DPCM 3 novembre, Umbria inserita nella fascia gialla. Le nuove misure in vigore da venerdì 6 | Confcommercio

DPCM 3 novembre, Umbria inserita nella fascia gialla. Le nuove misure in vigore da venerdì 6

Slitta a venerdì 6 novembre l'entrata in vigore del Dpcm emanato il 3 novembre, che stabilisce ulteriori restrizioni per fronteggiare l'emergenza Covid. L'Umbria inserita con altre 13 regioni nella fascia GIALLA.  Il provvedimento rimarrà in vigore fino al 3 dicembre.
L'Area Normativa di Confcommercio Umbria ha predisposto una sintesi del provvedimento. Ulteriori novità possono intervenire a breve in seguito ad Ordinanze della Regione Umbria, su cui vi aggiorneremo in tempo reale.
INFO: Area Normativa Confcommercio Umbria, tel. 075.506711, noicisiamo@confcommercio.umbria.it; Mandamenti territoriali. 
mercoledì 4 Novembre 2020 | iconCONDIVIDI iconSTAMPA

LE DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Il Dpcm emanato il 3 novembre e la cui entrata in vigore è prevista per venerdi 6 novembre prevede la sospensione su tutto il territorio nazionale delle seguenti attività:

·         palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali, fatta eccezione per l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza;

·         sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò, anche se svolte all’interno di locali adibiti ad attività differente;

·         gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi anche all’aperto;

·         sale da ballo e discoteche e locali assimilati, all’aperto o al chiuso. Sono vietate le feste nei luoghi al chiuso e all’aperto, ivi comprese quelle conseguenti alle cerimonie civili e religiose.  Con riguardo alle abitazioni private, è fortemente raccomandato di non ricevere persone diverse dai conviventi, salvo che per esigenze lavorative o situazioni di necessità e urgenza. Sono vietate le sagre, le fiere di qualunque genere e gli altri analoghi eventi;

·         convegni, i congressi e gli altri eventi, ad eccezione di quelli che si svolgono con modalità a distanza;

·         mostre e i servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all’articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

·         viaggi d’istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, fatte salve le attività inerenti i percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento, nonché le attività di tirocinio di cui al decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249, da svolgersi nei casi in cui sia possibile garantire il rispetto delle prescrizioni sanitarie e di sicurezza vigenti;

·         impianti nei comprensori sciistici;

 Le attività delle strutture ricettive sono esercitate a condizione che sia assicurato il mantenimento del distanziamento sociale, garantendo comunque la distanza interpersonale di sicurezza di un metro negli spazi comuni, nel rispetto dei protocolli e delle linee guida adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome, idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio e comunque in coerenza con i criteri di cui all’allegato 10, tenuto conto delle diverse tipologie di strutture ricettive. I protocolli o linee guida delle Regioni riguardano in ogni caso:

1) le modalità di accesso, ricevimento, assistenza agli ospiti;

2) le modalità di utilizzo degli spazi comuni, fatte salve le specifiche prescrizioni adottate per le attività di somministrazione di cibi e bevande e di ristorazione;

3) le misure igienico-sanitarie per le camere e gli ambienti comuni;

4) l’accesso dei fornitori esterni;

5) le modalità di svolgimento delle attività ludiche e sportive;

6) lo svolgimento di eventuali servizi navetta a disposizione dei clienti;

7) le modalità di informazione agli ospiti e agli operatori circa le misure di sicurezza e di prevenzione del rischio da seguire all’interno delle strutture ricettive e negli eventuali spazi all’aperto di pertinenza.

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LE DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER L’UMBRIA (ZONA GIALLA)

Per l’Umbria definita ZONA GIALLA si applicano le ulteriori seguenti misure:

LIMITI  CIRCOLAZIONE PERSONE NELLA FASCIA ORARIA SERALE

Vietato circolare dalle ore 22.00 alle ore 5.00 del giorno successivo, salvo comprovati motivi di lavoro, necessità salute.

È in ogni caso fortemente raccomandato, per la restante parte della giornata, di non spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, salvo che per esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi.

 
CHIUSURA PIAZZE STRADE AL PUBBLICO

Delle strade o piazze nei centri urbani, dove si possono creare situazioni di assembramento, può essere disposta per tutta la giornata o in determinate fasce orarie la chiusura al pubblico, fatta salva la possibilità di accesso e deflusso, agli esercizi commerciali legittimamente aperti e alle abitazioni private.

 
CHIUSURA SABATO

Sono chiusi gli esercizi commerciali presenti all’interno dei centri commerciali, ad eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, tabacchi ed edicole.
Divieto dei mercati.

CHIUSURA DOMENICALE (Ordinanza n. 68 Regione Umbria)

Nella giornata di domenica sono chiusi: 

  • tutti gli esercizi di vicinato, medie e grandi strutture di vendita alimentari e non alimentari ad eccezione di farmacie, edicole, tabaccherie e rivendite di generi di monopolio;
  • i centri commerciali ivi compresi i pubblici esercizi anche se dotati di accesso autonomo al pubblico.

E’ vietata ogni attività commerciale esercitata su aree pubbliche.
Tale disposizione è valida fino al 14 novembre 2020.
Divieto dei mercati.

DISTRIBUTORI AUTOMATICI (Ordinanza n. 68 Regione Umbria)

Obbligo di chiusura dalle 21.00 alle 6.00 per i distributori automatici cosiddetti h24 che distribuiscono alimenti e bevande e affacciano sulla pubblica via.
Dalle 18.00 e fino alle 6.00 è vietata la vendita di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione.
Tale misura non si applica ai distributori automatici che somministrano esclusivamente latte e acqua.
Tale disposizione è valida fini la 14 novembre 2020.

DIVIETO DI VENDITA DI BEVANDE ALCOLICHE (Ordinanza n. 65 Regione Umbria)

E’ vietata la vendita di bevande alcoliche da asporto di qualsiasi gradazione dalle ore 18.00 alle ore 6.00 da parte di attività di somministrazione di alimenti e bevande in pubblici esercizi quali bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie, rosticcerie, pizzerie, chioschi, nonché all’interno di circoli ed associazioni private, e ogni altra attività comunque denominata alle fattispecie precedenti riconducibili.
Tale disposizione è valida fino al 14 novembre 2020.

ATTIVITA’ DEI SERVIZI DI RISTORAZIONE

Le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono consentite dalle ore 5.00 fino alle ore 18.00.

Il consumo al tavolo è consentito per un massimo di quattro persone per tavolo, salvo che siano tutti conviventi.

Dopo le ore 18,00 è vietato il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici e aperti al pubblico.

Resta consentita senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti, che siano ivi alloggiati. 

Resta sempre consentita la  ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 22,00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze.

Restano comunque aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro.

 
TRASPORTO PUBBLICO LOCALE

Riduzione fino al 50% per il trasporto pubblico locale e del trasporto ferroviario regionale, con esclusione del trasporto scolastico dedicato.

LE REGOLE SEMPRE IN VIGORE

Si ricorda infine che 

·         le attività commerciali al dettaglio si svolgono a condizione che sia assicurato, oltre alla distanza interpersonale di almeno un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all’interno dei locali più del tempo necessario all’acquisto dei beni; le suddette attività devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome Si raccomanda altresì l’applicazione delle misure di cui all’allegato 11;

·         l’obbligo nei locali pubblici e aperti al pubblico, nonché in tutti gli esercizi commerciali di esporre all’ingresso del locale un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale medesimo, sulla base dei protocolli e delle linee guida vigenti

·         l’Obbligo della mascherina nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all’aperto a eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi, ad eccezione dei soggetti che stanno svolgendo attività sportiva; per i bambini di età inferiore ai sei anni; per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina, nonché per coloro che per interagire con i predetti versino nella stessa incompatibilità.

Il provvedimento rimarrà in vigore fino al 3 dicembre.