Bonus energia imprese, comunicazione entro il 16 marzo 2023
L’Agenzia delle Entrate ha appena definito il contenuto e le modalità di presentazione della comunicazione dell’ammontare dei crediti d’imposta per l’acquisto di energia e gas e carburante maturati nel 2022, approvando l’apposito modello e le relative istruzioni.
Il provvedimento riguarda, nel dettaglio:
- i crediti d’imposta per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale, relativi al mese di dicembre 2022
- i crediti d’imposta per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale, relativi ai mesi di ottobre e novembre 2022
- i crediti d’imposta per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale, relativi al terzo trimestre 2022
- i crediti d’imposta a favore delle imprese esercenti attività agricola e della pesca, per l’acquisto di carburante relativo al quarto trimestre 2022.
La comunicazione va inviata all’Agenzia delle Entrate:
- dal 16 febbraio 2023 al 16 marzo 2023;
- dal beneficiario dei crediti d’imposta, direttamente oppure avvalendosi di un intermediario abilitato;
- utilizzando esclusivamente i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate o il servizio web disponibile nell’area riservata del sito internet della medesima Agenzia.
Il mancato invio di una valida comunicazione determina l’impossibilità di utilizzare il credito in compensazione nel modello F24 dal 17.3.2023.
La comunicazione non deve essere inviata:
- nel caso in cui il beneficiario abbia già interamente utilizzato il credito maturato in compensazione tramite modello F24;
- nel caso in cui il beneficiario abbia già comunicato all’Agenzia delle Entrate la cessione del credito, considerando che può essere ceduto solo per intero.
L’invio della comunicazione non preclude la futura comunicazione della cessione del credito, secondo quanto previsto nel provvedimento del 30 giugno 2022.
Ufficio Fiscale Seac Confcommercio Umbria
Tel. 075 506711
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