Art. 62, pubblicato il decreto attuativo
Sulla Gazzetta n. 274 del 23 novembre è stato finalmente pubblicato il Decreto attuativo dell'articolo 62 del d.l. 24 gennaio 2012, n. 1, sulla cessione dei prodotti alimentari.
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Sulla Gazzetta n. 274 del 23 novembre è stato finalmente pubblicato il Decreto attuativo dell’articolo 62 del d.l. 24 gennaio 2012, n. 1, sulla cessione dei prodotti alimentari.
Di seguito si riportano gli aspetti più significativi.
Ambito di applicazione
Il decreto riguarda la compravendita dei prodotti agricoli e alimentari la cui consegna avviene nel territorio della Repubblica italiana.
Non si applica alle cessioni che intercorrono con il consumatore finale, ai conferimenti operati alle cooperative o alle organizzazioni di produttori, se gli imprenditori agricoli conferenti sono soci, ed ai conferimenti di prodotti ittici operati tra imprenditori ittici di cui all’articolo 2 D.lgs. n. 228/2001.
Non si applica inoltre nel caso di vendite istantanee con contestuale consegna e pagamento del prezzo pattuito.
Caratteristiche di forma dei contratti
Il contratto deve indicare, in forma scritta, a pena di nullità, la durata, la quantità, le caratteristiche del prodotto venduto, il prezzo, le modalità di consegna ed i termini di pagamento.
Per «forma scritta» si intende qualsiasi forma di comunicazione scritta, anche trasmessa per mail o fax, avente la funzione di manifestare la volontà delle parti di costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale avente ad oggetto la cessione di prodotti nella filiera agroalimentare.
È prevista la possibilità di utilizzare una forma semplificata e di regolare la cessione con documento di trasporto o di consegna o fattura, basta che siano integrati con tutti gli elementi prima indicati.
In tal caso, i documenti citati devono riportare la dicitura: “Assolve gli obblighi di cui all’art. 62, comma 1, del Decreto Legge 24 gennaio 2012 n. 1, convertito con modificazioni dalla Legge 24 marzo 2012, n. 17”.
Termini di pagamento
Sui termini di pagamento la legge prescrive due scadenze: per le merci deteriorabili un mese dalla consegna o dal ritiro dei prodotti o delle relative fatture; per le merci non deteriorabili transazioni entro 60 giorni. E specifica che, in entrambi i casi il termine decorre dall’ultimo giorno del mese di ricevimento della fattura. Con interessi che decorrono in automatico dal giorno successivo alla scadenza del termine.
Il cedente deve emettere fattura separata per cessioni di prodotti assoggettate a termini di pagamento differenti.
Ai fini della determinazione degli interessi dovuti dal creditore in caso di ritardo la data di ricevimento della fattura è validamente certificata solo nel caso di consegna della fattura a mano, di invio a mezzo di raccomandata A.R., di posta elettronica certificata (PEC) o di impiego del sistema EDI (Electronic Data Interchange) o altro mezzo equivalente, come previsto dalla vigente normativa fiscale.
Inoltre prevede che, in mancanza di certezza circa la data di ricevimento della fattura, si assume che la fattura sia ricevuta nella data di consegna dei prodotti.
Entrata in vigore
Il decreto si applica a tutti i contratti di vendita stipulati dal 24 ottobre scorso. Gli accordi in essere a quella data, invece, devono essere adeguati alla forma scritta e alle nuove disposizioni di legge, al massimo entro fine anno; dovranno quindi indicare esplicitamente durata, quantità e caratteristiche del prodotto venduto, prezzo, modalità di consegna e di pagamento.
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