Dal 1° febbraio ritenuta automatica del 20% sui bonifici dall’estero
Dal 1° febbraio le banche dovranno operare la ritenuta del 20% sui bonifici in arrivo dall'estero alle persone fisiche.
Dal 1° febbraio le banche dovranno operare la ritenuta del 20% sui bonifici in arrivo dall’estero alle persone fisiche. Le ritenute saranno effettuate automaticamente, salvo esplicita richiesta di esclusione, nel caso in cui il contribuente verifichi che le somme non hanno natura di compenso “reddituale”. Entra così in vigore l’articolo 4, comma 2, Dl n. 167/90 modificato dalla legge 97/2013 che assoggetta a ritenuta d’acconto del 20% qualsiasi bonifico estero in entrata, percepito da una persona fisica.E’ stato emanato a tal fine il provvedimento n. 2013/151663 del direttore dell’agenzia dell’Entrate del 18 dicembre scorso (allegato in calce) e il prelievo è frutto della decisione di considerare ogni bonifico proveniente dall’estero e diretto ad una persona fisica italiana, come una componente reddituale imponibile, salvo prova contraria che deve essere data dal contribuente che riceva la somma sul proprio conto corrente. Pertanto a tutti i contribuenti che riceveranno un bonifico dall’estero sul proprio conto personale – e non professionale o d’impresa – sarà applicata la ritenuta, a titolo di acconto che sarà,poi, scomputata in sede di dichiarazione annuale dei redditi. La “trattenuta” non sarà applicata solo nel caso in cui il contribuente dimostri che l’importo ricevuto o bonificato non abbia una connotazione reddituale masolo ed esclusivamente patrimoniale: ad esempio, il bonifico in entrata potrebbe essere una restituzione di un finanziamento effettuato negli anni passati, oppure la restituzione di una caparra,data per la conduzione di una casa in locazione all’estero. Il contribuente potrà sottrarsi dall’assoggettamento all’imposizionemediante l’esibizione di una autocertificazione, possibilmente preventiva, rispetto alla movimentazione finanziaria: purtroppo, però, lo stesso provvedimento non chiarisce ancora la valenza temporale di tale autocertificazione. Per prassi si ritiene che la presentazione di tale dichiarazione possa coprire, almeno, l’intero periodod’imposta nel caso in cui si inserisca, all’interno della medesima, una breve descrizione preventiva sui flussi futuri che riguardino la medesima fattispecie giuridica.
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