Codice del consumo: in vigore le modifiche sulle vendite on line e porta a porta | Confcommercio

Codice del consumo: in vigore le modifiche sulle vendite on line e porta a porta

A partire da venerdì 13 giugno 2014 entra in vigore la nuova disciplina sui diritti dei consumatori, che riguarda ad esempio le vendite on line e quelle fuori dai locali commerciali, come le vendite porta a porta. 

venerdì 13 Giugno 2014 | iconCONDIVIDI iconSTAMPA

A partire da venerdì 13 giugno 2014 entra in vigore la nuova disciplina sui diritti dei consumatori, che riguarda ad esempio le vendite on line e quelle fuori dai locali commerciali, come le vendite porta a porta. 
Le nuove disposizioni che sostituiscono gli articoli da 45 a 67 del D.Lgs. n. 206/2005 (Codice del consumo), si applicano ai contratti conclusi tra un professionista e un consumatore.
Più esattamente, le norme che sono state modificate sono quelle che regolano i contratti a distanza (le vendite on-line o con qualsiasi mezzo di comunicazione che non prevede la presenza fisica e simultanea delle parti) e quelli negoziati al di fuori dei locali commerciali (le vendite porta a porta o a domicilio, cioè in un luogo diverso dai locali del professionista, ma alla presenza fisica e simultanea delle parti).

Il decreto stabilisce norme standard per gli aspetti comuni di queste due tipologie contrattuali.
Tra le novità più significative si segnala:

  • le informazioni precontrattuali dovranno essere più dettagliate, al consumatore dovrà essere consegnato un pro-memoria sull’esistenza della garanzia legale e un modello tipo per l’esercizio del diritto di recesso;
  • nei contratti conclusi telefonicamente il consumatore sarà vincolato solo dopo aver firmato l’offerta e averla accettata per iscritto;
  • il tempo per il diritto di recesso dal contratto è ora di 14 giorni (prima 10); 
  • nella restituzione del bene, anche deteriorato, il consumatore non dovrà rispondere della diminuzione di valore dello stesso; se le merci consegnate sono deteriorate la responsabilità è a carico del venditore e non dello spedizioniere; 
  • i pagamenti con bancomat o carta di credito e le linee telefoniche dedicate a disposizione del consumatore non sono soggette a spese aggiuntive.

La nuova disciplina  si applica a tutti i contratti tra imprese e consumatori (c.d. B2C) conclusi dal 14 giugno 2014.