Dall'11 novembre Umbria in zona "arancione". Le nuove regole per le imprese | Confcommercio

Dall’11 novembre Umbria in zona “arancione”. Le nuove regole per le imprese

Il passaggio da zona gialla a zona arancione in seguito ad un decreto del Ministero della Salute che tiene conto dell'andamento del contagio Covid 19. Dopo le  restrizioni scattate appena venerdì scorso, giorno di entrata in vigore del Dpcm firmato dal premier Conte il 3 novembre, la cabina di regia per il monitoraggio regionale (composta da Ministero della Salute, Istituto Superiore di Sanità e tre rappresentanti delle Regioni) ha deciso infatti di inserire in zone arancione, a partire da mercoledì 11, altre cinque regioni: Abruzzo, Umbria, Basilicata, Liguria e Toscana, precedentemente collocate in zona gialla.

Riassumiano alla luce di questa novità i provvedimenti che sono in vigore e a cui devono attenersi cittadini ed imprese in Umbria. A cura dell'Area Normativa di Confcommercio Umbria.

DOMANDE FREQUENTI SULLE MISURE ADOTTATE: FAQ MINISTERO



martedì 10 Novembre 2020 | iconCONDIVIDI iconSTAMPA

DPCM 4 NOVEMBRE E ORDINANZE REGIONALI – MISURE VALIDE IN TUTTA ITALIA

Il Dpcm del 4 novembre u.s. prevede la sospensione su tutto il territorio nazionale delle seguenti attività:

·         palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali, fatta eccezione per l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza;

·         sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò, anche se svolte all’interno di locali adibiti ad attività differente;

·         gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi anche all’aperto;

·         sale da ballo e discoteche e locali assimilati, all’aperto o al chiuso. Sono vietate le feste nei luoghi al chiuso e all’aperto, ivi comprese quelle conseguenti alle cerimonie civili e religiose.  Con riguardo alle abitazioni private, è fortemente raccomandato di non ricevere persone diverse dai conviventi, salvo che per esigenze lavorative o situazioni di necessità e urgenza. Sono vietate le sagre, le fiere di qualunque genere e gli altri analoghi eventi;

·         convegni, i congressi e gli altri eventi, ad eccezione di quelli che si svolgono con modalità a distanza;

·         mostre e i servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all’articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

·         viaggi d’istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, fatte salve le attività inerenti i percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento, nonché le attività di tirocinio di cui al decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249, da svolgersi nei casi in cui sia possibile garantire il rispetto delle prescrizioni sanitarie e di sicurezza vigenti;

·         impianti nei comprensori sciistici;

 
Le attività delle strutture ricettive sono esercitate a condizione che sia assicurato il mantenimento del distanziamento sociale, garantendo comunque la distanza interpersonale di sicurezza di un metro negli spazi comuni, nel rispetto dei protocolli e delle linee guida adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome, idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio e comunque in coerenza con i criteri di cui all’allegato 10, tenuto conto delle diverse tipologie di strutture ricettive. I protocolli o linee guida delle Regioni riguardano in ogni caso:

1) le modalità di accesso, ricevimento, assistenza agli ospiti;

2) le modalità di utilizzo degli spazi comuni, fatte salve le specifiche prescrizioni adottate per le attività di somministrazione di cibi e bevande e di ristorazione;

3) le misure igienico-sanitarie per le camere e gli ambienti comuni;

4) l’accesso dei fornitori esterni;

5) le modalità di svolgimento delle attività ludiche e sportive;

6) lo svolgimento di eventuali servizi navetta a disposizione dei clienti;

7) le modalità di informazione agli ospiti e agli operatori circa le misure di sicurezza e di prevenzione del rischio da seguire all’interno delle strutture ricettive e negli eventuali spazi all’aperto di pertinenza.

 

MISURE ULTERIORI IN VIGORE IN UMBRIA IN SEGUITO ALLA CLASSIFICAZIONE IN ZONA ARANCIONE  

LIMITI  CIRCOLAZIONE PERSONE

Divieto di spostamento fra regioni, in entrata e in uscita, in ogni fascia oraria della giornata, salvo i casi in cui non ricorrano cause giustificative dovute a esigenze di lavoro, salute o altra necessità, a cui si si aggiunge l’esigenza di assicurare le attività didattiche e formative in presenza, nei limiti in cui esse sono consentite. 

Divieto di spostamento in un comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione in ogni fascia oraria della giornata, salvo i casi in cui non ricorrano cause giustificative dovute a esigenze di lavoro, salute, studio o altra necessità, o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili in tali comuni.

La mobilità all’interno del comune di domicilio abitazione e residenza non è soggetta a limitazioni, salvo che nelle ore del cosidetto ”coprifuoco”( 22.00-5.00).


 MODELLO DI AUTODICHIARAZIONE


CHIUSURA PIAZZE STRADE AL PUBBLICO

Delle strade o piazze nei centri urbani, dove si possono creare situazioni di assembramento, può essere disposta per tutta la giornata o in determinate fasce orarie la chiusura al pubblico, fatta salva la possibilità di accesso e deflusso, agli esercizi commerciali legittimamente aperti e alle abitazioni private.

 
CHIUSURA SABATO

Sono chiusi gli esercizi commerciali presenti all’interno dei centri commerciali, ad eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, tabacchi ed edicole.

Divieto dei mercati coperti.

CHIUSURA DOMENICALE (Ordinanza n. 68 regione Umbria)

Nella giornata di domenica sono chiusi

·         tutti gli esercizi di vicinato, medie e grandi strutture di vendita alimentari e non alimentari ad eccezione di farmacie, edicole, tabaccherie e rivendite di generi di monopolio;

·         i centri commerciali ivi compresi i pubblici esercizi anche se dotati di accesso autonomo al pubblico.

E’ vietata ogni attività commerciale esercitata su aree pubbliche.

Tale disposizione è valida fini la 14 novembre 2020.

Divieto dei mercati coperti.

 
DISTRIBUTORI AUTOMATICI (Ordinanza n. 68 regione Umbria)

Obbligo di chiusura  dalle 21.00 alle 6.00 per i distributori automatici cosiddetti h24 che distribuiscono alimenti e bevande e affacciano sulla pubblica via.

Dalle 18.00 e fino alle 6.00 è vietata la vendita di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione

Tale misura non si applica ai distributori automatici che somministrano esclusivamente latte  e acqua

Tale disposizione è valida fini la 14 novembre 2020.

 
DIVIETO DI VENDITA DI BEVANDE ALCOLICHE (Ordinanza n. 65 regione Umbria)

E’ vietata la vendita di bevande alcoliche da asporto di qualsiasi gradazione dalle ore 18.00 alle ore 6.00 da parte di attività di somministrazione di alimenti e bevande in pubblici esercizi quali bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie, rosticcerie, pizzerie, chioschi, nonché all’interno di circoli ed associazioni private, e ogni altra attività comunque denominata alle fattispecie precedenti riconducibili.

Tale disposizione è valida fini la 14 novembre 2020.

                 
ATTIVITA’ DEI SERVIZI DI RISTORAZIONE

Le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono sospese ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale.

Resta sempre consentita la  ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 22,00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze.

Restano comunque aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro. 

Attenzione: nelle aree o negli orari in cui è sospeso il consumo di cibi e bevande all’interno dei locali, l’ingresso e la permanenza negli stessi da parte dei clienti sono consentiti esclusivamente per il tempo strettamente necessario ad acquistare i prodotti per asporto e sempre nel rispetto delle misure di prevenzione del contagio. Non sono comunque consentiti gli assembramenti né il consumo in prossimità dei locali.

Restano aperti, senza limiti orari, gli esercizi presenti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro.

 
Si ricorda infine che

·         le attività commerciali al dettaglio si svolgono a condizione che sia assicurato, oltre alla distanza interpersonale di almeno un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all’interno dei locali più del tempo necessario all’acquisto dei beni; le suddette attività devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome Si raccomanda altresì l’applicazione delle misure di cui all’allegato 11;

·         l’obbligo nei locali pubblici e aperti al pubblico, nonché in tutti gli esercizi commerciali di esporre all’ingresso del locale un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale medesimo, sulla base dei protocolli e delle linee guida vigenti

·         l’obbligo della mascherina nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all’aperto a eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi, ad eccezione dei soggetti che stanno svolgendo attività sportiva; per i bambini di età inferiore ai sei anni; per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina, nonché per coloro che per interagire con i predetti versino nella stessa incompatibilità.

 

Il provvedimento rimarrà in vigore fino al 3 dicembre.