Assenze ingiustificate dal lavoro, indicazioni operative su dimissioni per fatti concludenti | Confcommercio
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Assenze ingiustificate dal lavoro, indicazioni operative su dimissioni per fatti concludenti

L’Ispettorato del Lavoro ha diramato le prime indicazioni operative sul tema delle dimissioni per fatti concludenti a seguito di assenze ingiustificate dal lavoro, introdotte dal Collegato Lavoro, operative dal 12 gennaio.
venerdì 24 Gennaio 2025 | iconCONDIVIDI iconSTAMPA

Cosa fare in caso di assenza ingiustificata del lavoratore

Dal 12 gennaio 2025, in caso di assenza ingiustificata del lavoratore per un periodo superiore a quello consentito dal CCNL applicato, ovvero in mancanza di tale indicazione oltre i 15 giorni, il datore di lavoro è abilitato a risolvere il rapporto per volontà del lavoratore, ritenendole dimissioni volontarie per fatti concludenti.

La procedura deve essere effettuata solo se il datore di lavoro intende effettivamente recedere e far valere l’assenza ingiustificata del dipendente che si è protratta per 15 giorni o altro termine contrattuale. Quindi non va effettuata sempre ed in ogni caso.

Se invece il datore intenda risolvere per fatti concludenti il rapporto dovrà:

  1. inviare una comunicazione, preferibilmente via pec, all’Ispettorato del Lavoro, territorialmente competente sul rapporto di lavoro (scarica il modulo per effettuare la comunicazione)
    La sede territoriale dell’Itil va individuata in base al luogo di svolgimento del rapporto di lavoro.
    – Ispettorato del lavoro di Perugia: itl.perugia@pec.ispettorato.gov.it
    – Ispettorato del lavoro di Terni – Rieti: itl.terni-Rieti@pec.ispettorato.gov.it
  2. una volta decorso il periodo previsto dal CCNL o quello indicato nella norma di 15 giorni potrà risolvere il rapporto inviando la comunicazione obbligatoria telematica al Centro per l’Impiego per “dimissioni volontarie”.

 

Quale è il ruolo dell’Ispettorato del Lavoro

L’ispettorato, ricevuta la comunicazione da parte del datore di lavoro potrà avviare la verifica sulla veridicità della comunicazione. Gli accertamenti dovranno essere avviati con la massima tempestività e comunque entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione.
L’ispettorato potrà contattare il dipendente o anche gli altri lavoratori o altri soggetti al fine degli accertamenti.

Se viene accertato che la comunicazione del datore di lavoro non è veritiera o che il lavoratore prova che non ha potuto informare l’azienda per fondati motivi (impossibilità per causa di forza maggiore o per fatto imputabile al datore di lavoro), il rapporto di lavoro non potrà cessare. In tal caso l’Inl comunicherà via pec al datore di lavoro l’inefficacia del rapporto che dovrà essere ricostituito.

 

Niente disoccupazione per il lavoratore dimissionario

Le dimissioni volontarie per fatti concludenti non permettono al lavoratore di accedere alla NASpI. L’INL però precisa che se i motivi alla base dell’assenza sono fondati le dimissioni potranno essere oggetto di una diversa valutazione anche in termini di “giusta causa”, rispetto alle quali provvederà ad informare il lavoratore dei conseguenti diritti come l’accesso all’indennità di disoccupazione.

Questa nuova tipologia di risoluzione pone finalmente fine alla pratica per cui i lavoratori, vuoi per disinteresse o per acquisire il diritto alla NASpI non effettuavano l’invio telematico delle dimissioni, lasciando sospeso il rapporto di lavoro e costringendo le aziende a licenziarli, con tanto di pagamento del ticket NASpI.
Da un altro punto di vista però questo nuovo sistema, alternativo al licenziamento disciplinare (e non ad avviso di chi scrive sostitutivo) presenta ancora moltissime criticità e problematiche ancora non chiarite.

Allegati
Modulo Dimissioni per Fatti Concludenti
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Info e contatti

Area Lavoro Confcommercio Umbria

dott.ssa Martina Sacchetti – tel. 075.506711