Direttiva Servizi: Pubblicato il decreto correttivo
E’ stato pubblicato in Gazzetta il decreto legislativo 147/2012 che ha apportato modifiche al Dlgs. 59/2010 meglio noto come Direttiva servizi.
Dopo due anni dall’attuazione della citata direttiva, il legislatore italiano è tornato sulla normativa allo scopo di aggiornarne alcune previsioni in linea con le recenti misure di semplificazione introdotte per l’avvio delle attività economiche.
Si analizzano di seguito le principali modifiche introdotte.
Requisiti di onorabilità e professionali per lo svolgimento delle attività commerciali
Per l’esercizio delle attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande sono diventate causa di impedimento tutte le misure di sicurezza personali, detentive o meno.
Le infrazioni alle norme sui giochi sono ostative all’esercizio dell’attività solo se punite penalmente. Ciò significa che non possono considerarsi tali le infrazioni che ricadono negli illeciti amministrativi.
Per i soggetti che vogliono intraprendere un’attività di vendita e/o di somministrazione di alimenti e bevande, il divieto di esercizio dell’attività permane per la durata di 5 anni sia per i reati previsti dall’articolo 71 comma 1 ( ricettazione riciclaggio, usura, rapina, reati contro la sanità pubblica etc) che per quelli di cui al comma 2 dell’art. 71 (moralità pubblica, buon costume, alcolismo gioco d’azzardo etc). Ciò significa che l’istituto della riabilitazione di cui all’art. 78 C.P. o il decorso di 5 anni, sono ammissibili anche in presenza delle condizioni ostative previste al punto precedente.
La decorrenza del quinquennio va calcolata dal momento in cui viene pagata la pena pecuniaria, ovvero, in caso di declaratoria di estinzione della pena per altra causa, dal passaggio in giudicato del provvedimento.
Viene prevista la possibilità, anche per le imprese individuali, di ricorrere, in alternativa al titolare o al rappresentante legale, ad una eventuale persona preposta ai fini della dimostrazione dei requisiti professionali.
Il possesso di uno dei requisiti professionali previsti nel caso di attività di vendita di prodotti alimentari e di somministrazione di alimenti e bevande effettuate nei circoli privati non è più obbligatorio.
Le associazioni ed i circoli privati, oltre al rispetto dei requisiti di onorabilità, sono tenute al rispetto di tutte le disposizioni vigenti in materia igienico sanitaria, sia in relazione alle risorse umane impiegate che ai luoghi utilizzati.
Viene altresì eliminato l’obbligo del possesso dei requisiti professionali in caso di vendita solo di prodotti non destinati all’alimentazione umana, ivi compresi i mangimi per animali, abbinata o meno alla vendita di prodotti non alimentari.
Il requisito professionale non è più necessario nel caso di commercio all’ingrosso di prodotti alimentari.
Esercizio congiunto dell’attività di commercio all’ingrosso e al dettaglio
Viene eliminato il divieto di esercizio congiunto dell’attività di vendita all’ingrosso e al dettaglio.
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