Decreto Balduzzi: novità sui messaggi pubblicitari relativi a giochi con vincite in denaro
Nella Gazzetta di ieri è stato pubblicato il decreto n. 158/2012 che introduce il divieto di messaggi pubblicitari relativi a giochi con vincite in denaro.
Nella Gazzetta di ieri è stato pubblicato il decreto n. 158/2012 che introduce il divieto di messaggi pubblicitari relativi a giochi con vincite in denaro.
La pubblicità è vietata
– nel corso di trasmissioni radio o TV, spettacoli teatrali o cinematografici rivolti principalmente ai giovani;
– su giornali, pubblicazioni, in trasmissioni radio e TV, rappresentazioni teatrali e cinematografiche e via internet in cui si trovi anche solo uno di questi elementi:
· incitamento al gioco ovvero esaltazione della sua pratica;
· presenza di minori;
· assenza di formule di avvertimento sul rischio di dipendenza dal gioco, dell’indicazione della possibilità di consultare le note sulle probabilità di vincita pubblicate sui siti dei Monopoli di Stato e, successivamente alla prevista incorporazione, dell’Agenzia delle Dogane e dei monopoli, e dei singoli concessionari , ovvero disponibili presso i punti di raccolta giochi.
L’avvertimento sul rischio della dipendenza, e le probabilità di vincita dei giochi con vincite in denaro devono figurare anche su tagliandi e schedine degli stessi giochi. Se le dimensioni di tali schedine o tagliandi non consentono di riportare tutte le informazioni, deve essere riportata in esse l’indicazione della possibilità di consultazione delle note informative dei Monopoli, come già indicato sopra. Gli stessi avvertimenti devono essere applicati sugli apparecchi, su targhe esposte nelle aree in cui sono installati i videoterminali, nei centri di scommesse su eventi sportivi e non. Devono inoltre comparire ed essere leggibili all’accesso ai siti internet destinati all’offerta di giochi con vincite in denaro.
I committenti dei messaggi pubblicitari di cui al comma 4 e i proprietari dei mezzi con cui questo è diffuso sono puniti entrambi con una sanzione amministrativa da 100.000 a 500.000 euro. L’inosservanza delle disposizioni di cui al comma 5 è punita con una sanzione di 50.000 euro irrogata al concessionario; le violazioni a questo comma relative agli apparecchi, la stessa sanzione viene applicata al titolare della sala o del centro di raccolta giochi; per le violazioni nei centri scommesse si applica al titolare del centro, se diverso dal concessionario. La competenza per la contestazione degli illeciti e l’applicazione delle sanzioni è l’amministrazione dei Monopoli di Stato, e, successivamente alla prevista incorporazione, l’Agenzia delle Dogane e dei monopoli.
Le disposizioni citate sono in vigore dal 1° gennaio 2013.
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