Cessione dei prodotti agricoli e alimentari : sintesi | Confcommercio

Cessione dei prodotti agricoli e alimentari : sintesi

Il prossimo 24 ottobre entrerà in vigore l’art. 62 del D. L. 24 gennaio 2012, n. 1, che introduce importanti novità nell’ambito delle relazioni commerciali relative alla filiera agroalimentare

martedì 9 Ottobre 2012 | iconCONDIVIDI iconSTAMPA

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A tal proposito, si evidenzia che la norma dovrà essere applicata anche in caso di mancata adozione, entro la data sopra indicata del 24 ottobre, del Decreto interministeriale che ne definisce le modalità attuative e che si trova attualmente all’esame del Consiglio di Stato.                                                                             Di seguito si riporta una sintesi delle disposizioni che entreranno comunque in vigore indipendentemente dall’adozione del decreto interministeriale sopra citato.               L’art. 62 del D.L. 1/2012 si applica a tutte le relazioni commerciali nella filiera agroalimentare (contratti B2B) ed in particolare ai contratti che hanno ad oggetto la cessione di prodotti agricoli e alimentari ad eccezione di quelli conclusi con il consumatore finale.                                                                                               I contratti che hanno ad oggetto la cessione di prodotti agricoli e alimentari devono essere stipulati obbligatoriamente in forma scritta  e devono indicare a pena di nullità:

  • la durata del prodotto;
  • le quantità e le caratteristiche del prodotto venduto;
  • il prezzo;
  • le modalità di consegna e di pagamento.

I contratti devono essere informati a principi di trasparenza, correttezza, proporzionalità e reciproca corrispettività delle prestazioni, con riferimento ai beni forniti. La nullità del contratto può anche essere rilevata d’ufficio dal giudice.                                            La stessa norma prevede inoltre un elenco di specifiche condotte e prassi sleali che, nell’ambito della relazioni commerciali che intercorrono nella filiera agroalimentare, devono considerarsi vietate. Di seguito l’elenco.

 

Pratiche vietate nelle relazioni commerciali

Imporre direttamente o indirettamente condizioni di acquisto, di vendita o altre

condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose, nonché condizioni

extracontrattuali e retroattive.

 

Applicare condizioni oggettivamente diverse per prestazioni equivalenti.

Subordinare la conclusione, l’esecuzione dei contratti e la continuità e regolarità

delle medesime relazioni commerciali alla esecuzione di prestazioni da parte dei

contraenti che, per loro natura e secondo gli usi commerciali, non abbiano alcuna

connessione con l’oggetto degli uni e delle altre.

Conseguire indebite prestazioni unilaterali, non giustificate dalla natura o dal

contenuto delle relazioni commerciali.

Adottare ogni ulteriore condotta commerciale sleale che risulti tale anche tenendo

conto del complesso delle relazioni commerciali che caratterizzano le condizioni di

approvvigionamento.

 In riferimento ai termini di pagamento, l’articolo 62 iprevede un termine legale (inderogabile dalle parti) per il pagamento di:

–         30 giorni per i prodotti agricoli e alimentari deteriorabili;

–         60 giorni per tutte le altre merci.

In entrambi i casi il termine di pagamento decorre dall’ultimo giorno del mese di ricevimento della fattura, mentre gli interessi decorrono automaticamente dal giorno successivo alla scadenza del termine.

Pertanto, se la fattura emessa per l’acquisto di un bene deteriorabile è ricevuta il 15 novembre, il pagamento decorre dal 30 novembre e deve avvenire, quindi, entro il 30 dicembre. Se la fattura è emessa per l’acquisto di un bene non deteriorabile, invece, ed è ricevuta il 15 novembre, il pagamento decorre dal 30 novembre e deve avvenire entro il 30 gennaio.                                                                                              In caso di ritardo il saggio degli interessi di mora è maggiorato di ulteriori due punti percentuali ed è inderogabile.

 

I prodotti alimentari che rientrano nella qualifica di “deteriorabile”

Prodotti agricoli, ittici e alimentari preconfezionati che riportano una data discadenza o un termine minimo di conservazione non superiore a sessanta

Prodotti agricoli, ittici e alimentari sfusi, comprese erbe e piante aromatiche,anche se posti in involucro protettivo o refrigerati, non sottoposti atrattamenti atti a prolungare la durabilità degli stessi per un periodosuperiore a sessanta giorni.

Prodotti a base di carne che presentino le seguenti caratteristiche fisicochimiche(alternative tra loro):                                                – aW superiore a 0,95 e pH superiore a5,2;                                    -aW superiore a 0,91;                                                                  -pH uguale o superiore a 4,5.

Tutti i tipi di latte.

 

 

Apparato sanzionatorio

Contravvenzione agli obblighi di scrittura

del contratto e contenuto dello stesso

Sanzione da 516 a 20.000 euro

Violazione delle norme sulla correttezza

delle pratiche commerciali

Sanzione da 516 a 3.000 euro

Mancato rispetto dei termini di pagamento

da parte del debitore

Sanzione da 500 a 500.000 euro