Danno indiretto da terremoto, ecco cosa prevede il decreto attuativo | Confcommercio

Danno indiretto da terremoto, ecco cosa prevede il decreto attuativo

E’ stato appena pubblicato il decreto attuativo relativo al danno indiretto, che prevede contributi economici per le imprese umbre colpite dal terremoto: una misura sostenuta con forza da Confcommercio Umbria, nonostante lo scetticismo di molti, tra cui gli amministratori locali che non ci credevano.

Era il 3 novembre 2016 quando Confcommecio Umbria, a poche ore dalle scosse che avevano devastato la Valnerina, chiedeva che fossero previsti contributi speciali in riparazione del danno indiretto per tutte le imprese umbre colpite dagli effetti del sisma
Qualcuno potrà, comunque, non essere pienamente soddisfatto. Ma Confcommercio è riuscita dove altri non pensavano nemmeno di provare, aprendo una breccia in un muro che sembrava granitico.
giovedì 26 Ottobre 2017 | iconCONDIVIDI iconSTAMPA

La dotazione finanziaria per l’Umbria ammonta a 8,74 milioni di euro.
La Regione Umbria ha ora 60 giorni di tempo per emanare il provvedimento regionale che dovrà definire tempi e modalità di presentazione delle domande.

Ecco cosa prevede il decreto sul danno indiretto.

A chi si rivolge
La misura è destinata alle imprese operanti nel settore turistico e agrituristico, dei servizi connessi, dei pubblici esercizi e del commercio e artigianato ed è volta a sostenere la prosecuzione dell’attività e la ripresa produttiva delle imprese operante nelle province di Perugia e Terni.
Possono accedere alla misura le imprese di qualsiasi dimensione, anche non iscritte al Registro delle imprese:

  • dotate di unità produttive ubicate nelle province indicate (le imprese non iscritte al Registro delle imprese devono esercitarvi l’attività);
  • operative nei territori delle province indicate antecedentemente al 24 febbraio 2016;
  • operanti in tutti i settori se iscritte all’albo delle imprese artigiane o nei settori di cui all’allegato 1 del decreto interministeriale 11 agosto 2017, se non iscritte all’albo delle imprese artigiane;
  • che abbiano registrato una riduzione del fatturato non inferiore al 30%.

La riduzione del fatturato viene calcolata come differenza tra il valore conseguito nei 6 mesi intercorrenti tra il 19 gennaio 2017 e il 19 luglio 2017 e il valore medio dei medesimi 6 mesi nel triennio precedente. 

Le agevolazioni
Consistono in un contributo in conto capitale commisurato ai costi della produzione sostenuti dall’impresa negli esercizi 2017 e 2018 e nei limiti massimi del 30% della riduzione del fatturato registrata dalla medesima impresa. L’importo del contributo non può, in ogni caso, essere superiore a 50.000 euro per singola impresa, limite elevato a 75.000 euro per le imprese in possesso del rating di legalità.

Il contributo è concesso nel rispetto dei massimali de minimis di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013; in alternativa su richiesta dell’impresa beneficiaria, il contributo è concesso dai Vice Commissari ai sensi dell’articolo 50 del Regolamento di esenzione. 

Per le suddette imprese beneficiarie sono ammissibili esclusivamente i costi dei danni subiti come conseguenza diretta degli eventi sismici, valutati da un esperto indipendente, tramite perizia giurata e asseverata, o da un’impresa di assicurazione.
I danni riconoscibili sono rappresentati esclusivamente dalla perdita di reddito dovuta alla sospensione totale o parziale dell’attività per un periodo massimo di sei mesi dalla data in cui si è verificato l’evento sismico.
La perdita di reddito è calcolata, per il suddetto periodo, sulla base dei dati finanziari – utile al lordo di interessi, imposte e tasse, costi di ammortamento e costi del lavoro – dell’impresa beneficiaria calcolati come media dei cinque anni precedenti, escludendo il migliore e il peggiore risultato finanziario.

Possono richiedere la concessione del contributo ai sensi del Regolamento di esenzione solo le imprese beneficiarie che:

a) hanno i requisiti di piccola e media impresa di cui all’allegato 1 del Regolamento di esenzione;

b) sono dotate di unità produttive ubicate nei comuni;

c) hanno sospeso totalmente o parzialmente l’attività in conseguenza degli eventi sismici.

Come funziona
Le agevolazioni sono concesse mediante procedura valutativa a sportello.

La gestione della misura – a partire dalla ricezione delle domande di agevolazione e fino alla concessione del contributo, all’erogazione del medesimo e al controllo sul corretto utilizzo delle risorse erogate – è affidata ai Presidenti delle Regioni interessate dal sisma, in qualità di Vice Commissari competenti per territorio.

I Vice Commissari, con propri provvedimenti pubblicati nei Bollettini Ufficiali regionali, adottano le disposizioni attuative della misura agevolativa, stabilendo, per singola Regione, i termini di presentazione delle domande e la relativa modulistica.

L’erogazione del contributo avviene in due quote:

  • la prima quota, pari al 70%, è erogata entro 30 giorni dalla data del provvedimento di concessione;
  • la seconda quota, pari al restante 30%, è erogata entro 30 giorni dalla data di presentazione della richiesta di erogazione da parte dall’impresa, che deve intervenire entro 60 giorni dall’approvazione del bilancio dell’esercizio 2018 (o della dichiarazione dei redditi relativa al medesimo periodo).

INFO

Area Normative Confcommercio Umbria
Michela Martini
Tel. 075.5067138
Fax 075.5967177
m.martini@confcommercio.umbria.it