Canone speciale, la Rai torna alla carica
Alle imprese stanno arrivando di nuove lettere della Rai per il pagmento del canone speciale. Forniamo in merito alcuni chiarimenti su chi è tenuto a pagare.
A diverse imprese è già arrivata, ad altre arriverà la comunicazione (con annesso bollettino) con la quale la Rai torna a chiedere il pagamento di un canone speciale a chiunque detenga, fuori dall’ambito familiare, uno o più apparecchi atti o adattabili – quindi muniti di sintonizzatore – alla ricezione di trasmissioni radiotelevisive, indipendentemente dall’uso a cui vengono adibiti. Una nota del Ministero per lo Sviluppo Economico, Dipartimento Comunicazioni, contiene chiarimenti sull’applicazione del RDL 246/38 – canone RAI e fornisce utili indicazioni in relazione ai problemi insorti nei primi mesi dell’anno, relativi al pagamento del canone speciale richiesto a molti operatori associati in possesso di apparecchiature installate per la videosorveglianza o comunque indipendentemente dall’uso al quale vengono adibite, e a questo più recente avviso inviato dalla RAI che segnala l’obbligo, per le imprese e le società, di indicare nella dichiarazione dei redditi il numero di abbonamento speciale alla radio o alla televisione per la detenzione degli apparecchi atti o adattabili alla ricezione delle trasmissioni radiotelevisive, in base all’art. 17 del D.L. 6.12.2011, n. 201, recante “Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici”, convertito nella legge n. 214/2011.
La nota del Dipartimento delle Comunicazioni – dopo aver evidenziato che la normativa in esame si riferisce al servizio di radiodiffusione e, pertanto, non include altre forme di distribuzione del segnale audio/video (p.es. Web Radio, Web TV, IPTV) basate su portanti fisici diversi da quello radio – definisce un apparecchio:
– “atto” a ricevere le radioaudizioni se e solo se include fin dall’origine gli stadi di un radioricevitore completo; sintonizzatore radio, decodificatore e trasduttori audio/video per i servizi televisivi, solo audio per i servizi radiofonici;
– “adattabile” a ricevere le radiodiffusioni se e solo se include almeno uno stadio sintonizzatore radio ma è privo del decodificatore o dei trasduttori, o di entrambi i dispositivi, che, collegati esternamente al detto apparecchio, realizzerebbero assieme ad esso un radioricevitore completo.
Di conseguenza, un apparecchio privo di sintonizzatori radio operanti nelle bande destinate al servizio di radiodiffusione non è ritenuto né atto né adattabile alla ricezione delle radioaudizioni (e per esso non va pagato alcun canone TV).
La nota fornisce poi una tabella esemplificativa delle tipologie di apparecchiature secondo le classificazioni atte, adattabili e né atte né adattabili alla ricezione della radiodiffusione.
Si sottolinea ancora che il canone speciale RAI è senz’altro dovuto se il monitor/display è dotato di sintonizzatore.
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