Energia, credito d'imposta 2022 | Confcommercio
Credito imposta energia 2022: primi chiarimenti

Energia, credito d’imposta 2022

Operativo il credito d’imposta per l’acquisto di energia elettrica relativo al secondo trimestre 2022, per imprese “non energivore”.
giovedì 25 Agosto 2022 | iconCONDIVIDI iconSTAMPA

Il beneficio è riconosciuto a favore delle imprese dotate di almeno un contatore di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW, diverse dalle imprese a forte consumo di energia elettrica, a condizione che il prezzo medio di acquisto della componente energia, calcolato sulla base dei consumi e costi riferiti al primo trimestre 2022, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019.

A queste imprese viene riconosciuto un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, che è stato rideterminato come pari al 15 per cento della spesa sostenuta per l’acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nel secondo trimestre dell’anno 2022.

Ai fini del calcolo del costo medio per kWh si tiene conto dei costi sostenuti per l’energia elettrica, il dispacciamento e la commercializzazione, ad esclusione di ogni altro onere, diretto e/o indiretto. Si tratta, sostanzialmente, della macrocategoria indicata in fattura alla voce “spesa per la materia energia”.  Non concorrono quindi al calcolo del costo, le spese di trasporto, gli oneri di sistema, la voce “altri oneri” né le imposte inerenti alla componente energia.

 

Imprese costituite dopo il 1 gennaio 2019

Con riferimento alle imprese non ancora costituite alla data del 1° gennaio 2019, in assenza del costo medio della componente energia elettrica del primo trimestre del 2019 necessario per il raffronto, questo si assume pari alla somma delle seguenti componenti:

  • valore medio del Prezzo unico nazionale dell’energia elettrica all’ingrosso (PUN) pari, per il primo trimestre 2019, a 59,46 euro/MWh (0,05946 euro/kWh)
  • valore di riferimento del prezzo di dispacciamento (PD) pari, per il primo trimestre 2019, a 9,80 euro/MWh (0,00980 euro/kWh)

per un importo complessivo pari a 69,26 euro/MWh (0,06926 kWh).

Qualora si riscontri l’incremento richiesto, tali imprese possono fruire del beneficio.

 

Utilizzo del credito d’imposta

Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione entro la data del 31 dicembre 2022, tramite codice tributo “6963 – credito d’imposta a favore delle imprese non energivore (secondo trimestre 2022) – art. 3 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21” e non può essere chiesto a rimborso.

In alternativa alla compensazione, è prevista la cessione del credito d’imposta

In riferimento al termine iniziale di fruizione, lo stesso decorre dal momento di maturazione del credito, ossia dalla data in cui risultano verificati i presupposti soggettivi e oggettivi (pagamento delle fatture di acquisto di energia relative al secondo trimestre 2022).

L’utilizzo in compensazione del credito d’imposta non necessita della preventiva presentazione della dichiarazione dei redditi ma sarà da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2022 (Unico 2023).
Tale credito potrà essere compensato anche per importi superiori a 5.000 euro annui, senza obbligo della presentazione della dichiarazione dei redditi con apposto il visto di conformità.

 

Cumulo dell’agevolazione

Il credito d’imposta è cumulabile con altre agevolazioni (fiscali e non) che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.

 

Cessione del credito di imposta

Il credito è cedibile entro il 31 dicembre 2022, solo per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.
E’ fatta salva la possibilità di effettuare due ulteriori cessioni, successive alla prima, solo a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all’albo; società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all’albo; imprese di assicurazione autorizzate ad operare.

Info e contatti

Ufficio Fiscale Seac Confcommercio Umbria
Paolo Serpolla – 075 506711

Sportello Energia Seac Confcommercio Umbria
Tel. 075 506711