Cassa integrazione, proroga di altre 4 settimane | Confcommercio

Cassa integrazione, proroga di altre 4 settimane

Il Consiglio dei Ministri ha approvato un decreto-legge, pubblicato il 16 giugno 2020, che introduce ulteriori misure urgenti in materia di trattamento di integrazione salariale.
INFO: Confcommercio Umbria - Servizio Risorsa Lavoro, dott.ssa Martina Sacchetti, risorsalavoro@confcommercio.umbria.it
martedì 16 Giugno 2020 | iconCONDIVIDI iconSTAMPA

Con la pubblicazione del decreto-legge 16 giugno 2020, n. 52 è possibile attivare gli ammortizzatori sociali Covid-19, senza soluzione di continuità.

Quindi è venuta meno la problematica relativa al possibile verificarsi di periodi non coperti dai trattamenti di integrazione salariale per via della fruizione di CIGO, assegno ordinario FIS e CIGD in due tranche (la seconda pari a 4 settimane a decorrere dal 1° settembre 2020) prevista dal Decreto “Rilancio”, eccezion fatta per i settori turismo, fiere e congressi, parchi divertimento, spettacolo dal vivo e sale cinematografiche.

Tale questione è stata più volte rappresentata da Confcommercio, anche a seguito delle molteplici segnalazioni pervenute dai territori, presso le competenti sedi, in audizione parlamentare, nonché mediante la presentazione di specifiche proposte emendative volte al superamento della rigida scansione temporale prevista per la fruizione dell’ulteriore periodo di 4 settimane.

Il testo prevede che, in deroga alla normativa vigente, i datori di lavoro che abbiano fruito del trattamento di integrazione salariale ordinario, straordinario o in deroga, per l’intero periodo precedentemente concesso, fino alla durata massima di quattordici settimane, possano fruire di ulteriori quattro settimane anche per periodi decorrenti prima del 1° settembre 2020.
Resta ferma la durata massima di diciotto settimane, considerati cumulativamente i trattamenti riconosciuti.

Inoltre, il decreto dispone che, indipendentemente dal periodo di riferimento, i datori di lavoro che abbiano erroneamente presentato la domanda per trattamenti diversi da quelli a cui avrebbero avuto diritto o comunque con errori od omissioni che ne hanno impedito l’accettazione, possano presentare la domanda nelle modalità corrette entro trenta giorni dalla comunicazione dell’errore nella precedente istanza da parte dell’amministrazione di riferimento, a pena di decadenza, anche nelle more della revoca dell’eventuale provvedimento di concessione emanato dall’amministrazione competente.

Infine, sono prorogati dal 15 luglio al 15 agosto 2020 i termini per la presentazione delle istanze di regolarizzazione di cui all’art. 103 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, e dal 30 giugno al 31 luglio 2020 quelli per la presentazione delle domande per il Reddito di emergenza.