Canone speciale Rai, chi deve pagare e come rispondere ai solleciti
In queste settimane anche tante imprese umbre hanno ricevuto dalla Rai richieste di pagamento del canone speciale. Vi indichiamo qual è il comportamento giusto da seguire e chi è tenuto al pagamento.
Come già accaduto nel 2012, negli ultimi tempi la Rai ha inviato a una vasta platea di imprenditori, avvalendosi dei dati forniti dalle Camere di Commercio, richieste di pagamento del canone speciale Rai. In molti casi le richieste vengono ripetute anche più di una volta nei confronti dello stesso soggetto, con toni tassativi che fanno balenare sanzioni gravi per il mancato pagamento.
Rispetto al 2012, quando già questo comportamento provocò grandi proteste, nulla è cambiato.
Il Mise ai tempi aveva chiarito, in merito alla definizione di apparecchi assoggettabili al pagamento del canone RAI, che questo si applica al solo servizio di radiodiffusione e non include altre forme di distribuzione del segnale audio/video, come i tablet, gli smartphone ed i personal computer, cioè gli strumenti suscettibili di per sé, in linea di principio, di connessione alla rete internet. La RAI ha aderito questo criterio di definizione.
Di conseguenza, un apparecchio privo di sintonizzatori radio operanti nelle bande destinate al servizio di radiodiffusione non è ritenuto né atto né adattabile alla ricezione delle radioaudizioni (e per esso non va pagato alcun canone TV).
Per qunato riguarda inn particolare gli “impianti di videosorveglianza”, questi sono soggetti al canone solo quando incorporino apparecchiature idonee a ricevere il segnale televisivo e ancorché non vengano utilizzate per usufruire dei canali TV. Nella maggior parte dei casi, tuttavia, tale circostanza non si verifica e, pertanto, nulla è dovuto.
Il canone speciale RAI è senz’altro dovuto, invece, se il monitor/display è dotato di sintonizzatore, e dunque adattabile allo scopo della ricezione del segnale radiotelevisivo, indipendentemente dall’effettivo utilizzo, quindi anche nel caso l’azienda lo usi non per consentire al pubblico la visione di programmi televisivi, ma per effettuare promozioni di propri prodotti/servizi, per permettere agli utenti il controllo dei risultati di giochi/scommesse o altro.
COSA FARE
Pur non essendo un obbligo normativo, è comunque opportuno che i titolari di impresa che non possiedono in azienda strumenti atti alla ricezione (apparecchi radiofonici, televisivi, decoder o videoregistratori) e che hanno ricevuto il sollecito rispondano, utilizzando la cartolina preaffrancata a corredo della comunicazione ricevuta, dichiarando, se del caso, di non possedere apparecchiature atte o adattabili a ricevere i programmi della RAI. Si eviterà in tal modo di ricevere ulteriori solleciti a distanza di qualche mese, permettendo alla Rai di chiudere la pratica.
In alternativa alla cartolina, è stato creato un indirizzo mail, canonispeciali@rai.it al quale è possibile rivolgersi, citando il protocollo della lettera ricevuta, per chiarire che non si possiedono apparecchi né atti né adattabili alla ricezione.
Se da parte del possessore ci fossero dubbi sulla effettiva condizione dell’apparecchiatura presente nei locali della ditta di essere atta o adattabile alla ricezione, allo stesso indirizzo mail indicato è possibile citare marca e modello di questa per avere una risposta relativa al pagamento del canone speciale.
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