Green Pass dal 6 agosto, quando è obbligatorio | Confcommercio
Green Pass, ingiustificata proroga per ristoranti e bar

Green Pass dal 6 agosto, quando è obbligatorio

Dal 6 agosto il Green Pass diventa obbligatorio per accedere ai servizi di ristorazione (solo per i tavoli al chiuso), spettacoli ed eventi sportivi.
mercoledì 4 Agosto 2021 | iconCONDIVIDI iconSTAMPA

Dal 6 agosto è necessario il possesso del Green Pass per accedere ai seguenti servizi:

  • Servizi per la ristorazione svolti da qualsiasi esercizio (bar, ristoranti, pizzerie, rosticcerie, pasticcerie…) per consumo al tavolo al chiuso (SCARICA IL CARTELLO ALLEGATO, DA ESPORRE NEL TUO LOCALE DAL 6 AGOSTO) – Dipendenti e titolari non sono – al momento – ricompresi tra i soggetti tenuti a possedere la certificazione Green Pass.
  • Spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportivi
  • Musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre
  • Piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all’interno di strutture ricettive, limitatamente alle attività al chiuso
  • Sagre e fiere, convegni e congressi
  • Centri termali, parchi tematici e di divertimento
  • Centri culturali, centri sociali e ricreativi, limitatamente alle attività al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l’infanzia, i centri estivi e le relative attività di ristorazione
  • Attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò
  • Concorsi pubblici.

L’obbligo della certificazione verde per l’accesso ai servizi sopra elencati non trova applicazione per i bambini con età inferiore ai 12 anni e per i soggetti esenti sulla base di idonea certificazione medica, rilasciata secondo i criteri che saranno definiti con circolare del Ministero della Salute.
Si ricorda che il possesso del Green Pass è necessario anche per i partecipanti alle feste conseguenti a cerimonie civili e religiose e è richiesto anche per i bambini quando il numero dei partecipanti al banchetto sia superiore a 60.

Chi sono gli operatori che possono verificare la Certificazione

  • I pubblici ufficiali nell’esercizio delle relative funzioni
  • Il personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi iscritto nell’elenco di cui all’articolo 3, comma 8, della legge 15 luglio 2009, n. 94
  • I soggetti titolari delle strutture ricettive e dei pubblici esercizi per l’accesso ai quali è prescritto il possesso di certificazione verde COVID-19, nonché i loro delegati
  • Il proprietario o il legittimo detentore di luoghi o locali presso i quali si svolgono eventi e attività per partecipare ai quali è prescritto il possesso di certificazione verde COVID-19, nonché i loro delegati
  • I gestori delle strutture che erogano prestazioni sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali per l’accesso alle quali in qualità di visitatori sia prescritto il possesso di certificazione verde COVID-19, nonché i loro delegati.

Si evidenzia che oltre ai titolari o i gestori dei servizi e delle attività per cui è necessario il green pass la verifica può essere effettuata da loro delegati (scarica il FAC SIMILE della lettera di incarico, in allegato).

Come avviene la verifica

Per verificare la Certificazione è necessario scaricare la APP VerificaC19 installata su un dispositivo mobile e seguire i seguenti passi:

  • il verificatore deve richiedere la Certificazione all’interessato, che mostrerà il relativo QR Code (in formato digitale oppure cartaceo)
  • l’App VerificaC19 scansiona il QR Code, ne estrae le informazioni e procede con il controllo
  • l’App VerificaC19 applica le regole per verificare la Certificazione, fornendo tre possibili risultati:

schermata verde: la Certificazione è valida per l’Italia e l’Europa
schermata azzurra: la Certificazione è valida solo per l’Italia
schermata rossa: la Certificazione non è ancora valida o è scaduta o c’è stato un errore di lettura.

  • se la Certificazione è valida, il verificatore può richiedere all’interessato di esibire un documento valido d’identità per accertare la corrispondenza dei dati anagrafici.

Sanzioni

I titolari o i gestori dei servizi e delle attività autorizzati previa esibizione del Green Pass sono tenuti a verificare che l’accesso a questi servizi e attività avvenga nel rispetto delle prescrizioni. In caso di violazione può essere elevata una sanzione pecuniaria da 400 a 1000 euro sia a carico dell’esercente sia dell’utente. Qualora la violazione fosse ripetuta per tre volte in tre giorni diversi, l’esercizio potrebbe essere chiuso da 1 a 10 giorni.

Si ricorda infine che permane l’obbligo del rispetto delle “Linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali” elaborate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome di cui all’Ordinanza del Ministero della Salute del 29 maggio u.s. fra i quali si ricordano distanza fra i tavoli e commensali, obbligo mascherine, rispetto del numero massimo di presenze contemporaneamente ammesse nei locali in relazione ai volumi di spazio e ai ricambi d’aria e l’obbligo, in caso di prenotazione di mantenere l’elenco dei soggetti che hanno prenotato per un periodo di 14 giorni.

 

Green Pass: come riconoscere facilmente quello autentico

 

FAQ sul Green Pass – Le risposte ai dubbi e agli interrogativi sul green pass, il Certificato Digitale Covid dell’Unione Europea

 

Allegati
D.L. 105_2021 del 23 luglio 2021
DOWNLOAD
CARTELLO ACCESSO CON GREEN PASS - dal 6 agosto
DOWNLOAD
CARTELLO ACCESSO GREEN PASS - INGLESE
DOWNLOAD
FAC SIMILE - Delega verifica green pass
DOWNLOAD
Info e contatti

Area Normativa Confcommercio Umbria
dott.ssa Michela Martini
075 506711

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