Decaduti i RSPP e ASPP che non hanno completato la formazione entro febbraio
Vanno considerati decaduti dalla funzione i responsabili e addetti del servizio di prevenzione e protezione che avevano goduto dell’esonero e non hanno completato i corsi di aggiornamento entro il 14 febbraio.
Si ricorda che i soggetti interessati sono gli addetti e i responsabili del servizio di prevenzione e protezione interni o esterni (e quindi non il datore di lavoro che svolge la funzione di RSPP, per il quale vi è una specifica disciplina).L’accordo del 2006 prevedeva che per i soggetti che avevano già svolto o svolgevano funzioni di RSPP veniva consentito l’esonero dalla frequenza di alcuni moduli del percorso formativo
Tutti i RSPP e gli ASPP che hanno usufruito dell’esonero avrebbero dovuto completare entro lo scorso 14 febbraio il 100% del corso di aggiornamento: chio non lo ha fatto è decaduto e ha e perso il requisito/titolo di RSPP.
Conseguentemente il datore di lavoro deve sostituirlo, pena la sanzione per la violazione dell’obbligo del datore di lavoro di designazione del RSPP. Si ritiene che per svolgere nuovamente il ruolo di RSPP il soggetto che non ha completato l’aggiornamento o non provvederà all’aggiornamento quinquennale (previsto dal punto 3 dell’Accordo integrativo) dovrà ripercorrere l’intero percorso formativo, essendo venuti meno i requisiti professionali richiesti dall’ art. 32 del Testo Unico sulla sicurezza.
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