto passivo la possibilità di stabilire le modalità con le quali assicurare le medesime; la nuova disposizione chiarisce, tuttavia, che, oltre all’apposizione della firma elettronica qualificata o digitale dell’emittente o mediante sistemi EDI di trasmissione elettronica dei dati, l’autenticità dell’origine e l’integrità del contenuto possono essere garantite mediante sistemi di controllo di gestione che assicurino un collegamento affidabile tra la fattura e la cessione di beni o la prestazione di servizi ad essa riferibile.
Circa la conservazione delle fatture, è stato modificato l’art. 39 del D.P.R. n. 633 del 1972, prevedendo che le fatture elettroniche debbano essere conservate in modalità elettronica, in conformità alle disposizioni contenute nel Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze, emanato ai sensi dell’art. 21, comma 5, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82.
Viene, inoltre, previsto che le fatture create in formato elettronico e quelle cartacee possono essere conservate elettronicamente; per fatture create in formato elettronico si intendono quelle che – ancorché create elettronicamente – non possono definirsi fatture elettroniche per la mancanza della loro accettazione da parte del destinatario.
Fattura semplificata
Viene inserito nel D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, l’art. 21-bis che disciplina la fattura semplificata.
La fattura semplificata può essere emessa solo in caso di operazioni di ammontare non superiore a 100 euro ovvero in caso di fatture rettificative (note di variazione).
E’ stata prevista, quindi, la possibilità di emettere la fattura indicando, in luogo dei dati identificativi del cessionario o del committente stabilito in Italia, soltanto il codice fiscale o il numero di partita Iva del medesimo. In caso di cessionario o committente stabilito in un altro Stato membro dell’Unione europea, è possibile indicare soltanto il numero di identificazione Iva attribuito da tale Stato membro.
Inoltre, non è necessario che sulla fattura semplificata sia indicata la base imponibile dell’operazione e la relativa imposta, essendo sufficiente l’indicazione del corrispettivo complessivo e dell’imposta, ovvero dei dati necessari per calcolarla; ad esempio, può essere semplicemente indicato il corrispettivo (Iva compresa) e l’aliquota dell’Iva in esso inclusa.
Con Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze, il limite di 100 euro potrà essere elevato fino a 400 euro, nonché potrà essere consentita l’emissione di fatture semplificate anche senza limiti di importo per le operazioni effettuate nell’ambito di specifici settori di attività o da specifiche tipologie di soggetti per i quali le pratiche commerciali od amministrative ovvero le condizioni tecniche di emissione delle fatture rendono particolarmente difficoltoso il rispetto degli adempimenti previsti per l’emissione delle fatture.
Esigibilità dell’imposta nelle operazioni transfrontaliere
Circa l’esigibilità dell’imposta nelle operazioni transfrontaliere – in considerazione delle disposizioni europee che prevedono che l’acquisto intracomunitario di beni si considera effettuato nel momento in cui si considera effettuata una analoga cessione di beni interna – è stato modificato l’art. 39, comma 1, del D.L. n. 331 del 1993, prevedendo che il momento di effettuazione, sia della cessione sia dell’acquisto intracomunitario di beni, coincide con il momento della consegna o della spedizione dei beni a partire dallo Stato membro di provenienza.
Infine, per quanto riguarda gli acconti incassati in relazione ad una cessione intracomunitaria, la citata Direttiva n. 2010/45/UE ha soppresso l’obbligo di emissione della fattura; per cui è stato modificato il comma 2 del predetto art. 39 del D.L. n. 331 del 1993.
Disposizioni in materia di IMU
Per gli anni 2013 e 2014, al fine di assicurare ai Comuni la spettanza dell’intero gettito dell’IMU, viene disposta la soppressione della quota di imposta riservata allo Stato pari alla metà dell’importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili – ad esclusione dell’abitazione principale e delle relative pertinenze, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale – l’aliquota di base del 7,6 per mille.
Viene, invece, riservato allo Stato il gettito dell’IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D (capannoni, opifici, eccetera), calcolato applicando alla base imponibile l’aliquota di base del 7,6 per mille.
Per tali immobili, inoltre, i Comuni potranno aumentare fino a 0,3 punti percentuali tale aliquota di base (quindi, con la facoltà di incrementarla fino al 10,6 per mille).
Aliquote Iva
A decorrere dal 1° luglio 2013, viene aumentata la sola aliquota ordinaria Iva dal 21% al 22%, mantenendo invariata, invece, l’aliquota ridotta del 10%.
Al riguardo, si ricorda che il Disegno di legge di stabilità 2013, nella sua versione originaria, prevedeva che, a decorrere dal 1° luglio 2013, le aliquote Iva del 10% e del 21% fossero aumentate di un punto percentuale.
Detrazioni per figli a carico
Dal 1° gennaio 2013, viene previsto l’aumento della detrazione da 800 euro a 950 euro per ciascun figlio a carico. Inoltre, viene incrementata, da 900 euro a 1.220 euro, anche la detrazione per ciascun figlio di età inferiore a tre anni.
Tali detrazioni sono aumentate di un importo pari a 400 euro per ogni figlio portatore di handicap.
Conferma dell’aumento delle aliquote di accisa sulla benzina
Viene confermato, dal 1° gennaio 2013, l’aumento delle aliquote di accisa sulla benzina, sulla benzina con piombo e sul gasolio usato come carburante, così come stabilito dalla determinazione del Direttore dell’Agenzia delle Dogane del 9 agosto 2012.
Anche per il 2013, così come per il periodo dall’11 agosto 2012 al 31 dicembre 2012, le aliquote di accise sono fissate nella seguente misura:
– benzina e benzina con piombo: Euro 728,40 per mille litri;
– gasolio usato come carburante: Euro 617,40 per mille litri.
Limite alla deducibilità delle spese relative alle autovetture per imprese e lavoratori autonomi
A decorrere dal periodo d’imposta 2013, viene ridotta dal 27,5% al 20%, la percentuale di deducibilità dal reddito d’impresa e di lavoro autonomo delle spese e degli altri componenti negativi relativi alle autovetture, agli autocaravan, ai ciclomotori ed ai motocicli che non sono utilizzati, esclusivamente, come beni strumentali all’attività d’impresa.
Al riguardo, si ricorda che già l’art. 4, commi 72 e 73, della L. 28 giugno 2012, n. 92, di Riforma del “Mercato del lavoro”, aveva disposto la riduzione della percentuale di deducibilità dei costi relativi alle auto di imprese e professionisti, dal 40% al 27,5%.
Istituzione rivendite generi di monopolio
La disposizione riapre il termine per l’emanazione di un regolamento del Ministro dell’economia e delle finanze sulle rivendite di generi di monopolio e modifica la procedura di emanazione del medesimo regolamento.
Quest’ultimo concerne le modalità per l’istituzione di rivendite, ordinarie e speciali, di generi di monopolio, nonché per il rilascio ed il rinnovo del patentino.
Il termine, scaduto il 31 dicembre 2011, viene ora posto al 31 marzo 2013.
Riguardo alla procedura di emanazione, non è più previsto il coinvolgimento con il Ministero della salute.
Apparecchi e congegni per il gioco lecito
La disposizione introduce modifiche all’articolo 110 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773, recante “Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza”.
Tra gli apparecchi e i congegni per il gioco lecito, di cui al comma 7 dell’art. 110, vengono inseriti anche:

• quelli meccanici ed elettromeccanici differenti rispetto a quelli di cui alle lettere a) e c) del comma citato, attivabili con moneta, gettone, o con altri strumenti elettronici di pagamento e che possono distribuire tagliandi direttamente e immediatamente dopo la fine della partita;

• quelli meccanici ed elettromeccanici per i quali l’accesso al gioco è regolato senza introduzione di denaro ma con utilizzo a tempo o a scopo.

La disposizione prevede altresì che, entro tre mesi dall’entrata in vigore del provvedimento, sia emanato, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, un regolamento con cui sono definite le regole tecniche per la produzione degli apparecchi di cui al comma 7 dell’art. 110 e la loro regolamentazione amministrativa, compresi anche i parametri numerici di apparecchi installabili nei punti di offerta tali da garantire un’effettiva diversificazione dell’offerta di gioco.
Sono ammessi come premi soltanto oggetti di modico valore o tagliandi, le cui regole tecniche dovranno essere definite nell’ambito del decreto menzionato: in ogni caso essi saranno utilizzabili soltanto per l’acquisizione di premi non convertibili in denaro, o di nuove partecipazioni ai giochi all’interno del punto vendita.
È disposto che tali apparecchi non possano essere impiegati nell’ambito di manifestazioni a premi.
Gli apparecchi utilizzati nel corso del 2012 come veicoli di manifestazioni a premi, possono essere regolarizzati, con modalità da definire nel decreto, dietro pagamento di una somma una tantum di 500 euro, o di 400 euro nel caso di comprovato utilizzo stagionale.
La disposizione stabilisce una sanzione variabile tra 1.500 e 15.000 euro per chiunque, in mancanza di autorizzazione, distribuisca o installi apparecchi o congegni di intrattenimento di cui ai commi 6 e 7, o comunque ne consenta l’uso in luoghi pubblici o aperti al pubblico o in circoli e associazioni.
La sanzione è invece variabile tra 5.000 e 50.000 euro per chi distribuisca, installi o comunque consenta l’uso, nei medesimi luoghi, di videoterminali non rispondenti alle caratteristiche di cui al comma 6, lettera b) dell’art. 110, e relative disposizioni attuative.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INFRASTRUTTURE, TRASPORTI E LOGISTICA
Circolazione con pneumatici invernali
Viene abrogata la possibilità, recentemente introdotta con la legge di conversione del c.d. decreto crescita-bis, per gli enti proprietari delle strade di prescrivere, nei casi più critici, la circolazione obbligatoria con pneumatici invernali.
ABS veicoli
Viene abrogata la disposizione recentemente introdotta con la legge di conversione del c.d. decreto crescita-bis relativa all’obbligo di offrire tra le dotazioni opzionali dei veicoli a due o tre ruote dei sistemi di frenata ABS.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TURISMO
Professioni turistiche
Viene prorogato dal 31 dicembre 2012 al 30 giugno 2013 – esclusivamente per le “professioni turistiche” – il termine entro cui il Governo, nell’ambito del processo di liberalizzazione delle attività economiche e riduzione degli oneri amministrativi sulle imprese, è autorizzato ad adottare regolamenti per individuare le attività per le quali permane l’atto preventivo di assenso dell’amministrazione, e disciplinare conseguentemente i requisiti per l’esercizio delle attività economiche, nonché i termini e le modalità per l’esercizio dei poteri di controllo dell’amministrazione.
Le “professioni turistiche”, nella definizione adottata dal Decreto Legislativo 23 maggio 2011 n.79 all’art. 6, sono “quelle attività, aventi ad oggetto la prestazione di servizi di promozione dell’attività turistica, nonché servizi di ospitalità, assistenza, accompagnamento e guida, diretti a consentire ai turisti la migliore fruizione del viaggio e della vacanza, anche sotto il profilo della conoscenza dei luoghi visitati”.