Divieto commercializzazione sacchi non biodegradabili | Confcommercio

Divieto commercializzazione sacchi non biodegradabili

Dal 31 dicembre 2013 STOP alla commercializzazione di sacchi non biodegradabili, con  sanzioni amministrative pecuniarie per i trasgressori. Gli operatori commerciali ne tengano conto nel momento in cui acquistano forniture di sacchetti.

LA SOLLECITAZIONE DELL'ASSESSORE ROMETTI

 

martedì 4 Settembre 2012 | iconCONDIVIDI iconSTAMPA

Dal 2009 è stato introdotto il divieto di commercializzazione di sacchi non biodegradabili per l’asporto delle merci più volte nel tempo prorogato.
Ora con legge 28/2012 è stato ribadita la permanenza di tale divieto precisando che le uniche due tipologie di buste che possono essere commercializzate sono:
– sacchi  monouso per l’asporto di merci realizzati con polimeri conformi alla norma armonizzata UNI EN 13432:2002;
– sacchi riutilizzati con altri polimeri che abbiano maniglia esterna alla dimensione utile del sacco e spessore superiore a 200 micron se destinati all’uso alimentare e 100 micron se destinati ad altri usi, oppure che abbiano maniglia interna alla dimensione utile del sacco e spessore superiore ai 100 micron se destinati all’uso alimentare e 60 micron se destinati ad altri usi. Questa seconda tipologia di sacchetti deve inoltre contenere una percentuale di plastica riciclata pari al 30% per i sacchi ad uso alimentare e del 10% per gli altri sacchi.
Dal 31 dicembre 2013 la commercializzazione di sacchi non conformi è punita con sanzioni amministrative pecuniarie.
Si invitano pertanto tutti gli operatori commerciali a porre attenzione al momento dell’acquisto della fornitura di sacchi biodegradabili.