Contributo a fondo perduto perequativo, istanze entro il 28 dicembre
Il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate gioca d’anticipo rispetto al decreto attuativo Mef che, alla data odierna, non è stato ancora pubblicato.
Il contributo perequativo spetta a condizione che vi sia un peggioramento del risultato economico d’esercizio relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020, rispetto al 2019, in misura almeno pari al 30%.
La base di calcolo del contributo si determina come peggioramento del risultato economico, calcolato come differenza tra i due periodi d’imposta, diminuita di tutti i contributi già fruiti dall’impresa, erogati dall’Agenzia Entrate.
L’ammontare del contributo è pari al 30%, 20%, 15%, 10%, 5%, a seconda della fascia di ricavi 2019 dichiarati dall’impresa, applicato sulla base netta, con un massimo di 150.000 euro di contributo fruibile.
La domanda può essere presentata tramite i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate anche attraverso gli intermediari abilitati, o mediante servizio web nell’area riservata del portale “Fatture e corrispettivi”.
E’ doveroso segnalare che, basandosi il contributo perequativo sulla diminuzione del risultato economico d’esercizio, anziché sul fatturato, andrà valutato se sia opportuno procedere a presentare l’istanza, ancorchè legittima sotto il profilo normativo, alla luce degli eventuali futuri accertamenti sul reddito che l’Amministrazione Finanziaria dovesse avviare, fondati proprio sulla verifica dei dati esposti nella domanda.
Responsabile Fiscale Seac Confcommercio
dott.ssa Nicoletta Censi – tel. 075 506711
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