Fisco, ecco le novità della “Finanziaria” 2020 e della legge collegata
L’azione di Confcommercio è stata incisiva. Grazie ad essa, ad esempio, è stata soppressa dal testo originario la disposizione che prevedeva una specifica sanzione in capo agli esercenti che rifiutano il pagamento con carta di credito, bancomat, ecc.
E’ stato inoltre scongiurato l’aumento delle aliquote Iva, che avrebbe comportato un aggravio di oltre 600 euro a famiglia, con i prevedibili effetti negativi sui consumi.
In sintesi le novità fiscali 2020 più rilevanti.
INFO - Responsabile Fiscale Seac Confcommercio - Nicoletta Censi - Tel. 075.506711- n.censi@confcommercio.umbria.it
Limite all’utilizzo del denaro contante
È confermata la graduale riduzione della soglia per i trasferimenti di denaro contante a:
- € 2.000 a decorrere dall’1.7.2020 fino al 31.12.2021;
- € 1.000 a decorrere dall’1.1.2022.
Di conseguenza per i primi 2 anni non è possibile effettuare pagamenti tra soggetti diversi in un’unica soluzione in contante di importo pari / superiore a € 2.000 e successivamente pari / superiore a € 1.000.
Lotteria degli scontrini – proroga e abrogazione sanzione per l’esercente
In sede di conversione è stata differita l’operatività della lotteria degli scontrini all’1.7.2020.
In base alle nuove disposizioni, per partecipare all’estrazione è necessario che al momento dell’acquisto il contribuente comunichi il codice lotteria (in luogo del proprio codice fiscale) rilasciato dal Portale Lotteria accessibile dal sito Internet dell’Agenzia delle Entrate e l’esercente trasmetta all’Agenzia delle Entrate i dati della singola cessione effettuata. I premi attribuiti nell’ambito della lotteria non sono tassati in capo al percipiente e sono esenti da qualsiasi prelievo erariale.
In sede di conversione è stato rivisto, grazie all’intervento della Confcommercio, anche il regime sanzionatorio collegato alla lotteria degli scontrini prevedendo che in caso di rifiuto dell’esercente di acquisire il codice, l’acquirente può segnalare tale circostanza nel citato Portale Lotteria (non è più prevista la sanzione da € 100 a € 500).
Le segnalazioni sono utilizzate dall’Agenzia delle Entrate e dalla Guardia di Finanza nell’ambito dell’attività di analisi del rischio evasione.
Premi cashless
È confermata, al fine di incentivare l’utilizzo di strumenti di pagamento elettronici da parte dei consumatori, l’istituzione di premi speciali, per un ammontare complessivo annuo non superiore a € 45 milioni, da attribuire tramite estrazioni aggiuntive a quelle ordinarie della lotteria degli scontrini, ai soggetti privati che effettuano transazioni tramite strumenti che consentano il pagamento elettronico.
Sono altresì previsti premi anche per gli esercenti che certificano le operazioni mediante fattura elettronica.
Le modalità di attuazione della nuova disposizione sono demandate all’Agenzia delle Entrate.
Credito d’imposta commissioni per pagamenti elettronici
È confermato il riconoscimento, dal 1.7.2020, di un credito d’imposta pari al 30% delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate tramite carte di credito, debito, prepagate a favore degli esercenti attività d’impresa e lavoratori autonomi a condizione che i ricavi o compensi relativi all’anno precedente non siano superiori a € 400.000.
In sede di conversione è prevista l’estensione del credito in esame anche alle commissioni addebitate sulle transazioni effettuate mediante altri strumenti di pagamento elettronici tracciabili.
Gli operatori che mettono a disposizione degli esercenti i predetti sistemi di pagamento devono
trasmettere all’Agenzia delle Entrate le informazioni necessarie per verificare la spettanza del credito.
Le modalità ed il contenuto delle comunicazioni sono demandati all’Agenzia delle Entrate.
Accollo debiti e divieto di compensazione
È stato confermato che in caso di accollo del debito d’imposta di altri soggetti, l’accollante deve procedere al pagamento secondo le modalità in vigore, senza possibilità di utilizzare in compensazione i propri crediti, pena la contestazione da parte dell’Agenzia Entrate del mancato pagamento, da accertare entro l’ottavo anno successivo a quello di presentazione dell’F24.
Le sanzioni prevedono per l’accollante il 30% del credito utilizzato, che sale ad un minimo del 100% del credito utilizzato, se lo stesso è inesistente; per l’accollato il 30% dell’importo non versato. Entrambi sono responsabili in solido per l’imposta e gli interessi. Le modalità attuative sono demandate ad un successivo provvedimento dell’Agenzia Entrate.
Cessazione partita iva e compensazioni
È confermato il divieto di utilizzare i crediti in compensazione, in caso di notifica da parte dell’Agenzia delle Entrate del Provvedimento di cessazione della partita IVA, e del provvedimento di esclusione della partita IVA dall’elenco dei soggetti che effettuano operazioni intraUE (vies), pena lo scarto del modello F24 telematico. I crediti possono essere comunque richiesti a rimborso o riportati nella dichiarazione successiva.
Nuove regole per le compensazioni dei crediti tributari
È confermata la nuova modalità di utilizzo in compensazione dei crediti IRPEF, IRES, IRAP, imposte sostitutive addizionali ecc. risultanti dalle dichiarazioni conformandole a quanto già previsto ai fini IVA.
A partire dai crediti maturati a decorrere dal 2019, la compensazione nel mod. F24 per importi superiori a € 5.000 annui, può essere effettuata esclusivamente tramite i servizi telematici forniti dall’Agenzia delle Entrate dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale o istanza da cui emerge il credito. La presentazione del modello F24 tramite i servizi telematici (Entratel o fisconline) è necessaria anche per l’utilizzo in compensazione dei crediti maturati dal sostituto d’imposta per il recupero delle eccedenze di versamento delle ritenute e dei rimborsi o bonus erogati ai dipendenti (ad esempio, rimborsi da mod. 730 e Bonus 80 Euro come chiarito dall’Agenzia Entrate nella risoluzione n. 110 del 31/12/2019) nonché da parte dei soggetti “privati”, ovvero i non titolari di partita IVA, come, ad esempio, i soci di società.
Sulla base delle nuove disposizioni, i citati crediti 2019 potranno quindi essere utilizzati in compensazione non più dall’1.1.2020, bensì dopo la presentazione della relativa dichiarazione, prevista per il prossimo autunno 2020.
Sospensione F24 “rischiosi”
L’Agenzia delle Entrate può sospendere fino a 30 giorni l’esecuzione dei mod. F24 contenenti compensazioni “a rischio”, per finalità di controllo. Per i crediti indicati nel mod. F24 che risultino non utilizzabili dopo tale verifica l’Agenzia comunica entro 30 giorni la mancata esecuzione del mod. F24 al soggetto che ha trasmesso la delega di pagamento. A partire dagli F24 presentati dal mese di marzo 2020 l’Agenzia applicherà la sanzione pari al 5%, per importi fino a € 5.000, e pari a € 250 per importi superiori a € 5.000 per ciascuna delega non eseguita, e il contribuente, per evitare la sanzione, nei 30 giorni successivi può fornire chiarimenti e provvedere al pagamento della somma dovuta per le imposte originariamente a debito.
Anche in questo caso le modalità di attuazione della nuova disposizione sono demandate all’Agenzia delle Entrate.
Ritenute e compensazioni in contratti di appalto e subappalto
In sede di conversione del Decreto è stata completamente rivista la disciplina delle ritenute in appalti e subappalti introdotta e in vigore a decorrere dall’1.1.2020.
E’ stato previsto che i soggetti aventi sede in Italia che affidano una o più opere o uno o più servizi di importo complessivo annuo superiore a € 200.000 a un’impresa, tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati, caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente con l’utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest’ultimo, devono richiedere all’impresa appaltatrice o affidataria e alle imprese subappaltatrici, copia dei modelli F24 relativi al versamento delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente o assimilati, trattenute dall’impresa appaltatrice o affidataria e dalle imprese subappaltatrici ai lavoratori direttamente impiegati nell’esecuzione dell’opera o del servizio. Le imprese affidatarie versano le ritenute con distinti modelli F24 per ciascun committente, senza possibilità di compensazione, ed entro 5 giorni lavorativi successivi alla scadenza del versamento, trasmettono al committente e, per le imprese subappaltatrici, anche all’impresa appaltatrice i predetti mod. F24 ed un elenco nominativo di tutti i lavoratori, identificati mediante codice fiscale, impiegati nel mese precedente direttamente nell’esecuzione delle opere e servizi affidati dal committente, contenente tutti i dettagli dell’opera svolta.
Nel caso in cui le imprese subappaltatrici non abbiano trasmesso al committente i mod. F24 e le informazioni relative ai lavoratori impiegati ovvero risulti l’omesso o insufficiente versamento delle ritenute fiscali rispetto ai dati risultanti dalla documentazione trasmessa, il committente deve
sospendere, finché perdura l’inadempimento, il pagamento dei corrispettivi maturati dall’impresa affidataria fino a concorrenza del 20% del valore complessivo dell’opera o servizio ovvero per un importo pari alle ritenute non versate rispetto ai dati risultanti dalla
documentazione trasmessa, dandone comunicazione entro 90 giorni alla competente Agenzia delle Entrate. L’impresa affidataria non può promuovere azioni esecutive di recupero del credito fino a quando non sia stato effettuato il versamento delle ritenute, e in caso di inerzia da parte del committente lo stesso è tenuto al pagamento di una somma pari alla sanzione irrogata all’impresa affidataria.
La nuova procedura non agisce nei confronti di imprese affidatarie “virtuose” che consegnino una specifica certificazione rilasciata dall’Agenzia delle Entrate, che attesti la sussistenza, nell’ultimo giorno del mese precedente di specifici requisiti, con validità di 4 mesi dalla data di rilascio.
Le imprese affidatarie e le imprese subappaltatrici, salvo quelle in possesso della citata certificazione, non possono utilizzare la compensazione quale modalità di estinzione delle obbligazioni relative a contributi previdenziali e assistenziali e premi assicurativi obbligatori, maturati in relazione ai dipendenti.
Detta esclusione opera con riguardo a tutti i contributi previdenziali e assistenziali e ai premi assicurativi maturati nel corso del contratto, sulle retribuzioni erogate al personale direttamente impiegato nell’esecuzione delle opere e servizi affidati.
Reverse charge per somministrazioni di manodopera
È confermata, l’estensione del reverse charge alle prestazioni di servizi, effettuate tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente con l’utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest’ultimo o ad esso riconducibili in qualunque form”. L’efficacia della nuova disposizione è subordinata al rilascio dell’autorizzazione da parte del Consiglio UE.
Estensione utilizzo del ravvedimento operoso
In sede di conversione è stato abrogato il divieto che limitava l’applicazione del “ravvedimento lungo” oltre l’anno, ai tributi di competenza dell’Agenzia delle Entrate e ai tributi doganali e alle accise amministrati dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli con riferimento, conseguentemente le sanzioni ridotte in caso di adempimento spontaneo sono, ora, estese a tutti i tributi anche locali.
Utilizzo dati fatture elettroniche
È confermato che i file delle fatture elettroniche, nella loro interezza, sono memorizzati fino al 31.12 dell’ottavo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione di riferimento ovvero fino alla definizione di eventuali giudizi, per essere utilizzati dalla Guardia di Finanza nell’assolvimento delle funzioni di polizia economica e finanziaria, e unitamente all’Agenzia delle Entrate per le attività di analisi del rischio e controllo, previa adozione di idonee misure di garanzia a tutela dei diritti e delle libertà degli interessati in coerenza con le disposizioni del Codice Privacy.
Fattura elettronica, corrispettivi e sistema TESSERA SANITARIA
È confermata la proroga anche per il 2020, per i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria (STS) i quali non possono emettere fattura elettronica con riferimento alle fatture i cui dati sono da inviare al STS.
I soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria (STS) possono adempiere all’obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi all’Agenzia delle Entrate attraverso la memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati, relativi a tutti i corrispettivi giornalieri, al STS.
A decorrere dall’1.7.2020, i soggetti tenuti all’invio dei dati al STS, adempiono alla memorizzazione e inviano i dati dei corrispettivi giornalieri “esclusivamente mediante la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati relativi a tutti i corrispettivi giornalieri al Sistema tessera sanitaria”, tramite un registratore telematico (RT).
Dichiarazioni precompilate Iva
A decorrere dalle operazioni IVA effettuate dall’1.7.2020 in via sperimentale, nell’ambito di un programma di assistenza on line basato sui dati delle operazioni acquisiti con le fatture elettroniche, esterometro e corrispettivi telematici, l’Agenzia delle Entrate mette a disposizione dei soggetti passivi residenti e stabiliti in Italia, le bozze dei registri iva e delle comunicazioni dei dati delle liquidazioni IVA periodiche; a partire dalle operazioni IVA 2021, l’Agenzia delle Entrate metterà a disposizione anche la bozza del mod. IVA.
Periodicità esterometro
In sede di conversione è disposto che la trasmissione del cosiddetto spesometro estero va effettuata trimestralmente entro la fine del mese successivo al trimestre di riferimento, anziché mensilmente.
Scadenza 730 e CU
In sede di conversione è stata revisionata la tempistica della presentazione del mod. 730 e degli adempimenti ad esso collegati, che saranno operative a decorrere dal 1.1.2021, per il periodo d’imposta 2020, mentre le dichiarazioni e comunicazioni riferite al 2019 rimangono ancorate ai vecchi termini.
Entro il 30 settembre i contribuenti potranno presentare il modello 730, direttamente o tramite Caf o intermediario abilitato, mentre è fissato al 16.3 il termine entro il quale il sostituto d’imposta è tenuto ad inviare la CU all’Agenzia delle Entrate ed a consegnare la stessa ai percettori (lavoratori dipendenti, lavoratori autonomi, agenti rappresentanti, titolari di redditi diversi e da locazioni brevi). La dichiarazione precompilata sarà resa disponibile dal 30 Aprile successivo.
Imposta di bollo fatture elettroniche
È confermato che, in caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento dell’imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche inviate tramite il SdI, l’Agenzia delle Entrate comunica telematicamente al contribuente l’ammontare dell’imposta da versare nonché della sanzione dovuta, nella misura del 30%, ridotta a un terzo e degli interessi.
Il contribuente può versare entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione, pena l’iscrizione a ruolo degli importi non versati.
In luogo della periodicità trimestrale attuale, se l’importo non supera la soglia annua di Euro 1.000, l’imposta potrà essere versata semestralmente, il 16 giugno e il 16 dicembre di ogni anno.
Imponibilità IVA autoscuole
E’ stata introdotta la previsione in base alla quale le prestazioni didattiche non comprendono l’insegnamento della guida automobilistica ai fini dell’ottenimento della patente per i veicoli delle categorie B e C1. La disposizione in esame è applicabile a decorrere dall’1.1.2020 pertanto i corrispettivi incassati dalle autoscuole sono imponibili al 22% anziché esenti. Sono fatti salvi eventuali comportamenti difformi adottati dai contribuenti fino al 31.12.2019 per effetto della sentenza comunitaria intervenuta nel corso del 2019. Sempre dal 1/1/2020 le autoscuole non sono più esonerate dall’obbligo di certificazione dei corrispettivi mediante scontrini o ricevute, tuttavia agisce fino al 30.6.2020 il periodo transitorio, e le autoscuole possono continuare a certificare le predette prestazioni con l’emissione dello scontrino o ricevuta fiscale in luogo della memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi all’Agenzia delle Entrate mediante i registratori telematici.
Aliquota iva ridotta prodotti igiene femminile
E’ stato previsto che le cessioni di prodotti per la protezione dell’igiene femminile compostabili o lavabili nonché di coppette mestruali sono soggette all’aliquota IVA ridotta del 5% dal 1.1.2020.
Compensazione ruoli con crediti vantati con la Pubblica amministrazione
E’ stata prorogata anche per il 2019 e 2020, con riferimento ai carichi affidati all’Agente della Riscossione entro il 31.10.2019, la possibilità, per le imprese / lavoratori autonomi, di compensare, utilizzando il mod. F24 “crediti PPAA”, le somme riferite a cartelle esattoriali con i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili relativi a somministrazioni, forniture, appalti e servizi, anche professionali, maturati nei confronti della Pubblica Amministrazione, a condizione che la somma iscritta a ruolo sia pari o inferiore al credito vantato.
Pagamento Bollo nuove modalità
A partire dall’1.1.2020 i pagamenti relativi alla tassa automobilistica sono effettuati mediante la piattaforma tecnologica per l’interconnessione e l’interoperabilità “PagoPA”.
Riforma reati tributari
Revisionata la materia delle sanzioni fiscali penali. In particolare ora è disposto che:
- in caso di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture e altri documenti per operazioni inesistenti è prevista la reclusione da 4 a 8 anni (in precedenza da un anno e 6 mesi a 6 anni).
- se l’ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a € 100.000, è applicabile la reclusione da un anno e 6 mesi a 6 anni.
- in caso di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici è applicabile la reclusione da 3 a 8 anni (in precedenza da un anno e 6 mesi a 6 anni).
- in caso di dichiarazione infedele è prevista la reclusione da 2 anni a 4 anni e 6 mesi (in precedenza da 1 a 3 anni) se: l’IRPEF / IRES / IVA evasa è superiore a € 100.000 (in precedenza € 150.000); l’ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all’imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, è superiore al 10% dell’ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, superiore a € 2 milioni (in precedenza € 3 milioni).
- in caso di omessa dichiarazione è prevista la reclusione da 2 a 5 anni (in precedenza da un anno e 6 mesi a 4 anni). L’omessa presentazione del mod. 770 è punita con la reclusione da 2 a 5 anni (in precedenza da un anno e 6 mesi a 4 anni) qualora l’ammontare delle ritenute non versate sia superiore a € 50.000;
- in caso di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti è prevista la reclusione da 4 a 8 anni (in precedenza da un anno e 6 mesi a 6 anni).
- in caso di occultamento / distruzione di documenti contabili è prevista la reclusione da 3 a 7 anni (in precedenza da un anno e 6 mesi a 6 anni).
In sede di conversione non è stata confermata la riduzione delle soglie (rispettivamente € 100.000 e € 150.000) della rilevanza penale dell’omesso versamento di ritenute dovute e certificate e dell’IVA su base annua, che pertanto rimangono fissate rispettivamente a € 150.000 e € 250.000.
Acquisto dispositivi antiabbandono
È confermato il riconoscimento per il 2019 e 2020, del contributo per l’acquisto dei “dispositivi antiabbandono” pari a € 30.
Le disposizioni attuative sono demandate al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT).
In sede di conversione è previsto che le sanzioni a carico dei soggetti che non usano il dispositivo di allarme in esame (da € 83 a € 333 con sottrazione di 5 punti della patente) sono applicabili dal 6.3.2020.
Agevolazioni veicoli elettrici o ibridi
In sede di conversione è stato previsto che l’aliquota IVA ridotta del 4% è applicabile anche alle autovetture, autoveicoli per trasporto promiscuo e per trasporti specifici di cilindrata fino a 2.000 cc se con motore a benzina o ibrido, e a 2.800 cc se con motore diesel o ibrido, e di potenza non superiore a 150 kW se con motore elettrico (in precedenza fino a 2.000 cc se con motore a benzina, e a 2.800 cc se con motore diesel) ceduti a soggetti con ridotte capacità motorie o a familiari di cui essi sono fiscalmente a carico, oppure a soggetti non vedenti e a soggetti sordomuti ovvero ai familiari di cui essi sono fiscalmente a carico.
“Finanziaria 2020”:
disposizioni in materia di fiscalità d’impresa
Sterilizzazione clausole salvaguardia IVA e accise carburanti
La norma prevede la sterilizzazione completa per il 2020 e parziale per il 2021 degli aumenti delle aliquote IVA e delle accise (cd clausole di salvaguardia): in particolare, elimina gli aumenti dell’IVA che erano previsti per il 2020 (per oltre 23 miliardi di euro) e al contempo, prevede la parziale sterilizzazione degli aumenti di imposta previsti nel 2021 (per circa 10 miliardi di euro).
Di conseguenza, nell’anno 2020:
- l’aliquota IVA ridotta viene confermata al 10% (in luogo del previsto 13%);
- l’aliquota IVA ordinaria viene confermata al 22% (in luogo del previsto 25,2%).
Relativamente all’incremento dell’accisa sui carburanti per autotrazione, la norma sterilizza l’obiettivo di gettito per il 2020 e, a seguito di modifiche intervenute nel corso dell’iter parlamentare, rimodula la misura delle maggiori entrate previste per gli anni successivi al 2020.
Deducibilità IMU sugli immobili strumentali
Viene anticipata di un anno (dal 2023 al 2022) la previsione di integrale deducibilità dell’IMU sugli immobili strumentali per imprese e professionisti e confermata la gradualità delle percentuali di deducibilità relative agli anni dal 2019 al 2021.
Conseguentemente:
- per il periodo di imposta 2019, la percentuale di deducibilità è confermata al 50%;
- per i periodi di imposta 2020 e 2021, la percentuale di deducibilità è confermata al 60%;
- a decorrere dal periodo di imposta 2022, la percentuale di deducibilità è fissata al 100% (in luogo del precedente 70%).
Riduzione dell’aliquota della cedolare secca per contratti a canone concordato immobili ad uso abitativo
L’aliquota della cedolare secca sui canoni dei contratti di locazione a canone concordato – relativi ad immobili ad uso abitativo ubicati nei comuni ad alta densità abitativa – passa dall’aumento già programmato del 15%, al 10%.
Detrazioni per interventi di ristrutturazione edilizia
Nel corso dell’esame parlamentare del disegno di legge, venendo incontro alle istanze rappresentate dalla Confederazione, è stata circoscritto, in modo significativo, l’ambito di applicazione dello sconto in fattura; per “sconto in fattura” si intende il meccanismo che attribuisce a colui che effettua determinati interventi – individuati nel decreto crescita negli interventi di riqualificazione (c.d. ecobonus) o riduzione del rischio sismico (c.d. sismabonus) – la possibilità di optare, in luogo della detrazione fiscale in 10 quote annuali, per uno sconto immediato sul corrispettivo in fattura, di ammontare pari a quello dell’intera detrazione. Tale sconto viene poi recuperato dal fornitore che ha effettuato gli interventi, sotto forma di credito d’imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione, in cinque quote annuali di pari importo; in alternativa, il fornitore ha a sua volta la facoltà di cedere il credito d’imposta ai propri fornitori di beni e servizi, con esclusione della possibilità di ulteriori cessioni da parte di questi ultimi. Rimane, in ogni caso, esclusa la cessione ad istituti di credito e ad intermediari finanziari.
A seguito delle modifiche introdotte dalla legge di bilancio il meccanismo dello sconto in fattura, come sopra descritto, risulta ora applicabile ai soli interventi di ristrutturazione edilizia di primo livello (ossia interventi che interessano più del 50% della superficie disperdente esterna e l’eventuale rifacimento dell’impianto termico invernale e/o estivo), per le parti comuni degli edifici condominiali e di importo pari o superiore a 200.000 euro.
Credito di imposta per incremento sicurezza immobili
La norma in esame, aggiunta nel corso dell’esame parlamentare del disegno di legge di bilancio, riconosce un credito di imposta per le spese documentate, relative all’acquisizione e predisposizione dei sistemi di monitoraggio strutturale continuo sugli immobili, nel limite massimo complessivo di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021.
Le modalità attuative sono demandate ad un decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dal 1° gennaio 2020.
Proroga “sport bonus”
Viene prorogata, all’anno 2020, la disciplina del credito d’imposta, nella misura del 65%, previsto per le erogazioni liberali, effettuate da privati, per interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche (c.d. “Sport-Bonus”), riconosciuto alle persone fisiche e agli enti non commerciali nonché ai soggetti titolari di reddito d’impresa.
Incentivo generale per la patrimonializzazione delle imprese
A decorrere dal periodo d’imposta successivo al quello in corso al 31 dicembre 2018 – in sostanza dal 2019 – viene reintrodotto il meccanismo fiscale di aiuto alla crescita economica – ACE e, conseguentemente, viene abrogata l’agevolazione, c.d. “mini IRES”, consistente in una riduzione dell’aliquota IRES su un importo pari agli utili non distribuiti e accantonati a riserva.
Si ricorda che l’ACE si sostanzia nella deduzione, dal reddito imponibile netto, di un importo pari al rendimento figurativo degli incrementi di capitale derivanti da nuovi conferimenti in denaro del titolare o dei soci, ovvero da utili accantonati a riserve disponibili. L’idea alla base di questa agevolazione è quella di incentivare la patrimonializzazione delle imprese, favorendo il ricorso al capitale proprio rispetto al capitale di terzi, al fine di evitare situazioni di indebitamento e di eventuale squilibrio finanziario. Il meccanismo applicativo consiste, infatti, in una riduzione della tassazione, commisurata al nuovo capitale conferito nell’impresa.
L’aliquota percentuale per il calcolo del rendimento nozionale del nuovo capitale proprio viene fissata all’1,3 per cento (nel 2018 era fissata all’1,5%).
Detrazione IRPEF per le spese sostenute per l’iscrizione a corsi di insegnamento musicale
Con la norma in esame, aggiunta nel corso dell’esame parlamentare del disegno di legge di Bilancio, è stata introdotta, a decorrere dal 1° gennaio 2021, una detrazione IRPEF del 19% delle spese sostenute per l’iscrizione annuale e l’abbonamento – di ragazzi di età compresa tra 5 e 18 anni – a conservatori di musica, istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, a scuole di musica, iscritte nei registri regionali, a cori, bande e scuole di musica, riconosciute da una pubblica amministrazione.
La detrazione, per un importo non superiore a 1.000 euro, spetta ai contribuenti il cui reddito complessivo (al netto del reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze) non sia superiore a 36.000 euro.
Modifica alla disciplina del credito di imposta per le edicole
Con la legge di bilancio 2019, è stato introdotto un credito di imposta, per gli anni 2019 e 2020, a favore degli esercenti attività commerciali che operano esclusivamente nel settore della vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici. Tale credito di imposta è parametrato agli importi pagati a titolo di IMU, TASI, Cosap e TARI oppure alle spese di locazione, relativamente ai locali dove si svolge l’attività.
Con la norma in esame, introdotta nel corso dell’esame parlamentare del disegno legge, per il solo anno 2020, l’agevolazione si estende anche agli esercenti attività commerciali che: non operano esclusivamente nel settore della vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici;
anche nell’ipotesi in cui la predetta attività non rappresenti l’unico punto vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici nel comune di riferimento.
Rimodulazione degli oneri detraibili in base al reddito
A decorre dal 1° gennaio 2020, la disposizione in esame introduce una quota di detraibilità decrescente per alcune delle spese attualmente detraibili per l’intera quota del 19%.
Nello specifico, la nuova norma prevede che le detrazioni spettino per l’intero importo, qualora il reddito complessivo del contribuente non sia superiore 120.000 euro.
Nel caso, invece, tale reddito sia superiore a 120.000 euro, le detrazioni sono riconosciute in una percentuale decrescente al crescere del reddito complessivo, desumibile dal rapporto tra l’importo predefinito di 240.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l’importo di 120.000 euro [(240.000 – reddito) / 120.000].
La misura della detrazione, infine, si azzera nel caso in cui il reddito complessivo sia superiore all’importo di 240.000 euro.
Il reddito a cui far riferimento deve essere al netto del reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze.
Tale disposizione non si applica agli oneri riguardanti gli interessi passivi per mutui ipotecari (contratti per l’acquisto o la costruzione dell’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale) e le spese sanitarie (con riferimento a tale tipologia di spesa, nel disegno di legge di bilancio era inizialmente previsto che tale disposizione non trovasse applicazione per le sole spese sanitarie sostenute per patologie gravi).
Fringe benefit auto aziendali
La norma sul trattamento fiscale dei veicoli aziendali, dati in uso promiscuo a dipendenti, è stata oggetto di profonde modifiche nel corso dell’iter parlamentare del disegno di legge di bilancio.
Nel disegno di legge originario, era previsto che, ai fini della determinazione dell’importo da tassare in capo ai lavoratori dipendenti, la percentuale del 30% dell’importo corrispondente alla percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri, calcolato sulla base delle tabelle ACI, continuava ad applicarsi solamente per i veicoli a trazione elettrica e ibrida e per tutti i veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti addetti alla vendita di agenti e rappresentanti di commercio. Per gli altri veicoli, invece, sarebbe stato assunto il 60% dell’importo corrispondente alla predetta percorrenza convenzionale, in caso di veicoli con emissioni di biossido di carbonio fino a 160 grammi per chilometro, mentre, per i veicoli che superano tale soglia, il 100% dell’importo.
A seguito delle modifiche intervenute in sede parlamentare, la norma prevede ora che, per i veicoli aziendali, di nuova immatricolazione, concessi in uso promiscuo ai dipendenti, con contratti stipulati a decorrere dal 1º luglio 2020, si assume, ai fini della tassazione in capo al lavoratore, la seguente percentuale di importo, corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15 mila chilometri, calcolato sulla base delle tabelle ACI:
- 25 per cento, per i veicoli con valori di emissione di anidride carbonica non superiori a grammi 60 g/Km;
- 30 per cento, per i veicoli con valori di emissione di anidride carbonica superiori a 60 g/Km, ma non a 160 g/Km;
- 40 per cento per l’anno 2020 e 50 per cento a decorrere dall’anno 2021, per i veicoli con valori di emissione di anidride carbonica superiori a 160 g/Km, ma non a 190 g/Km;
- 50 per cento per l’anno 2020 e 60 per cento a decorrere dall’anno 2021, per i veicoli con valori di emissione di anidride carbonica superiori a 190 g/Km.
La disciplina vigente al 31 dicembre 2019, che prevede l’applicazione di una percentuale unica per tutti i veicoli (pari al 30 per cento), continua ad applicarsi per veicoli concessi in uso promiscuo con contratti stipulati entro il 30 giugno 2020.
Sugar tax – Imposta sul consumo di bevande con zuccheri aggiunti
La disposizione in esame istituisce una imposta sul consumo delle bevande analcoliche, definite come “bevande edulcorate”, ossia prodotti destinati al consumo alimentare umano, ottenuti con l’aggiunta di edulcoranti e aventi un titolo alcolometrico inferiore o uguale a 1,2 per cento in volume.
L’obbligazione tributaria sorge, e diviene esigibile:
- all’atto della loro cessione, anche a titolo gratuito, da parte del fabbricante nazionale, a consumatori nel territorio dello Stato ovvero a ditte nazionali esercenti il commercio che ne effettuano la rivendita;
- all’atto del ricevimento delle predette bevande edulcorate da parte del soggetto acquirente, per i prodotti provenienti da Paesi appartenenti all’Unione europea, e
- all’atto dell’importazione definitiva nel territorio dello Stato, per i prodotti importati da Paesi non appartenenti all’Unione europea.
Con riferimento alle tre fattispecie sopra elencate, sono obbligati al pagamento dell’imposta, rispettivamente, il fabbricante nazionale, l’acquirente e l’importatore, nelle misure di:
- euro 10,00 per ettolitro, per i prodotti finiti;
- euro 0,25 per chilogrammo, per i prodotti predisposti ad essere utilizzati previa diluizione.
L’imposta non si applica alle bevande edulcorate cedute direttamente dal fabbricante nazionale per il consumo in altri Paesi dell’Unione europea ovvero destinate, dallo stesso soggetto, ad essere esportate.
L’imposta dovuta è determinata sulla base degli elementi indicati nella dichiarazione mensile che il soggetto obbligato deve presentare, ai fini dell’accertamento, entro il mese successivo a quello cui la dichiarazione si riferisce. Entro lo stesso termine è effettuato il versamento dell’imposta dovuta.
La nuova disposizione demanda le attività di accertamento, di verifica e di controllo dell’imposta all’Agenzia delle dogane e dei monopoli.
In caso di mancato pagamento dell’imposta, è prevista la sanzione amministrativa dal doppio al decuplo dell’imposta evasa, con un minimo di 500 euro. Invece, in caso di ritardato pagamento dell’imposta, si applica la sanzione amministrativa pari al 30% dell’imposta dovuta, con un importo minimo di euro 250. Per la tardiva presentazione della dichiarazione e per ogni altra violazione della disciplina in commento, è prevista la sanzione amministrativa da 500 euro ad 5.000 euro.
Le nuove disposizioni avranno effetto a decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo alla pubblicazione del decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze, contenente le modalità di attuazione della disciplina del nuovo tributo, da emanarsi entro il mese di agosto dell’anno 2020.
Buoni pasto mense aziendali
Attualmente, la tassazione dei buoni pasto – i cosiddetti ticket restaurant – a carico del lavoratore dipendente, è esclusa fino a 7 euro, se trattasi di buoni pasto elettronici, e fino a 5,29 euro se trattasi di buoni pasto cartacei.
A decorrere dal 1° gennaio 2020, invece, la tassazione sarà esclusa fino a 8 euro, nel caso di buoni pasto elettronici, e fino a 4 euro nel caso di buoni pasto cartacei.
Resta ferma l’attuale disciplina (non concorrenza alla formazione del reddito di lavoro dipendente per l’importo massimo giornaliero di 5,29 euro), per le indennità sostitutive corrisposte agli addetti ai cantieri edili o ad unità produttive ubicate in zone dove manchino strutture o servizi di ristorazione.
Imposta sui servizi digitali
La disciplina sulla web tax, prevista dalla legge di Bilancio del 2019 viene resa operativa, stabilendo che non è più necessario, ai fini dell’applicazione della nuova imposta, l’emanazione di un apposito decreto ministeriale. L’entrata in vigore viene fissata a partire dai ricavi realizzati nell’anno solare 2020.
Per il computo della soglia di ricavi (750 milioni globali e 5,5 milioni derivanti dalla prestazione di servizi digitali realizzati in Italia), dovranno essere considerati i ricavi conseguiti nell’anno precedente al 2020.
L’imposta dovrà essere versata su base annuale (i ricavi da prendere in considerazione sono, infatti, quelli realizzati nel corso di un anno solare), il 16 febbraio dell’anno successivo a quello di riferimento. Ai fini della liquidazione dell’imposta, i soggetti passivi dell’imposta dovranno tenere un’apposita contabilità, per poi presentare la relativa dichiarazione, entro il 31 marzo di ogni anno.
È prevista la nomina di un rappresentante fiscale per l’assolvimento degli obblighi dichiarativi e di pagamento dell’imposta sui servizi digitali, per i soggetti non residenti privi di stabile organizzazione nel territorio dello Stato, stabiliti in uno Stato diverso da uno Stato membro dell’Unione europea o dello Spazio Economico Europeo, con il
quale l’Italia non ha concluso un accordo di assistenza reciproca per il recupero dei crediti fiscali.
Vengono, poi, esclusi dall’ambito applicativo della norma talune fattispecie:
- la fornitura diretta di beni e servizi, nell’ambito di un servizio di intermediazione digitale;
- la fornitura di beni o servizi ordinati attraverso il sito web del fornitore di quei beni e servizi, quando il fornitore non svolge funzioni di intermediario;
- la messa a disposizione di un’interfaccia digitale il cui scopo esclusivo o principale è quello della fornitura agli utenti dell’interfaccia da parte del soggetto che gestisce l’interfaccia stessa di: contenuti digitali, servizi di comunicazione o servizi di pagamento;
- la messa a disposizione di un’interfaccia digitale utilizzata per gestire alcuni servizi bancari e finanziari;
- la cessione di dati da parte dei soggetti che forniscono i servizi finanziari;
- lo svolgimento delle attività di organizzazione e gestione di piattaforme telematiche per lo scambio dell’energia elettrica, del gas, dei certificati ambientali e dei carburanti, nonché la trasmissione dei relativi dati ivi raccolti e ogni altra attività connessa.
Dovrebbero, dunque, essere esclusi dalla web tax: le banche, i siti aziendali, i soggetti finanziari già soggetti ad accise; i fornitori di contenuti digitali come le tv, i giornali e, in particolare, dovrebbero rimane esclusi anche le imprese che vendono le loro merci, mediante piattaforme internet.
Tracciabilità delle detrazioni
La nuova norma stabilisce che la detrazione dall’IRPEF del 19% degli oneri, indicati dall’art. 15 del TUIR, spettano a condizione che il contribuente effettui il pagamento tramite bonifico bancario o postale ovvero mediante carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari.
La disposizione non trova applicazione in relazione all’acquisto di medicinali e dispositivi medici, nonché alle prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al Servizio sanitario nazionale.
Estromissione dei beni strumentali da parte dell’imprenditore individuale
La norma in esame, aggiunta nel corso dell’esame parlamentare del disegno di legge, ha reintrodotto le disposizioni agevolative per l’estromissione dell’immobile strumentale dell’imprenditore individuale, mediante il versamento di un’imposta sostitutiva dell’8% sulla plusvalenza che emerge dall’operazione. Si ricorda che l’estromissione agevolata riguarda unicamente gli imprenditori individuali, indipendentemente dal regime contabile adottato (ordinario o semplificato).
L’agevolazione riguarda le esclusioni dal patrimonio dell’impresa dei beni immobili strumentali per destinazione, posseduti alla data del 31 ottobre 2019, poste in essere
dal 1° gennaio 2020 al 31 maggio 2020. I versamenti rateali dell’imposta sostitutiva dovranno essere effettuati entro le date del 30 novembre 2020 (60 per cento dell’imposta dovuta) e del 30 giugno 2021 (40 per cento dell’imposta dovuta). Gli effetti dell’estromissione decorreranno dal 1° gennaio 2020.
Regime forfettario
In materia di regime forfettario, è stata abrogata la disciplina, introdotta dalla legge di bilancio del 2019, che riconosceva, a decorrere dal 1° gennaio 2020, alle persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni con ricavi o compensi compresi tra 65.001 euro e 100.000 euro, l’imposta sostitutiva dell’Irpef e dell’Irap nella misura del 20%, da applicare al reddito d’impresa o di lavoro autonomo.
Inoltre, la norma in esame interviene sulla disciplina del regime forfettario con l’imposta sostitutiva del 15%, che riguarda le persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni con ricavi o compensi fino a 65.000 euro.
In particolare, la nuova norma:
- reintroduce il limite di spesa di 20.000 euro, per lavoro accessorio, per lavoratori dipendenti e per compensi erogati ai collaboratori, quale condizione di accesso al regime di favore;
- reintroduce, tra le cause di esclusione dal regime forfettario, quella relativa al conseguimento, nel corso dell’anno precedente, di redditi di lavoro dipendente o assimilato superiori all’importo di 30.000 euro, a meno che il rapporto di lavoro sia cessato;
- riduce di un anno (ovvero a quattro anni in luogo di cinque) il termine di decadenza per la notifica degli avvisi di accertamento per coloro che, operando nel nuovo regime di vantaggio, hanno un fatturato annuo costituito esclusivamente da fatture elettroniche, con la conseguenza che, in tal caso, i predetti avvisi dovranno essere notificati, dall’Amministrazione finanziaria, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione da parte del contribuente.
Rimane immutata, invece, tutta la disciplina relativa alle agevolazioni in materia di determinazione del reddito, all’inapplicabilità delle ritenute e al passaggio dal regime ordinario a quello forfettario e viceversa.
Viene previsto, infine, che il reddito assoggettato al regime forfettario assume rilevanza nella determinazione del reddito complessivo utilizzato per il riconoscimento di deduzioni, detrazioni o benefici di qualsiasi titolo, anche di natura non tributaria.
Rideterminazione dei valori di acquisto delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e dei terreni edificabili
Sarà possibile rideterminare i valori di acquisto delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e dei terreni edificabili e con destinazione agricola posseduti, fino alla data del 1° gennaio 2020. Le imposte sostitutive possono essere rateizzatefino ad un massimo di tre rate annuali di pari importo, a decorrere dalla data del 30 giugno 2020.
La disposizione agevolativa può trovare applicazione solo in seguito alla redazione e al giuramento della perizia, da effettuarsi entro il 30 giugno 2020.
Viene stabilita un’unica aliquota per procedere alla rideterminazione: 11% (anziché 4% per le partecipazioni qualificate, 2% per quelle non qualificate e 4% per terreni edificabili e con destinazione agricola).
Aumento dell’imposta sostitutiva sulle plusvalenze da cessione di beni immobili
Viene aumentata l’aliquota dell’imposta sostitutiva, da 20% a 26%, da applicare nel caso di realizzo di plusvalenze per cessioni a titolo oneroso di beni immobili acquistati o costruiti da non più di cinque anni.
Rivalutazione dei beni di impresa per enti che non adottano gli IAS/IFRS
Viene introdotta una disciplina ad hoc per le società di capitali, per le cooperative, per i trust e per gli altri enti pubblici e privati i quali esercitano attività commerciali, residenti nel territorio dello Stato, che non adottano i princìpi contabili internazionali nella redazione del bilancio. Tali soggetti hanno la possibilità di rivalutare, in deroga alle disposizioni di legge vigenti in materia, i beni di impresa e le partecipazioni in società controllate e collegate costituenti immobilizzazioni, risultanti dal bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2018. Dagli attivi soggetti alla rivalutazione sono esclusi gli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività di impresa.
Le norme sulla rivalutazione trovano applicazione, per i beni relativi alle attività commerciali esercitate, anche alle imprese individuali, alle società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate.
Le imposte sostitutive applicabili sono le seguenti:
- per il saldo attivo della rivalutazione, che può essere affrancato, in tutto o in parte, è prevista, in capo alla società, l’applicazione di un’imposta sostitutiva del 10 per cento;
- per il maggior valore attribuito ai beni in sede di rivalutazione, che si considera riconosciuto a decorrere dal terzo esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è stata eseguita, trova applicazione un’imposta sostitutiva del 12 per cento per i beni ammortizzabili e del 10 per cento per i beni non ammortizzabili.
Le imposte sostitutive relative alla rivalutazione e al riconoscimento fiscale del maggior valore, in seguito ad una modifica apportata nel corso dell’esame parlamentare del disegno di legge, dovranno essere versate: per importi complessivi fino a 3.000.000 di euro in un massimo di 3 rate di pari importo; per importi complessivi superiori a 3.000.000 di euro in un massimo di 6 rate di pari importo.
Modifiche alla disciplina IVIE e IVAFE
Con la norma in esame, aggiunta in sede di esame parlamentare del disegno di legge, gli ambiti soggettivi di applicazione dell’imposta sul valore degli immobili situati all’estero (IVIE) e dell’imposta sul valore dei prodotti finanziari, dei conti correnti e dei libretti di risparmio (IVAFE) sono stati modificati: le imposte non riguardano più solo le persone fisiche, ma anche gli enti non commerciali e le società semplici ed equiparate.
IVA e servizi di locazione, anche finanziaria, noleggio di imbarcazioni da diporto
La nuova norma, aggiunta in sede di esame parlamentare del disegno di legge di bilancio, prevede che, ai fini dell’applicazione dell’IVA, a partire dal 1° aprile 2020, la prestazione dei servizi di locazione, anche finanziaria, e di noleggio di imbarcazioni da diporto si considerano effettuate al di fuori della Unione europea qualora sia dimostrata attraverso adeguati mezzi di prova l’effettiva utilizzazione e l’effettiva fruizione del servizio al di fuori della Unione europea.
Con provvedimento dell’Agenzia delle entrate, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio, dovranno essere individuate le modalità di attuazione.
Unificazione IMU-TASI
A decorrere dal 2020, vengono unificati in un’unica imposta l’IMU e la TASI con la contestuale abrogazione dell’imposta unica comunale (IUC). Nella predetta unificazione non rientra la tassa sui rifiuti (TARI).
Canone Unico Enti locali
A decorrere dal 2021, i comuni, le province, le città metropolitane debbono istituire il canone unico patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, di seguito denominato “canone”, per riunire in una sola forma di prelievo le entrate relative all’occupazione di aree pubbliche e la diffusione di messaggi pubblicitari.
Tale canone sostituisce: la tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP), il canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP), l’imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni (ICPDPA), il canone per l’installazione dei mezzi pubblicitari (CIMP) e qualunque canone previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.
Tale innovazione deve avvenire ad invarianza di gettito: il nuovo canone deve assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal nuovo canone.
Canone di concessione per l’occupazione nei mercati
La nuova norma prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2020, i comuni e le città metropolitane debbono istituire, con proprio regolamento, il canone di concessione per l’occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate.
Il canone sostituisce la tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee, i prelievi sui rifiuti.
Il canone dovrà essere versato al comune o alla città metropolitana, dal titolare dell’atto di concessione o, in mancanza, dall’occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie risultante dall’atto di concessione o, in mancanza, alla superficie effettivamente occupata.
Nel corso dell’iter parlamentare del disegno di legge di bilancio, al fine di evitare eventuali incrementi impositivi a carico del commercio su aree pubbliche, è stata aggiunta una previsione in base alla quale i comuni e le città metropolitane debbono applicare le tariffe suindicate frazionate per ore, fino a un massimo di 9, in relazione all’orario effettivo e in ragione della superficie occupata. I comuni possono anche prevedere riduzioni, fino all’azzeramento del canone, esenzioni e aumenti nella misura massima del 25 per cento delle medesime tariffe.
Per le occupazioni nei mercati che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale è stata, inoltre, prevista l’applicazione di una riduzione dal 30 al 40 per cento sul canone.
A tutela dei contribuenti, è stato anche previsto che, per il solo anno 2020, i Comuni non possono aumentare le tariffe vigenti in regime di Tosap e Cosap, se non in ragione dell’adeguamento al tasso di inflazione programmato.
Gli importi dovranno essere riscossi esclusivamente con la piattaforma PAGOPA.
Credito di imposta per investimenti in beni strumentali
L’ agevolazione dell’Iper e Super ammortamento del Piano Impresa 4.0 e del Super ammortamento ordinario cambia volto dal 2020.
L’agevolazione sarà concessa tramite credito d’imposta – in misura differenziata secondo la tipologia di beni oggetto dell’investimento – che sostituisce il metodo della maggiorazione dei costi di ammortamento deducibili.
Per gli investimenti aventi ad oggetto beni diversi da quelli di cui agli allegati A e B del Piano Impresa 4.0, è previsto, in particolare, un credito d’imposta del 6% del costo di acquisto con un limite massimo di costi ammissibili di 2 milioni di euro. Il credito d’imposta dovrà essere compensato in 5 anni con quote di pari importo.
Il credito potrà essere fruito, dalle imprese e dagli esercenti arti e professioni, a decorrere dall’anno successivo a quello della messa in funzione dei beni. La fruizione del beneficio è subordinata al rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.
Per gli investimenti aventi ad oggetto beni materiali rientranti nell’allegato A del Piano Impresa 4.0, il credito di imposta è riconosciuto nella misura del 40% per investimenti fino a 2,5 milioni e nella misura del 20% per investimenti oltre 2,5 milioni di euro e fino ad un costo massimo di investimenti pari a 10 milioni di euro. Per i contratti di locazione finanziaria, il credito d’imposta si applica sul costo sostenuto dal locatore per l’acquisto dei beni. Il credito d’imposta dovrà essere compensato in 5 anni con quote di pari importo.
Il credito potrà essere fruito dalle imprese a decorrere dall’anno successivo a quello della interconnessione dei beni.
Per gli investimenti aventi ad oggetto beni immateriali rientranti nell’allegato B del Piano Impresa 4.0, il credito di imposta è riconosciuto nella misura del 15% del costo e con un tetto massimo di costi ammissibili pari a 700.000 euro. Sono ricomprese anche le spese per servizi di “cloud computing”, limitatamente alla quota annua di competenza. Il credito d’imposta dovrà essere compensato in 3 anni con quote di pari importo.
Il credito di imposta, per i beni strumentali ricompresi negli allegati A e B del Piano Impresa 4.0, potrà essere fruito dalle imprese a decorrere dall’anno successivo a quello della interconnessione di tali beni al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.
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