Spese sanificazione e acquisto DPI: chiedi il credito d'imposta | Confcommercio
Credito d’imposta spese sanificazione e acquisto DPI: domande dal 4 ottobre

Spese sanificazione e acquisto DPI: chiedi il credito d’imposta

Nuova edizione del credito d’imposta per sanificazione e spese sostenute nei mesi di giugno, luglio e agosto 2021. Il canale per le domande si apre il 4 ottobre e chiuse il 4 novembre.
martedì 21 Settembre 2021 | iconCONDIVIDI iconSTAMPA

Per favorire l’adozione di misure dirette a contenere la diffusione del Covid-19, il governo ha introdotto un credito d’imposta commisurato alle spese sostenute nei mesi di giugno, luglio ed agosto 2021 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati e per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale (DPI) e di altri dispositivi destinati a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti.

Il credito d’imposta spetta, per ciascun beneficiario, nella misura del 30 per cento delle spese complessive risultanti dall’ultima comunicazione validamente presentata, in assenza di successiva rinuncia.
In ogni caso, il credito d’imposta richiesto non può eccedere il limite di 60.00 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 200 milioni di euro per l’anno 2021.

Lo scorso anno il credito d’imposta era previsto al 60 per cento, percentuale poi ridotta al 15,6423 per cento, ottenuta dal rapporto tra fondi disponibili (euro 200.000.000) ed ammontare complessivo dei crediti d’imposta richiesti (euro 1.278.578.142); la misura era stata aumentata al 28,297 grazie ad un decreto successivo.

Per quanto riguarda le spese sostenute nell’anno corrente occorre trasmettere apposita comunicazione telematica all’Agenzia delle entrate dal 4 ottobre al 4 novembre 2021.

Sono ammissibili al credito d’imposta le spese sostenute per:

  • la sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l’attività lavorativa e istituzionale e degli strumenti utilizzati nell’ambito di tali attività;
  • la somministrazione di tamponi a coloro che prestano la propria opera nell’ambito delle attività lavorative e istituzionali esercitate dai soggetti di cui sopra;
  • l’acquisto di dispositivi di protezione individuale (DPI) quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea;
  • l’acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti;
  • l’acquisto di dispositivi di sicurezza diversi da quelli di cui alla lettera c), quali termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, ivi incluse le eventuali spese di installazione;
  • l’acquisto di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione.

Il credito d’imposta, in relazione alle spese effettivamente sostenute, può essere utilizzato dai beneficiari fino all’importo massimo fruibile:

  • nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa;
  • in compensazione ai sensi dell’articolo 17 D.Lgs. 241/1997, a partire dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento citato in precedenza.

Le istruzioni per la compilazione del modello F24 arriveranno con una specifica risoluzione.

Info e contatti

Responsabile Fiscale Seac Confcommercio
dott.ssa Nicoletta Censi – tel. 075 506711