Cessione di prodotti agricoli e agroalimentari – bozza di DM attuativo.
L’art. 62 del D. L. 24 gennaio 2012, n. 1 ha introdotto una specifica disciplina che hanno ad oggetto la cessione dei prodotti agricoli e alimentari.
L’art. 62 del D. L. 24 gennaio 2012, n. 1 ha introdotto una specifica disciplina che hanno ad oggetto la cessione dei prodotti agricoli e alimentari.
Per l’attuazione della disposizione, che entrerà in vigore a decorrere dal 24 ottobre p.v., è prevista l’emanazione di un decreto interministeriale di cui al momento è presente solo una bozza all’esame del Consiglio di Stato.
Si ritiene pertanto opportuno, anche in considerazione delle numerose richieste di chiarimento che stanno pervenendo fornire alcuni chiarimenti in merito alla disciplina che, fatte salve eventuali modifiche da parte del Consiglio di stato o ulteriori interventi normativi da parte del legislatore, sarà presumibilmente adottata in materia.
Nel merito delle specifiche disposizioni, si precisa quanto segue.
Ambito d’applicazione
L’art. 62 stabilisce innanzitutto che le disposizioni ivi contenute si applicano alle relazioni commerciali in materia di cessione di prodotti agricoli e agroalimentari mentre l’art. 1 comma 1 del Decreto chiarisce che a tal fine la consegna deve avvenire nel territorio della Repubblica italiana, fornendo in tal modo un criterio per l’individuazione della disciplina applicabile in caso di contratti transnazionali, in cui una parte ha sede in altro Paese dell’UE o in un Paese extra UE.
Il successivo comma 2 dell’art. 1 della bozza di D.M. esclude tuttavia dall’ambito di applicazione dell’art. 62 “Le cessioni di prodotti agricoli e alimentari istantanee, con contestuale consegna e pagamento del prezzo pattuito”.
Parimenti, sono escluse dall’ambito d’applicazione le cessioni effettuate:
– dai soci coimprenditori di cooperative agricole alle cooperative stesse;
– dai soci coimprenditori delle organizzazioni di produttori alle organizzazioni stesse;
– tra gli imprenditori ittici.
Requisiti del contratto
Le previsioni contenute nel comma 1 del richiamato art. 62 prescrivono, in particolare, l’obbligo della stipula del contratto in forma scritta nonché l’indicazione, a pena di nullità, dei seguenti elementi essenziali:
– durata;
– quantità;
– caratteristiche del prodotto venduto;
– prezzo;
– modalità di consegna e di pagamento.
L’art. 3 della bozza di decreto in esame, pur con tutti i limiti enunciati in premessa, consente un’interpretazione un po’ più flessibile delle disposizioni sopra richiamate, al fine di attenuarne in qualche modo l’impatto sulle prassi commerciali consolidate e le specificità delle contrattazioni nei settori merceologici interessati.
A tal fine, pertanto, viene specificato che «per “forma scritta” si intende qualsiasi forma di comunicazione scritta, anche trasmessa in forma elettronica o a mezzo telefax, anche priva di sottoscrizione, avente la funzione di manifestare la volontà delle parti di costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale avente ad oggetto la cessione dei prodotti» agricoli e alimentari.
I commi successivi chiariscono inoltre che gli elementi essenziali di cui sopra possono essere formalizzati anche negli scambi di comunicazioni e di ordini, antecedenti alla consegna dei prodotti e possa riferirsi ad un’ampia gamma di documenti quali:
– contratti quadro e accordi interprofessionali
– contratti di cessione dei prodotti ;
– documenti di trasporto o di consegna, ovvero fatture recanti la dicitura: «Assolve gli obblighi di cui all’articolo 62, comma 1, del decreto legge 24 gennaio 2012, n.1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27»;
– ordini di acquisto con i quali l’acquirente commissiona la consegna dei prodotti.
Pratiche commerciali sleali
Secondo quanto disposto dall’art. 62, i contratti aventi ad oggetto la cessione di prodotti agricoli e alimentari devono essere informati a principi generali di trasparenza, correttezza, proporzionalità e reciproca corrispettività delle prestazioni, con riferimento ai beni forniti.
Il comma 2 della medesima norma, specifica inoltre le seguenti condotte che nell’ambito delle relazioni tra gli operatori della filiera sono considerate sleali e pertanto espressamente vietate:
a) imporre direttamente o indirettamente condizioni di acquisto, di vendita o altre condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose, nonché condizioni extracontrattuali e retroattive;
b) applicare condizioni oggettivamente diverse per prestazioni equivalenti;
c) subordinare la conclusione, l’esecuzione dei contratti e la continuità e regolarità delle medesime relazioni commerciali alla esecuzione di prestazioni da parte dei contraenti che, per loro natura e secondo gli usi commerciali, non abbiano alcuna connessione con l’oggetto degli uni e delle altre;
d) conseguire indebite prestazioni unilaterali, non giustificate dalla natura o dal contenuto delle relazioni commerciali;
e) adottare ogni ulteriore condotta commerciale sleale che risulti tale anche tenendo conto del complesso delle relazioni commerciali che caratterizzano le condizioni di approvvigionamento.
In particolare, l’art. 4 della bozza di decreto attuativo chiarisce che deve considerarsi vietato qualsiasi comportamento del contraente che, abusando della propria maggior forza commerciale, imponga condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose, ivi comprese quelle che:
a) prevedano a carico di una parte l’inclusione di servizi e/o prestazioni accessorie rispetto all’oggetto principale della fornitura, anche qualora queste siano fornite da soggetti terzi, senza alcuna connessione oggettiva, diretta e logica con la cessione del prodotto oggetto del contratto;
b) escludano l’applicazione di interessi di mora a danno del creditore o escludano il risarcimento delle spese di recupero dei crediti;
c) determinino, in contrasto con il principio della buona fede e della correttezza, prezzi palesemente al di sotto dei costi di produzione dei prodotti oggetto delle relazioni commerciali e delle cessioni da parte degli imprenditori agricoli.
Si considera inoltre sleale la previsione dell’obbligo a carico del venditore di un termine minimo decorso il quale sia possibile emettere la fattura.
Termini di pagamento
Sono stati introdotti dei termini di pagamento obbligatori, che variano secondo la natura deteriorabile o meno dei prodotti venduti.
Infatti, in caso di cessione di prodotti deteriorabili il termine di pagamento è di trenta giorni che decorre dall’ultimo giorno del mese di ricevimento della fattura.
In caso di cessione di prodotti non deteriorabili il termine legale di pagamento è di sessanta giorni, che decorre ugualmente dall’ultimo giorno del mese di ricevimento della fattura.
Infine, viene specificato l’obbligo a carico del cedente di emettere fattura separata per cessioni di prodotti assoggettate a termini di pagamento differenti: ne consegue pertanto che i prodotti deteriorabili dovranno presumibilmente essere fatturati a parte rispetto a quelli non deteriorabili.
Entrata in vigore
La bozza di decreto consente agli operatori economici di poter adeguare i contratti in essere, entro il 31 dicembre 2012, esclusivamente rispetto ai requisiti relativi alla forma scritta ed elementi essenziali.
Diversamente, le disposizioni relative alle pratiche sleali e termini di pagamento si applicano a decorrere dal 24 ottobre 2012, con la conseguente necessità, per gli operatori economici, di un adeguamento in corso di esercizio, in particolare in relazione agli obblighi di natura contabile e fiscale.
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