Contributi pubblici alle imprese, obbligo di trasparenza | Confcommercio
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Contributi pubblici alle imprese, obbligo di trasparenza

Le imprese hanno l'obbligo di pubblicare gli aiuti e contributi pubblici oltre i 10.000 euro, ricevuti nell'anno precedente. Confcommercio Umbria svolge questo servizio gratuitamente per le imprese associate. 
giovedì 1 Giugno 2023 | iconCONDIVIDI iconSTAMPA

I soggetti iscritti al Registro delle imprese (oltre ad Associazioni, Onlus, Fondazioni e Cooperative), non tenuti alla redazione della nota integrativa di bilancio, che abbiano ricevuto contributi pubblici superiori a 10.000 euro, devono pubblicare gli importi ricevuti nel proprio sito o, in mancanza, nel SITO DELL’ASSOCIAZIONE DI CATEGORIA di appartenenza.

Confcommercio Umbria svolge questo servizio gratuitamente per le imprese associate.  Contatta l’ufficio Confcommercio sul tuo territorio!

La pubblicazione degli aiuti e contributi pubblici ricevuti nell’anno precedente deve avvenire entro il 30 giugno di ogni anno.

 

PROROGA SANZIONI

Le sanzioni per omessa pubblicazione dei contributi si applicano dal 1° gennaio 2024.
La proroga riguarda:

  • le erogazioni incassate nel 2022, che devono essere comunicate entro il 30 giugno 2023 
  • le erogazioni incassate nel 2021, che dovevano essere comunicate entro il 30 giugno 2022.

 

SOGGETTI OBBLIGATI ALLA PUBBLICITA’

L’obbligo di pubblicizzare gli aiuti ricevuti riguarda:

  • Società di Capitali (Spa, Srl, Sapa)
  • Società di persone (Snc, Sas)
  • Ditte individuali esercenti attività di impresa (a prescindere dal regime contabile ed inclusi i soggetti in contabilità ordinaria, semplificata, regime dei minimi, regime forfettario)
  • Società cooperative (incluse le cooperative sociali).Sono esclusi gli esercenti arti e professioni.


AIUTI E/O CONTRIBUTI OGGETTO DI PUBBLICIZZAZIONE

  • Sovvenzioni
  • sussidi
  • contributi (inclusi i contributi in conto capitale, conto esercizio e/o conto interessi)
  • vantaggi (incluse, ad esempio, le garanzie pubbliche su finanziamenti ricevuti, nonché, l’utilizzo di beni pubblici a condizioni di vantaggio rispetto ai prezzi di mercato)

ricevuti da:

  • Stato
  • Enti locali: Regioni, Provincie, Comuni, Comunità montane e loro consorzi/associazioni
  • Istituzioni universitarie
  • Istituti autonomi case popolari
  • Camere di Commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni
  • Enti pubblici non economici, nazionali, regionali e locali
  • Amministrazioni e le aziende del Servizio Sanitario Nazionale (incluse le ASL)
  • Agenzie fiscali
  • Società a controllo pubblico 

Sono escluse dall’obbligo di pubblicizzazione:

  • Somme percepite dai soggetti sopra elencati a fronte di prestazioni di servizio o cessione di beni.
  • Vantaggi fiscali (es. crediti imposta) se rivolti alla generalità delle imprese.
  • Contributi, sovvenzioni o aiuti rilevanti, la cui somma complessiva percepita nell’anno non supera 10 mila euro.
  • Contributi, sovvenzioni o aiuti che risultano pubblicati sul Registro Nazionale degli Aiuti di Stato per i quali sarà sufficiente una semplice menzione.

 

ANCHE I CONTRIBUTI COVID SONO SOTTOPOSTI ALL’OBBLIGO DI PUBBLICAZIONE

Gli aiuti Covid – ad esempio, i contributo a fondo perduto del Decreto Sostegni e Rilancio, il credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda, il credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro, l’esenzione IMU, il contributo a Fondo perduto del Decreto Ristori – sono considerati aiuti di stato e pertanto sono soggetti all’obbligo di trasparenza e pubblicazione.

 

CRITERIO DI PUBBLICIZZAZIONE

I contributi, sovvenzioni o aiuti dovranno essere indicati secondo il principio di cassa: per alcune fattispecie non sarà possibile utilizzare tale principio per cui si avrà riguardo all’anno di fruizione o di concessione.

Se i singoli aiuti sono di importo inferiore alla soglia dei 10 mila euro, ma complessivamente le erogazioni ricevute superano questo importo, tutti sono complessivamente soggetti all’obbligo pubblicitario.
Se invece i singoli aiuti tra di loro sommati non superano i 10 mila euro complessivi, non vi è obbligo di pubblicazione.

L’importo è su base annua e deve essere conteggiato secondo il criterio di cassa (erogati / incassati).
Andranno pertanto considerati, ad es. per l’anno 2020:

  • aiuti e contributi concessi in anni precedenti, e incassati nel 2020
  • aiuti e contributi concessi/incassati nel 2020

Nell’ipotesi in cui l’aiuto sia stato solamente concesso (nel 2020) ma non erogato (nel 2020, in quanto incassato nel 2021 …), non va pubblicato alla scadenza del 30/06/2021, ma farà parte dell’obbligo per l’anno successivo.

MODALITA’ DI PUBBLICIZZAZIONE DEGLI AIUTI, SOVVENZIONI O CONTIBUTI

Società di capitali: l’obbligo di pubblicizzare viene assolto in nota integrativa.
Soggetti diversi dalle società di capitali: l’obbligo di pubblicizzare viene assolto mediante pubblicazione sul proprio sito internet; in mancanza di proprio sito internet sul sito dell’Associazione di categoria di appartenenza: entro il 30 giugno dell’anno successivo alla percezione degli aiuti.

LE INFORMAZIONI DA PUBBLICIZZARE

Per ogni aiuto, sovvenzione o contributo devono essere indicati:

  • Denominazione e codice fiscale del soggetto ricevente
  • Denominazione del soggetto erogante
  • Somma incassata o valore del vantaggio fruito (per ogni singolo rapporto giuridico sottostante)
  • Data di incasso
  • Causale (ovvero una breve descrizione del tipo di vantaggio/titolo alla base dell’erogazione ricevuta).

Le imprese che hanno ricevuto aiuti di Stato e aiuti de Minimis, soggetti all’obbligo di pubblicazione nel “Registro nazionale degli aiuti di Stato” possono adempiere agli obblighi pubblicitari previsti dalla norma, semplicemente indicando l’esistenza di tali aiuti, senza il bisogno di fornire informazioni dettagliate. (es..la società ha ricevuto nel corso del 2020 aiuti di stato pubblicati sul RNA sezione Trasparenza).

SANZIONI

La normativa prevede a carico di coloro che violano l’obbligo di pubblicazione:

  • Sanzione amministrativa pecuniaria pari “all’uno per cento degli importi ricevuti con un importo minimo di 2.000 euro”
  • Sanzione accessoria di adempiere all’obbligo di pubblicazione.

Solamente qualora il trasgressore non proceda alla pubblicazione ed al pagamento della sanzione pecuniaria entro novanta giorni dalla contestazione, scatterà la sanzione aggiuntiva che consiste nella restituzione integrale dei contributi e degli aiuti ricevuti.

Allegati
Lettera Incarico - Obblighi Trasparenza
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Tabella dei contributi ricevuti
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Info e contatti