Attività commerciali: divieto di vendita di bevande alcoliche ai minori di 18 anni
I minori di 18 anni non potranno più acquistare alcolici né direttamente nelle attività commerciali, né ai distributori automatici.
A stabilirlo è la legge n. 189/2012, che recepisce il decreto Balduzzi, pubblicata in Gazzetta Ufficiale sabato 10 novembre, e già in vigore.
La legge sancisce il divieto di vendita di bevande alcoliche ai minori di 18 anni con l’obbligo di richiesta da parte del venditore di un documento di identità, tranne nel caso in cui la maggiore età sia manifesta.
In caso di violazione della norma citata, è poi prevista una sanzione pecuniaria da 250 a 1.000 euro e, se il fatto è commesso più di una volta, la sanzione aumenta (da 500 a 2.000 euro) con la sospensione dell’attività per tre mesi.
Per quanto riguarda la somministrazione nei pubblici esercizi, rimane fermo quanto precedentemente stabilito, ossia il divieto di somministrazione di bevande alcoliche ai minori di anni 16 o ad infermi di mente.
Pertanto, i titolari di pubblici esercizi saranno tenuti al rispetto del limite della maggiore età solo nel caso di vendita di bevande alcoliche per asporto, con annesso obbligo di richiesta del documento, mentre per il servizio di somministrazione al bancone o al tavolo il limite rimarrà quello dei 16 anni.
La legge inoltre stabilisce che in caso di somministrazione di alcolici mediante distributori automatici questi devono consentire la rilevazione dei dati anagrafici dell’utilizzatore mediante sistemi di lettura ottica dei documenti tranne nell’ipotesi in cui sia presente sul posto personale incaricato di effettuare il controllo dei dati anagrafici.
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