Pec per imprese individuali: anticipato l’obbligo al 30 giugno 2013
Il Decreto Sviluppo-bis ha anticipato al 30 giugno 2013 (prima era fissato al 31 dicembre 2013) il termine entro il quale tutte le imprese individuali già iscritte al registro imprese o all’albo delle imprese artigiane dovranno comunicare il proprio indirizzo Pec.
Il Decreto Sviluppo-bis ha anticipato al 30 giugno 2013 (prima era fissato al 31 dicembre 2013) il termine entro il quale tutte le imprese individuali già iscritte al registro imprese o all’albo delle imprese artigiane dovranno comunicare il proprio indirizzo Pec (Posta elettronica certificata).
Per chi non adempie è prevista come l’irrogazione della sanzione di cui all’art. 2630 del Codice civile che stabilisce una sanzione pecuniaria da un minimo di € 34,33 ad un massimo di € 3,44 in caso di comunicazione entro trenta giorni dalla scadenza e da un minimo di € 103,00 ad un massimo di € 1.032,00 nell’ipotesi in cui la comunicazione avvenga oltre i 30 giorni dalla scadenza.
Per le imprese individuali alla prima iscrizione l’indicazione della Pec è obbligatoria. La mancata comunicazione comporta la sospensione della domanda sino alla sua integrazione.
Se tale integrazione non interviene entro 45 giorni dalla richiesta di iscrizione questa si considera non presentata.
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