Cassa integrazione 2022, cosa cambia tra riforma e Sostegni ter | Confcommercio
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Cassa integrazione 2022, cosa cambia tra riforma e Sostegni ter

Molte novità sul fronte degli ammortizzatori sociali, ma anche alcuni elementi di incertezza. In attesa della pubblicazione della circolare esplicativa Inps, l’Area Lavoro di Confcommercio ha redatto una guida alla Cassa integrazione 2022.
mercoledì 26 Gennaio 2022 | iconCONDIVIDI iconSTAMPA

Con l’approvazione della Legge di Bilancio 2022 (L. 234/2021) è entrata in vigore la riforma degli ammortizzatori sociali. Le nuove misure decorrono dal 1° gennaio 2022, ma non sono ancora pienamente operative.

Di seguito le principali novità di interesse per le aziende dei settori rappresentati da Confcommercio.
Se prevedi di dover utilizzare gli ammortizzatori sociali, per informazioni e assistenza contatta l’Area Lavoro di Confcommercio Umbria oppure, se sei cliente, il Servizio Paghe di Confcommercio Umbria.

BENEFICIARI

Potranno accedere agli ammortizzatori tutti i lavoratori subordinati compresi, in virtù della riforma, tutte le tipologie di apprendistato e i lavoratori a domicilio.
I lavoratori dovranno avere una anzianità di lavoro effettivo di almeno 30 giorni e non più di 90.
Restano esclusi i dirigenti.

ESTENSIONE DEL F.I.S. (Fondo di integrazione salariale INPS) ALLE IMPRESE CON 1 DIPENDENTE

I datori di lavoro – esercenti in settori non rientranti nell’ambito di applicazione della cassa integrazione ordinaria (industria) e dei fondi bilaterali dell’artigianato o del credito – con 1 dipendente entreranno nell’ambito di applicazione del F.I.S. e potranno richiedere la concessione del nuovo Assegno di Integrazione Salariale per un periodo massimo di 13 settimane in un biennio mobile.

ESTENSIONE DELLA C.I.G.S. AI DATORI DI LAVORO CON PIU’ DI 15 DIPENDENTI

I datori di lavoro – esercenti in settori non rientranti nell’ambito di applicazione della cassa integrazione ordinaria (industria) e dei fondi bilaterali dell’artigianato o del credito – con più di 15 dipendenti oltre all’Assegno di Integrazione Salariale del F.I.S., potranno chiedere l’intervento della Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria (C.I.G.S) per le causale straordinarie.
Tali imprese pertanto saranno assoggettate alla contribuzione del F.I.S. e della C.I.G.S.
Ricordiamo che la soglia dei 15 dipendenti deve essere calcolata come media degli occupati nei 6 mesi precedenti la domanda.

ESTENSIONE DEL F.I.S. PER LE IMPRESE COMMERCIALI, AGENZIE VIAGGI E OPERATORI TURISTICI CON PIU’ DI 50 DIPENDENTI

Le imprese che appartengono a questa categoria, dal 2022, potranno beneficiare anche delle integrazioni riconosciute dal F.I.S. oltre a quelle erogate dalla C.I.G.S.
All’Inps dovrà essere versata quindi anche la contribuzione per il F.I.S.

C.I.G.S: MODIFICHE AL CONTRATTO DI SOLIDARIETA’

La riduzione media oraria non può essere superiore al 80% dell’orario giornaliero, settimane o mensile dei lavoratori interessati al contratto di solidarietà.
Per ciascun lavoratore, la percentuale di riduzione complessiva dell’orario di lavoro non può essere superiore al 70% nell’arco dell’intero periodo per il quale il contratto di solidarietà è stipulato.
La percentuale di riduzione complessiva dell’orario di lavoro non può essere superiore al 90% nell’arco dell’intero periodo per il quale il contratto di solidarietà è stipulato.

C.I.G.S: NUOVO ACCORDO DI TRANSIZIONE OCCUPAZIONALE.

Le imprese con più di 15 dipendenti che hanno terminato la C.I.G.S e hanno bisogno di più tempo per il recupero occupazionale dei lavoratori a rischio esubero potranno godere di ulteriori 12 mesi di ammortizzatore, previa sottoscrizione di accordo sindacale contenente le azioni finalizzate alla rioccupazione o all’auto impiego. Per tale causale entrano in gioco le politiche attive.
Il lavoratore che non partecipa, perderà la prestazione di integrazione salariale.

 

DECRETO SOSTEGNI TER E ATTESA DELLE ISTRUZIONI INPS

In attesa che vengano rilasciate le istruzioni operative e altri chiarimenti, l’INPS ha già comunicato la neutralizzazione dei termini legati alla domanda telematica per le sospensioni decorrenti dal 1° gennaio 2021.
Nel frattempo, è intervenuto anche il decreto Sostegni Ter, il quale ha previsto l’esonero del pagamento delle addizionali per le imprese indicate nell’Allegato 1 del decreto, che presenteranno domanda al F.I.S. dal 1° gennaio 2022 al 31 marzo 2022.

DIFFERENZE RISPETTO AGLI AMMORTIZZATORI COVID-19

Caduta la causale emergenziale da Covid 19, l’accesso agli ammortizzatori dal 2022 implica:

  • l’anticipo dell’integrazione salariale da parte del datore di lavoro;
  • salvo interventi da parte dell’INPS, il pagamento diretto dell’istituto potrà avvenire solo in caso di comprovata crisi finanziaria;
  • il pagamento della contribuzione addizionale in percentuale sulla retribuzione persa dai lavoratori per effetto della riduzione / sospensione dell’orario pari (al 4% per il F.I.S.) per le aziende che non sono state esonerate dalle disposizioni del Decreto Sostegni Ter;
  • l’inizio della riduzione/sospensione dei lavoratori solo dopo la conclusione della fase di consultazione sindacale: per i datori di lavoro fino a 50 dipendenti entro in 10 giorni – in 25 per quelli con più di 50 dipendenti;
  • è ragionevole pensare che per le sospensioni/riduzioni iniziate a gennaio l’INPS disporrà una neutralizzazione;
  • la domanda telematica dovrà essere presentata non prima di 30 giorni dall’inizio della sospensione ed entro i 15 giorni.
Allegati
Allegato 1 - Esonero addizionali - decreto Sostegni ter
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Info e contatti

Area Lavoro – Confcommercio Umbria

tel. 075 506711