Etichettatura ambientale degli imballaggi, proroga al 1° luglio | Confcommercio

Etichettatura ambientale degli imballaggi, proroga al 1° luglio

Il decreto Milleproroghe ha posticipato dal 1° gennaio al 1° luglio 2022 l’obbligo di etichettatura ambientale, secondo cui tutti gli imballaggi immessi al consumo dovranno essere adeguatamente etichettati.
lunedì 3 Gennaio 2022 | iconCONDIVIDI iconSTAMPA

Fino al 30 giugno 2022 è stata disposta quindi la sospensione dell’applicazione dell’obbligo di etichettatura ambientale per tutti gli imballaggi immessi sul commercio del territorio nazionale italiano.

L’etichettatura è finalizzata ad agevolare le operazioni di raccolta, riutilizzo, recupero, riciclaggio e consentire agli utenti finali una corretta informazione sullo smaltimento.

Per le imprese dunque si apre una ulteriore finestra, durante la quale è bene  prepararsi per adeguare l’etichettatura dei propri sistemi di imballaggio.

In relazione alle disposizioni relative alla giacenza degli imballaggi non etichettati conformemente alla nuova normativa, i termini sono quindi slittati al 30 giugno 2022 e la disposizione verrà così letta: gli imballaggi privi dei requisiti richiesti dall’art. 219 comma 5 del D.Lgs. 152/2006 già immessi in commercio o etichettati al 1° Luglio 2022 potranno essere commercializzati fino ad esaurimento scorte.

COME FA FATTA L’ETICHETTATURA

Le etichette devono essere apposte sul prodotto e, nel caso in cui non sia possibile l’apposizione fisica delle informazioni sull’imballaggio, l’obbligo può essere assolto mediante schede informative cartacee rese disponibili ai consumatori finali nel punto vendita, o con modalità digitali sul proprio sito internet.

Questo onere ambientale riguarderà tutti gli imballaggi immessi al consumo sul territorio nazionale (compresi doggy bag, il delivery, take away ecc.).

Occorre considerare che ogni imballaggio destinato al consumatore finale (nel caso di imballaggi multicomponenti, ad esempio le bottiglie in vetro con l’etichetta in carta, deve essere etichettata ogni singola componente separabile manualmente) deve necessariamente riportare:

  • la codifica identificativa del materiale di imballaggio
  • le indicazioni sulla raccolta, vale a dire l’indicazione della “famiglia” di materiale a cui appartiene l’imballaggio, eventualmente invitando il consumatore a verificare le disposizioni del proprio Comune in ordine allo smaltimento del rifiuto. In particolare, occorrerà indicare una delle diciture nelle etichette del prodotto, vale a dire “plastica”, “carta e cartone”, “metalli”, “materiali in legno”, “materiali tessili”, “vetro”, “composti” – scegliendo quella corrispondente alla codifica identificativa fornita dal produttore (ad es. PAP 22 = carta).

Ciò considerato, sarebbe preferibile che le imprese acquistassero dal proprio fornitore imballaggi già etichettati che riportino le suddette informazioni obbligatorie.

In generale per smaltire correttamente le merci utilizzate si deve comunque far riferimento alle linee guida comunali che indicano i metodi di raccolta e lavorazione dei rifiuti degli enti gestori di raccolta della zona.

Info e contatti

Servizio Rifiuti e Ambiente Seac Confcommercio Umbria

dott.ssa Amanda Calisti – Tel. 075 506711