Dall’8 settembre nuovo DPCM. Resta obbligo mascherine, discoteche ancora chiuse
IL TESTO DEL DPCM 7-9-2020
Il 7 settembre il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha firmato il nuovo dpcm le cui disposizioni avranno efficacia a partire dall’8 settembre fino al 7 ottobre 2020.
Nel dettaglio, per quanto riguarda l’utilizzo della mascherina – salvo diverse ordinanze locali – viene confermato l’obbligo nei luoghi al chiuso, così come all’aperto dalle 18 alle 6 in tutte quelle circostanze in cui non può essere garantita la distanza di un metro tra le persone. Restano esclusi i bambini sotto i 6 anni e i disabili.
Le mascherine sono obbligatorie anche sui mezzi pubblici. La capienza massima è stata portata all’80%, un dato che riguarda tanto i posti a sedere quanto chi viaggia in piedi. Inoltre, vi è l’obbligo di prevedere paratie laddove non è possibile garantire il distanziamento.
Riguardo agli scuolabus, invece, questi potranno viaggiare con la capienza massima consentita nei casi in cui il tempo di permanenza degli alunni sul mezzo non supera i 15 minuti. Gli studenti con età superiore ai 6 anni compiuti dovranno indossare la mascherina al momento della salita sul mezzo, a meno che non sia possibile l’allineamento degli alunni su posti singoli escludendo così il posizionamento “a faccia a faccia”.
Viene confermata al chiusura degli stadi e delle discoteche.
Confermata anche la validità dell’ordinanza del Ministero della Salute del 12 agosto scorso, la quale obbliga coloro che nei 14 giorni antecedenti al rientro in Italia abbiano soggiornato o transitato in Croazia, Grecia, Malta o Spagna a sottoporsi al tampone. Obbligo di quarantena per chi arriva dalla Romania e dalla Bulgaria.
Confermato anche il divieto di ingresso dagli Stati inseriti nella black list che attualmente comprende 16 Paesi: Armenia, Bahrein, Bangladesh, Brasile, Bosnia Erzegovina, Cile, Kuwait, Macedonia del Nord, Moldova, Oman, Panama, Perù, Repubblica Dominicana, Serbia, Montenegro e Kosovo.
Una novità riguarda le coppie internazionali, quelle in cui uno dei componenti risiede in paesi fuori dall’area Schengen: con le nuove disposizioni chi risiede all’estero può tornare in Italia per raggiungere “la persona con cui ha una stabile relazione affettiva anche se non convivente”. Fino a questo momento era infatti “vietato l’ingresso e il transito nel territorio nazionale alle persone residenti all’estero a meno che non avessero: esigenze lavorative; assoluta urgenza; esigenze di salute; esigenze di studio; rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza”.
INFO: Area normativa Confcommercio Umbria, dott.ssa Michela Martini, tel. 075.506711, m.martini@confcommercio.umbria.it, noicisiamo@confcommercio.umbria.it
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