Divieto vendite promozionali
Si ricorda che dal 4 giugno è fatto divieto di effettuare le vendite promozionali.
Si ricorda che dal 4 giugno è fatto divieto di effettuare le vendite promozionali.
Infatti, la legge regionale 24/99 e ss. mm. stabilisce all’art. 31, comma 4 il divieto di effettuare le vendite promozionali nei trenta giorni antecedenti le vendite di fine stagione che quest’anno avranno inizio il 5 luglio. Il divieto si applica nei confronti dei seguenti prodotti: generi di vestiario e abbigliamento in genere; accessori dell’abbigliamento e biancheria intima; calzature pelletterie, articoli di valigeria e di viaggio; articoli sportivi.
In caso di violazione la sanzione irrogata va da un minimo di euro 516,00 a euro 3.098,00.
Condividi