Dal 1° gennaio 2019 bolletta del gas prescritta in 2 anni | Confcommercio

Dal 1° gennaio 2019 bolletta del gas prescritta in 2 anni

Attualmente il termine di prescrizione è di 5 anni. L'Area Normativa Confcommercio Umbria vi ricorda una cosa fondamentale: per non pagare gli importi non dovuti è necessario presentare specifico reclamo!
lunedì 26 Novembre 2018 | iconCONDIVIDI iconSTAMPA

La nuova disciplina – stabilita con una deliberazione dell’Autorità dell’Energia che attua una disposizioen della legge di Bilancio 2018 – si applica anche utenze non domestiche. 

Restano escluse le imprese che consumano più di 200.000 mc/anno e quelle imprese cosiddette “multi-sito” (es: imprese con filiali) in cui almeno un punto di prelievo (PDR) presenta consumi eccedenti i 200.000 mc/anno.

L’Autorità, per una maggiore trasparenza sugli importi prescrittibili e per rendere più facile per il cliente esercitare il proprio diritto, ha imposto di evidenziare in maniera chiara e comprensibile gli importi prescrittibili ovvero quelli relativi a consumi risalenti a più di 2 anni.

In aggiunta dovrà essere predisposto dai fornitori di energia un apposito modulo per consentire al cliente di presentare reclamo.
Il reclamo è fondamentale in quanto unico modo per non pagare gli importi non dovuti.

Il venditore potrà scegliere se emettere una fattura separata contenente esclusivamente gli importi per consumi risalenti a più di 2 anni o in alternativa, in un’unica fattura evidenziare  gli importi prescrittibili.

L’Autorità ha previsto che laddove vi sia un addebito diretto (domiciliazione bancaria o carta di credito) gli importi oggetto di conguaglio non siano conteggiati e quindi prelevati dall’utente.

Occorre evidenziare che, in talune fattispecie, il venditore potrà presumere che la responsabilità del conguaglio sia attribuibile al cliente finale (es: caso contatore non accessibile). In tal caso lo dovrà scrivere nella fattura e spetterà al Cliente finale reclamare per eventuali contenziosi in merito all’accertamento delle responsabilità.

La Delibera prevede, con riferimento alle fatture per forniture di gas emesse prima dell’1° gennaio 2019, con scadenza successiva a tale data, per importi riferiti a consumi risalenti a più di due anni, che il venditore sia tenuto a informare il cliente, contestualmente all’emissione della fattura e comunque almeno 10 giorni in anticipo rispetto alla scadenza dei termini di pagamento, utilizzando uno o più canali di comunicazione idonei a garantire completezza e trasparenza circa la possibilità di eccepire la prescrizione.

Si ricorda che il termine della prescrizione biennale si applica anche al settore elettrico dal 1° marzo 2018 (solo utenze alimentate in bassa tensione).

Info: Area Normativa Confcommercio Umbria, Michela Martini, tel. 075.506711, m.martini@confcommercio.umbria.it