Assistenza a disabili gravi: modifica congedi e permessi | Confcommercio

Assistenza a disabili gravi: modifica congedi e permessi

Il D. Leg.vo 18/7/2011 n. 119 ha apportato modifiche ed integrazioni alle norme  concernenti i congedi ed i permessi per l’assistenza alle persone in situazione di disabilità grave.

martedì 17 Aprile 2012 | iconCONDIVIDI iconSTAMPA

Il D. Leg.vo 18/7/2011 n. 119 ha apportato modifiche ed integrazioni alle norme del D. Leg.vo 26/3/2001 n. 151 (T.U. in materia di tutela e di sostegno della maternità e paternità), concernenti i congedi ed i permessi per l’assistenza alle persone in situazione di disabilità grave.
Più in particolare:
1) L’art. 3 del D. Leg.vo n. 119/2011 ha sostituito e modificato l’art. 33, commi 1 e 4, del D. Leg.vo n. 151/2001 in materia di congedo parentale;
2) L’art. del D. leg.vo n. 119/2011 ha sostituito l’art. 42, comma 5, del D. Leg.vo n. 151/2001, in materia di congedo straordinario (art. 4, comma 2, L. n. 53/2000) per assistere soggetti portatori di handicaps gravi;
3) L’art. 6 del D. Leg.vo n. 119/2011 ha integrato l’art. 33, comma 3, della L. n. 104/1992, riguardo alle agevolazioni per l’assistenza alle persone handicappate.

Inoltre, con la circolare n. 32 del 6/3/2012, l’Inps ha illustrato e commentato le modifiche alle integrazioni predette, in conseguenza delle quali la disciplina attuale dei benefici di cui si tratta è la seguente.
1) Congedo parentale – prolungamento
Il congedo parentale ordinario, fissato nel limite di 10 mesi (art. 32, comma 1, D. Leg.vo n. 151/2001), può essere prolungato per un periodo massimo non superiore a 3 anni fruibile entro il compimento dell’8° anno del bambino:
a)se il bambino è portatore di handicap in situazione di gravità;
b)se il bambino è ricoverato non a tempo pieno presso istituti specializzati, ovvero se è ricoverato a tempo pieno, ma i sanitari richiedono la presenza dei genitori.
Hanno diritto al prolungamento del congedo – in maniera continuativa o frazionata – la lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre, anche adottivi, del minore gravemente handicappato.
Per tutto il periodo di congedo la madre o il padre hanno diritto all’indennità economica pari al 30% della retribuzione.
Peraltro, in alternativa al prolungamento del congedo, gli stessi genitori possono scegliere di fruire l’uno o l’altro ed anche in maniera continuativa:
a) fino al compimento del 3° anno del bambino, o delle 2 ore di riposo giornaliero retribuito (art. 33, comma 2, L. n. 104/1992), o dei 3 giorni di permesso mensile retribuito (art. 33, comma 3, L. n. 104/1992);
b) tra i 3 e gli 8 anni del bambino, dei predetti 3 giorni di permesso mensile retribuito (art. 42, comma 2, D. Leg.vo n 151/2001).
Il prolungamento del congedo decorre dalla scadenza dei 10 mesi di congedo ordinario, i quali  vanno computati nel periodo massimo di durata del prolungamento.
In altre parole, i 3 anni sono comprensivi dei 10 mesi.
2) Congedo straordinario
Gli aventi diritto a fruire del congedo straordinario (previsto dall’art. 4, comma 2, della Legge 8/3/2000 n. 53) sono, nell’ordine, i seguenti familiari    conviventi con soggetto handicappato da assistere:
– Il coniuge
– Il padre o la madre, anche adottivi;
– Uno dei figli
– Uno dei fratelli o delle sorelle.
Ciascuno dei soggetti su elencati subentra, in caso di mancanza, o di decesso o di patologia invalidante del soggetto, o dei soggetti, che lo precedono.
Pertanto, se manca, o se muore, o se è o diviene invalido il coniuge, hanno diritto a fruire del congedo il padre o la madre anche adottivi, e così via.A tali riguardi la predetta circolare n. 32 dell’Inps ha precisato, quanto alla convivenza, alla mancanza ed alle patologie invalidati che:
– la convivenza viene accertata d’ufficio previa indicazione ovvero dichiarazione sostitutiva di autocertificazione da parte del familiare interessato circa la residenza anagrafica propria e del soggetto da assistere;
– la mancanza va intesa sia in senso naturale (ad esempio, il soggetto da assistere è celibe o nubile, o orfano), che in senso giuridico (ad esempio divorzio, separazione legale o abbandono). E’ evidente che, in caso di situazione collegate a provvedimenti (come sentenze, ordinanze o altro), il soggetto che richiede il congedo straordinario dovrà fornire gli estremi del provvedimento, ovvero produrre una dichiarazione sostitutiva di certificazione ex art. 46 DPR n. 455/2000;
– le patologie invalidanti sono quelle a carattere permanente come le patologie acute o croniche che determinano, o richiedono:
• la temporanea o permanente riduzione o perdita dell’autonomia personale;
• l’assistenza continuativa o frequenti monitoraggi clinici, ematochimici o strumentali;
• la partecipazione attiva del familiare al trattamento sanitario.
Il soggetto richiedente il congedo, deve inviare, in busta chiusa all’Unità Operativa     Complessa (UOC), o all’Unità Operativa Semplice (UOS) territorialmente competente, la documentazione comprovante la presenza delle suddette patologie.
Il congedo straordinario:
– è accordato a condizione che il soggetto da assistere sia ricoverato non a tempo pieno presso istituti specializzati, ovvero sia ricoverato a tempo pieno, ma i sanitari richiedano la presenza del familiare incaricato di assisterlo;
– va concesso entro 60 giorni dalla sua richiesta;
– dura complessivamente 2 anni per ciascuna persona portatrice di handicap e nell’arco della vita lavorativa. Ciò significa che il portatore di handicap ha diritto a 2 anni di assistenza e che i familiari che la prestano possono chiedere, nell’ambito della loro vita lavorativa, un congedo straordinario – continuativo o frazionato – non  superiore a 2 anni.
Il congedo straordinario soggiace al principio del “referente unico”, già applicato per i permessi mensili retribuiti di cui all’art. 33, 3° comma, della Legge n. 104/1992.
In base a tale principio, il congedo straordinario, al pari dei permessi, non può essere riconosciuto a     più di un lavoratore per l’assistenza alla stessa persona handicappata grave.
In altre parole, se il lavoratore che presta assistenza usufruisce già dei permessi suddetti, un eventuale periodo di congedo straordinario potrà essere riconosciuto solo allo stesso lavoratore.
A questa regola c’è tuttavia un’eccezione in favore dei genitori, anche adottivi, di disabili in situazione di gravità. Ad essi viene infatti riconosciuta (art. 42, comma 5bis del D. Leg.vo n. 151/2001) la possibilità di usufruire, per lo stesso figlio ed anche alternativamente, sia del congedo sia dei permessi mensili. Fermo restando che nel giorno in cui un genitore fruisce del permesso mensile, l’altro non può utilizzare il congedo straordinario.
Il periodo di congedo straordinario è coperto da contribuzione figurativa ed è quindi valido ai fini del calcolo dell’anzianità assicurativa; non è invece computato ai fini della maturazione di: 
– ferie;
– 13^ mensilità;
– trattamento di fine rapporto di lavoro.
Durante il periodo di congedo il lavoratore percepisce un’indennità in misura corrispondente alle sole voci fisse e continuative dell’ultima retribuzione ricevuta prima del congedo.
La contribuzione figurativa e l’indennità spettano fino ad un importo complessivo massimo di € 43.579,06 annui che viene rivalutato annualmente, a decorrere dal 2011, sulla base dell’indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati.
L’indennità è corrisposta dal datore di lavoro con le modalità previste per la corresponsione dei trattamenti economici di maternità.
Quando un lavoratore usufruisca di un periodo di congedo straordinario continuativo non superiore a se mesi, matura il diritto a fruire di un numero di permessi non retribuiti in misura pari al numero dei giorni di congedo ordinario che avrebbe maturato nello stesso arco di tempo qualora avesse regolarmente svolto attività lavorativa; tali permessi non danno diritto a riconoscimento di contribuzione figurativa.
3) Permessi ex legge n. 104/1002.
L’art. 6 del D. Leg.vo n. 119/2011 ha integrato l’art. 33, comma 3, della legge n. 104/1992 riguardo a due fattispecie:
– la prestazione di assistenza da parte del lavoratore dipendente nei confronti di più persone gravemente handicappate.
– la prestazione di assistenza da parte del lavoratore dipendente nei confronti di persona gravemente handicappata, residente in un comune distante più di 150 chilometri dalla residenza del lavoratore.
A tali riguardi il suddetto articolo stabilisce, più particolarmente, quanto segue.
Il lavoratore dipendente può assistere più persone in stato di handicap grave solo a condizione:
• che tali soggetti siano il coniuge, o un parente o un affine entro il primo  grado;
• che tali soggetti siano parenti o affini di secondo grado e che  il loro coniuge o i loro genitori abbiano compiuto 65 anni oppure siano deceduti, o manchino o siano anche essi affetti da patologie invalidanti (per la mancanza e le patologie si fa rinvio al punto 2).
In presenza di tali condizioni il lavoratore può cumulare i previsti 3 giorni di permesso retribuito mensile per ciascun soggetto.
Nel caso in cui il lavoratore usufruisca di permessi retribuiti mensili per assistere un soggetto residente a più di 150 Km, deve provare di essersi recato, nei giorni di permesso, presso la residenza dell’handicappato grave.
A questo fine deve esibire al datore di lavoro il titolo di viaggio (come il biglietto aereo o ferroviario nel caso di utilizzo di mezzi di trasporto pubblico), o altra documentazione idonea (come scontrini di pedaggio autostradale, nel caso di utilizzo di mezzi di trasporto privati).
In difetto l’assenza dal lavoro non può essere giustificata a titolo di permesso ex legge n. 104/1992.

*** ** ***
L’Inps si è impegnato a riesaminare alla luce delle nuove disposizioni le istanze pervenute alle Sedi prima dell’11/8/2011 data di entrata in vigore del D. Legs. 119/2011 ed ancora in fase istruttoria, nonché i provvedimenti già adottati relativamente ai benefici fruiti a decorrere dalla data suddetta.
Gli Uffici dovranno procedere al riesame delle eventuali domande di congedo in corso o per le quali sia stato emesso un provvedimento negativo, al fine di verificare la possibilità, da parte degli assistiti richiedenti, di ottenere i congedi richiesti alla luce delle disposizioni introdotte dal D. Lgs. 119/2011, sollecitandone – in tal caso – il riesame.