Decreti estivi un ventaglio di bonus fiscali per chi investe e sostiene la cultura
Con i decreti estivi 2014 (DL 83/2014 conv. L.n. 106/2014 e DL 91/2014 conv. L.n. 116/2014) il governo ha introdotto una serie di incentivi sotto forma di crediti d’imposta a favore di imprese e soggetti privati che facciano investimento o sostengano la cultura.
BONUS INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI NUOVI
Introdotto un incentivo per gli investimenti realizzati da titolari di reddito d’impresa (ditte individuali, società di persone, società di capitali, cooperative) in beni strumentali nuovi, in gergo denominato “Tremonti quater” per ricordare le vecchie simili gevolazioni susseguitesi in passato.
L’agevolazione spetta ai soggetti titolari di reddito d’impresa compresi coloro che hanno iniziato l’attività da meno di 5 anni alla data del 25.6.2014.
SPESE AGEVOLABILI
Il beneficio in esame è riconosciuto per gli investimenti di importo superiore a € 10.000 (per singolo bene),effettuati dal 25.6.2014 al 30.6.2015,in beni nuovi strumentali compresi nella divisione 28 della tabella Ateco 2007 consultabile al seguente indirizzo: http://www3.istat.it/strumenti/definizioni/ateco/ateco.html?versione=2007.3&codice=C-28.
DETERMINAZIONE DELL’AGEVOLAZIONE
L’agevolazione in esame si concretizza in un credito d’imposta pari al 15% delle spese sostenute in eccedenza rispetto alla media degli investimenti in beni strumentali realizzati nei 5 periodi d’imposta precedenti, con facoltà di escludere dal calcolo della media il periodo in cui l’investimento è stato maggiore.
Il credito spetta con riguardo al valore complessivo degli investimenti realizzati in ciascun periodo d’imposta. Il credito d’imposta è ripartito in 3 quote annuali di pari importo la prima delle quali utilizzabile a decorrere dall’1.1 del secondo periodo d’imposta successivo a quello in cui è stato effettuato l’investimento (ad esempio, per gli investimenti 2014, dall’1.1.2016). Per i soggetti che hanno iniziato l’attività da meno di 5 anni alla data del 25.6.2014 va considerata la media degli investimenti in beni strumentali realizzati nei periodi d’imposta precedenti a quello in corso al 25.6.2014 o a quello successivo, con la facoltà di escludere dal calcolo della media il periodo in cui l’investimento è stato maggiore.
MODALITÀ DI UTILIZZO DEL CREDITO
Il credito è utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite il mod. F24 e non è soggetto al limite annuale pari a € 250.000 ex art. 1, comma 53, Legge n. 244/2007. Inoltre:non è tassato ai fini IRPEF/IRES e non concorre alla formazione del valore della produzione IRAP;va indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di riconoscimento e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d’imposta successivi nei quali lo stesso è utilizzato; non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi e dei componenti negativi ex artt. 61 e 109, comma 5, TUIR.
CAUSE DI DECADENZA
Il bonus viene revocato in caso di:cessione a terzi o destinazione dei beni agevolati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa prima del secondo periodo d’imposta successivo all’acquisto;trasferimento dei beni agevolati, entro il 31.12 del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, in strutture produttive fuori del territorio italiano, anche se appartenenti al beneficiario dell’agevolazione. In caso di indebita fruizione il credito va restituito entro il termine per il versamento a saldo dell’imposta sui redditi dovuta per il periodo d’imposta in cui si è verificata la decadenza; è recuperato dall’Agenzia delle Entrate maggiorato di interessi e sanzioni.
BONUS “TURISMO” PER ALBERGHI, AGENZIE VIAGGIO E TURISMO INCOMING
Si tratta di agevolazioni per l’ammodernamento del comparto turistico:
1. BONUS DIGITALIZZAZIONE TURISTICA
L’agevolazione spetta agli alberghi definiti come “esercizi ricettivi singoli o aggregati con servizi extra-ricettivi o ancillari” e alle agenzie di viaggo e tour operator c.d. “incoming” (ovvero che si occupano di portare in Italia turisti dall’estero) . Trattasi dei soggetti che applicano lo studio di settore VG78U e che risultano appartenenti: – al cluster 10 “Agenzie intermediarie specializzate in turismo incoming”; – al cluster 11 “Agenzie specializzate in turismo incoming”.
SPESE AGEVOLABILI
È confermato che il credito in esame spetta con riferimento alle spese relative a: impianti wi-fi;siti web ottimizzati per il sistema mobile;programmi e sistemi informatici per la vendita diretta di servizi e pernottamenti purché in grado di garantire gli standard di interoperabilità necessari all’integrazione con siti e portali di promozione pubblici e privati e di favorire l’integrazione fra servizi ricettivi ed extra-ricettivi; spazi e pubblicità per la promozione e commercializzazione di servizi e pernottamenti turistici sui siti e piattaforme informatiche specializzate, anche gestite da tour operator e agenzie di viaggio; servizi di consulenza per la comunicazione e il marketing digitale; strumenti per la promozione digitale di proposte e offerte innovative in tema di inclusione e di ospitalità per persone disabili; servizi relativi alla formazione del titolare o del personale dipendente, finalizzati alle attività di cui sopra.Sono invece escluse dall’agevolazione i costi relativi all’intermediazione commerciale.
DETERMINAZIONE DEL CREDITO
Il credito d’imposta in esame, pari al 30% e fino ad un massimo di € 12.500, spetta per le spese sostenute per la “digitalizzazione del settore” turistico (le spese massime agevolabili ammontano quindi a € 41.666,70)nei periodi d’imposta 2014, 2015 e 2016.
UTILIZZO DEL CREDITO
È confermata la ripartizione del bonus in 3 quote annuali di pari importo. È precisato che la prima quota dello stesso, relativa alle spese 2014, è utilizzabile dall’1.1.2015. Il bonus può essere utilizzato in compensazione tramite il mod. F24 “esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, pena lo scarto dell’operazione di versamento. Il credito non è tassato ai fini IRPEF / IRES e non concorre alla formazione del valore della produzione IRAP,non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi e dei componenti negativi in relazione ad operazioni esenti da imposta. L’operatività dell’agevolazione in esame è subordinata all’emanazione di un apposito DM da parte del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.
2. BONUS RIQUALIFICAZIONE EDILIZIA IMPRESE ALBERGHIERE
Il credito d’imposta in esame spetta alle ” imprese alberghiere” esistenti alla data dell’1.1.2012 Che effettuano spese per manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, incremento dell’efficienza energetica, l’eliminazione delle barriere architettoniche, acquisto di mobili e componenti d’arredo, legati alle ristrutturazioni effettuate.
Il credito d’imposta è pari al 30% delle spese sostenute fino ad un massimo di € 200.000 (il credito massimo spettante ammonta quindi a € 60.000) e va ripartito in 3 quote annuali di pari importo ed è riconosciuto “per il periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto [2014] e per i due successivi [2015-2016]”. L’operatività dell’agevolazione è subordinata all’emanazione di uno specifico DM da parte del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.
“ART- BONUS” CREDITO D’IMPOSTA PER CHI SOSTIENE LA CULTURA
Nell’ambito del c.d. “Decreto Cult-Turismo” è previsto, a favore dei soggetti (persone fisiche, società, ecc.) che effettuano erogazioni liberali in denaro a sostegno della cultura, il riconoscimento di un credito d’imposta (c.d. “Art – Bonus”) pari al 65% delle somme erogate per il 2014 e 2015 e al 50% per il 2016.
Il credito spetta in misura non superiore al 5‰ dei ricavi se il soggetto erogante è titolare di reddito d’impresa ed è utilizzabile in compensazione nel mod. F24 per i titolari di reddito d’impresa; se l’erogante è un soggetto persona fisica privata o ente non profit, il credito spetta in misura non superiore al 15% del reddito imponibile ed è utilizzabile nel mod. UNICO per le persone fisiche e gli enti che non esercitano un’attività commerciale.
Condividi