Fisco, tutto quello che c’è da sapere sulla manovra di bilancio
Info: Responsabile Fiscale Seac Confcommercio Umbria Nicoletta Censi, Tel. 075.506711 -
n.censi@confcommercio.umbria.it
Ecco una sintesi delle principali disposizioni di interesse per le imprese.
La legge di bilancio 2019 è composta da un unico articolo che contiene 1143 commi.
ALIQUOTE IVA 2019-2020
È confermato il mantenimento per il 2019 dell’aliquota IVA ridotta del 10%, che passerà al 13% dal 2020, e dell’aliquota IVA ordinaria del 22%, passerà al 25,2% nel 2020 e al 26,5% dal 2021. Lo stop all’aumento dell’Iva è una battaglia storica di Confcommercio.
CHIARIMENTO PER ALIQUOTA IVA PANETTERIA
Ai fini dell’applicazione dell’IVA, tra i prodotti della panetteria ordinaria devono intendersi compresi, oltre ai cracker ed alle fette biscottate, anche quelli contenenti ingredienti e/o sostanze ammessi per la preparazione del pane con la sola inclusione degli zuccheri, ovvero destrosio e saccarosio, i grassi e gli oli alimentari industriali ammessi dalla Legge, cereali interi o in granella e i semi oleosi e non, erbe aromatiche e spezie di uso comune.
ESTENSIONE REGIME FORFETARIO
Potenziato il regime forfetario, già previsto dalla legge 190/2014 (Finanziaria 2015) per le persone fisiche, imprese o lavoratori autonomi, prevedendo un unico requisito di accesso, rappresentato dal limite dei ricavi o compensi pari ad € 65.000 ragguagliati ad anno per tutti i contribuenti, senza alcuna differenza in base al codice ateco, requisito da verificare con riferimento all’anno precedente (2018).
Non sono più vigenti i seguenti vecchi requisiti:
• spese sostenute per l’impiego di lavoratori non superiori a € 5.000 lordi annui a titolo di lavoro dipendente, co.co.pro., lavoro accessorio, ecc.
• costo complessivo dei beni strumentali al 31.12, al lordo degli ammortamenti, non superiore a
€ 20.000.
Sono state riformulate però le cause di esclusione, prevedendo in particolare che il regime in esame non può essere adottato dai soggetti che:
• contemporaneamente all’esercizio dell’attività, partecipano a società di persone, o associazioni professionali, o imprese familiari ovvero controllano direttamente o indirettamente srl o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dall’imprenditore, o lavoratore autonomo;
• esercitano l’attività prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti nei 2 anni precedenti, ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai predetti datori di lavoro.
IMU IMMOBILI STRUMENTALI AUMENTO DELLA DEDUZIONE
E’ stato previsto dal 2019 l’aumento dal 20% al 40% della deducibilità dal reddito d’impresa o lavoro autonomo dell’IMU relativa agli immobili strumentali. Anche questa una battaglia storica di Confcommercio e Federalberghi.
NUOVO REGIME FISCALE REDDITO DA LEZIONI PRIVATE E RIPETIZIONI
Tassati dal 2019 con l’applicazione di un’imposta sostitutiva del 15% i compensi derivanti dall’attività di erogazione di lezioni private e ripetizioni svolta dai docenti titolari di cattedre nelle scuole di ogni ordine e grado.
In caso di dipendenti pubblici, va preliminarmente comunicato alla propria Amministrazione di appartenenza l’esercizio di attività extra professionale didattica ai fini della verifica di eventuali incompatibilità.
Si può optare per l’imposta nei modi ordinari, con modalità che sono demandate all’Agenzia Entrate unitamente alle modalità di effettuazione dei versamenti.
FLAT-TAX 2020
Le persone fisiche imprenditori e/o lavoratori autonomi che nel periodo d’imposta precedente a quello per il quale è presentata la dichiarazione hanno conseguito ricavi e/o percepito compensi, compresi tra € 65.001 e € 100.000 ragguagliati ad anno, dal 1/1/2020 possono applicare al reddito d’impresa e/o lavoro autonomo determinato nei modi ordinari un’imposta sostitutiva dell’IRPEF, addizionali regionali e comunali, e dell’IRAP pari al 20%.
Tali contribuenti sono esonerati dall’applicazione della ritenuta alla fonte a titolo d’acconto da parte del sostituto d’imposta, e a loro volta non sono tenuti ad operare le ritenute alle fonte ai percipienti, ma solo a segnalare in dichiarazione dei redditi il codice fiscale del percettore.
Inoltre sono esonerati dall’applicazione dell’IVA e dai relativi adempimenti, fermo restando l’obbligo di fatturazione elettronica.
Gli esclusi da tale regime sono individuati nei soggetti che si avvalgono di regimi speciali ai fini IVA o di regimi forfetari per la determinazione del reddito, i soggetti non residenti, salvo quelli residenti in uno Stato UE / SEE che assicuri un adeguato scambio di informazioni e che producono in Italia redditi che costituiscono almeno il 75% del reddito complessivamente prodotto; esclusi anche i contribuenti che effettuano cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili, o di mezzi di trasporto nuovi.
Come nel regime forfetario, sono altresì esclusi i soggetti che partecipano, contemporaneamente all’esercizio dell’attività, a società di persone, associazioni o imprese familiari di cui all’art. 5, TUIR, ovvero che controllano direttamente o indirettamente srl, associazioni in partecipazione esercenti attività direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dall’imprenditore o lavoratore autonomo.
Altra norma antielusiva è costituita dalla circostanza che il regime non può essere fruito da persone fisiche la cui attività è esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei 2 anni precedenti, ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai citati datori di lavoro.
NUOVO REGIME DI RIPORTO DELLE PERDITE D’IMPRESA
L’attuale impianto normativo in materia di scomputo delle perdite d’impresa prevede, sulla base del regime contabile adottato e del soggetto giuridico scelto le seguenti regole:
• perdite realizzate da imprese in contabilità ordinaria e da partecipazione in società di persone in contabilità ordinaria possono essere compensate con redditi della stessa natura e per l’eccedenza il riporto ai successivi periodi;
• perdite realizzate da società di capitali e da partecipazione in società di capitali trasparenti possono essere compensate con redditi della stessa natura e per l’eccedenza il riporto illimitato ai periodi successivi in misura non superiore all’80% del reddito conseguito;
• perdite realizzate da imprese in contabilità semplificata e da partecipazione in società di persone in contabilità semplificata e per quelle conseguite da lavoratori autonomi, la compensazione con altri redditi (di qualsiasi natura) e l’impossibilità del riporto ai periodi successivi.
A seguito della modifica normativa si avrà la seguente situazione:
• per le imprese in contabilità semplificata e in contabilità ordinaria;
• per i soci di società di persone in contabilità semplificata e in contabilità ordinaria; si applicano le stesse regole previste per le società di capitali.
E’stato introdotto un regime transitorio che prevede per le perdite delle imprese in contabilità semplificata e quelle derivanti da partecipazioni in società in contabilità semplificata le seguenti regole particolari:
• le perdite maturate nel 2018 sono compensabili nel 2019 in misura non superiore al 40% del reddito e nel 2020 in misura non superiore al 60% del reddito;
• le perdite maturate nel 2019 sono compensabili nel 2020 in misura non superiore al 60%.
È prevista altresì una disposizione transitoria per le perdite maturate nel 2017, che risolve l’annosa questione delle perdite formatesi nel 2017 in capo ai soggetti in contabilità semplificata con rimanenze di magazzino rilevanti a causa del passaggio obbligatorio al regime di cassa, sollevata in varie audizioni anche dalla Confcommercio, in base alla quale le perdite, per la parte che non ha trovato capienza secondo le attuali regole
• sono compensabili nel 2018 e nel 2019 in misura non superiore al 40% del reddito;
• sono compensabili nel 2020 in misura non superiore al 60% del reddito.
AUMENTO DETRAZIONE IRPEF CANI GUIDA PER I NON VEDENTI
E’ stata aumentata a € 1.000 (in precedenza € 516,47) la detrazione forfetaria spettante ai disabili non vedenti per il mantenimento dei propri cani guida.
DETASSAZIONE UTILI REINVESTITI
A partire dal periodo d’imposta 2019 il reddito complessivo dei soggetti Ires (anche con trasparenza fiscale dell’articolo 115 del Tuir) potrà essere tassato con l’aliquota Ires del 15%, in luogo dell’aliquota ordinaria del 24 per cento.
Anche il reddito d’impresa degli imprenditori individuali, delle Snc e delle Sas (sia in contabilità ordinaria che in semplificata) e, presumibilmente, anche delle Srl con la piccola trasparenza (dell’articolo 116 del Tuir), potrà essere tassato a Irpef applicando le aliquote a scaglioni Irpef ridotte di 9 punti percentuali, «a partire da quella più elevata».
In entrambi i casi, il reddito agevolato con l’Ires o l’Irpef ridotte sarà pari alla parte corrispondente agli utili del periodo d’imposta precedente a quello per il quale è presentata la dichiarazione, che verranno accantonati a riserve diverse da quelle di utili non disponibili, nei limiti dell’importo corrispondente alla somma degli investimenti effettuati in beni strumentali nuovi, calcolati in base all’importo degli ammortamenti, e il costo del personale dipendente, se si verifica l’incremento del numero medio dei lavoratori dipendenti.
Per investimenti si intende la realizzazione in Italia di nuovi impianti, il completamento di opere sospese, l’ampliamento, la riattivazione, l’ammodernamento di impianti esistenti e l’acquisto di beni strumentali materiali nuovi, anche mediante contratti di leasing, destinati a strutture situate in Italia. Sono esclusi gli investimenti in immobili e in veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti.
SOPPRESSA L’IRES AGEVOLATA DEGLI ENTI SENZA SCOPO DI LUCRO
E’ prevista la soppressione dell’IRES agevolata (12% anziché 24%) a favore degli enti e istituti di assistenza sociale, società di mutuo soccorso, enti ospedalieri, enti di assistenza e beneficenza, istituti di istruzione, studio e sperimentazione di interesse generale che non hanno fine di lucro, corpi scientifici, accademie, fondazioni e associazioni storiche, letterarie, scientifiche, di esperienze e ricerche aventi scopi esclusivamente culturali, IACP e loro consorzi nonché enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti Istituti.
L’acconto IRES 2019 per gli enti in esame va calcolato considerando quale imposta del periodo precedente quella risultante dall’applicazione della nuova disposizione.
FATTURA ELETTRONICA E CORRISPETTIVI TELEMATICI PER OPERATORI SANITARI- CONTRIBUTO ADATTAMENTO MISURATORI FISCALI
Per tutto il 2019 è vietata la fattura elettronica verso i consumatori finali sui dati trasmessi al Sistema tessera sanitaria per la dichiarazione precompilata, che possono essere utilizzati solo dalle amministrazioni pubbliche per l’applicazione di norme tributarie e doganali e, solo in forma aggregata, per il monitoraggio della spesa sanitaria pubblica e privata.
Sotto il controllo del Garante privacy, l’Agenzia delle Entrate fisserà i limiti anche temporali e le modalità di trattamento nel rispetto delle indicazioni europee del Gdpr. Per i soggetti obbligati, l’invio dei dati per la dichiarazione precompilata sostituirà la trasmissione telematica dei corrispettivi che sarà obbligatoria dal 2020 per i dettaglianti che oggi emettono scontrino o ricevuta. Anche per tali dati andranno rispettate le nuove regole di tutela della privacy.
E’ inoltre concesso un contributo per l’acquisto, fino ad un massimo di 250 euro o per l’adattamento, fino ad un massimo di 50 euro, dei misuratori fiscali per renderli idonei all’invio dei corrispettivi telematici. Il bonus è concesso direttamente all’esercente come credito d’imposta utilizzabile nella prima liquidazione Iva successiva alla registrazione della fattura d’acquisto e al pagamento con modalità tracciabile.
CEDOLARE SECCA IMMOBILI COMMERCIALI
È introdotta l’applicazione della cedolare secca del 21% ai contratti stipulati nel 2019 relativi a unità immobiliari classificate nella categoria catastale C/1 (negozi e botteghe) di superficie fino a 600 mq. La tassa piatta non è applicabile ai contratti stipulati nel 2019 se al 15.10.2018 risulti ancora in corso un contratto non scaduto, tra i medesimi soggetti e per lo stesso immobile, interrotto anticipatamente rispetto alla scadenza naturale”
PROROGA IPER AMMORTAMENTO
È confermata la proroga dell’iper ammortamento, ovvero della maggiorazione del costo di acquisizione dei beni strumentali, destinati a strutture produttive situate in Italia, a favore delle imprese che effettuano investimenti in beni nuovi finalizzati a favorire processi di trasformazione tecnologica e digitale secondo il modello “Industria 4.0”, entro il 31.12.2019, o entro il 31.12.2020 a condizione che entro il 31.12.2019 il relativo ordine sia accettato dal venditore e sia effettuato il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.
La maggiorazione del costo è del 170% per gli investimenti fino a 2,5 milioni di euro, del 100% tra 2,5 e 10 milioni di euro e del 50% se compresi tra 10 e 20 milioni di euro. Maggiorazione del 40% sul canone per l’accesso, mediante soluzioni di cloudcomputing, ai beni immateriali cui tale agevolazione già si applica.
È infine disposto che gli acconti dovuti per il periodo d’imposta in corso al 31.12.2019 e per quello successivo devono essere calcolati considerando quale imposta del periodo precedente quella che si sarebbe determinata in assenza delle predette maggiorazioni.
La Finanziaria 2019 non prevede la proroga del maxi ammortamento ossia della maggiorazione, a favore delle imprese e lavoratori autonomi, del costo di acquisizione dei beni strumentali nuovi che pertanto termina con gli investimenti effettuati fino al 31.12.2018 ovvero 30.6.2019 a condizione che entro il 31.12.2018 sia accettato il relativo ordine e pagati acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.
ESTROMISSIONE IMMOBILE IMPRENDITORE INDIVIDUALE
Viene riproposta l’estromissione dell’immobile da parte dell’imprenditore individuale. L’agevolazione, con effetto dall’1.1.2019, è riconosciuta agli immobili strumentali per natura, posseduti al 31.10.2018 che vengono estromessi entro il 31/5/2019, mediante il versamento dell’imposta sostitutiva dell’8% nella misura del 60% entro il 30/11/2019 e il rimanente 40% entro il 16/6/2020.
PROROGA BENEFICI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA
Sono state prorogate le agevolazioni previste per il risparmio energetico mediante il “differimento” del termine di sostenimento delle spese per i lavori agevolati (dal 31.12.2018 al 31.12.2019). Le tipologie di intervento nonché le relative percentuali di detrazione sono infatti confermate rispetto a quanto previsto per il 2018.
La “proroga” non riguarda gli interventi di riqualificazione energetica su parti comuni degli edifici condominiali in quanto la relativa detrazione è già riconosciuta per le spese sostenute fino al 2021.
PROROGA BENEFICI INTERVENTI DI RECUPERO EDILIZIO
Prevista la proroga, per le spese sostenute fino al 31.12.2019 (anziché 31.12.2018), della detrazione IRPEF per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, nella misura del 50%, su un importo massimo di € 96.000. Le detrazioni previste per il “sisma bonus” volto alla riduzione del rischio sismico non sono oggetto di proroga in quanto le stesse sono già riconosciute fino al 2021.
POROGA BENEFICI BONUS MOBILI ED ELETTRODOMESTICI
È prevista anche la proroga fino al 31.12.2019 della detrazione IRPEF del 50% prevista a favore dei soggetti che sostengono spese per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici rientranti nella categoria A+ (A per i forni) finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di interventi di recupero del patrimonio edilizio, per il quale si fruisce della relativa detrazione. E’ necessario che i lavori di recupero edilizio siano iniziati a decorrere dal 1/1/2018. La detrazione è fruibile in 10 quote annuali per un massimo di Euro 10.000.
PROROGA BENEFICI BONUS VERDE
È confermata la proroga anche per il 2019 della detrazione IRPEF del 36%, su una spesa massima di € 5.000 per unità immobiliare ad uso abitativo, fruibile dal proprietario o dal detentore dell’immobile sul quale sono effettuati interventi di “sistemazione a verde” di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi, realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili. La detrazione spetta anche per gli interventi effettuati su parti comuni esterne di edifici condominiali, nel limite massimo di € 5.000 per unità immobiliare ad uso abitativo, e per le relative spese di progettazione e manutenzione. La norma richiede che i pagamenti siano effettuati tramite strumenti idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni, e il beneficio va ripartito in 10 rate annuali.
PROROGA BONUS FORMAZIONE 4.0
Prorogato a tutto il 2019 il credito d’imposta sul costo aziendale dei dipendenti impegnati nella formazione sulle tecnologie previste dal Piano nazionale industria 4.0. È pari al 50% per le piccole imprese, al 40% per le medie imprese, nel limite massimo annuale di 300mila euro, e al 30% per le grandi imprese. L’incentivo è rivolto alle imprese con sede in Italia, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico e dal regime contabile.
AUMENTO LIMITE CONTANTE TURISTI STRANIERI
E’ stato aumentato da € 10.000 ad € 15.000 il limite di utilizzo del denaro contante previsto per l’acquisto di beni e prestazioni di servizi legate al turismo effettuati presso commercianti al minuto, agenzie di viaggio e turismo, dalle persone fisiche di cittadinanza diversa da quella italiana e residenti fuori dal territorio nazionale.
INDENNIZZO ROTTAMAZIONE LICENZE COMMERCIALI
A decorrere dal 2019 diventa strutturale l’indennizzo a favore dei commercianti che cessano l’attività consegnando la licenza in Comune.
Il benefico è erogato dall’INPS dietro specifica domanda, e spetta ai soggetti che abbiano compiuto i 62 anni d’età, 57 se donne, iscritti per almeno 5 anni alla gestione IVS commercianti.
L’indennizzo è pari all’importo del trattamento minimo di pensione previsto per gli iscritti alla Gestione IVS, che dal 2019 è pari ad € 513, e verrà finanziato mediante l’aumento dello 0,09% della contribuzione obbligatoria alla gestione IVS commercianti.
FATTURA ELETTRONICA VERSO I CONSUMATORI FINALI
Le fatture elettroniche emesse nei confronti dei consumatori finali sono rese disponibili dai servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate solo se i consumatori stessi ne facciano richiesta.
RIVALUTAZIONI BENI POSSEDUTI DA IMPRESE
Viene riproposta la rivalutazione dei beni d’impresa e delle partecipazioni, ma è riservata alle società di capitali ed enti commerciali che non adottano i Principi contabili internazionali.
La rivalutazione va effettuata nel bilancio 2018 e deve riguardare tutti i beni risultanti dal bilancio al 31.12.2017 appartenenti alla stessa categoria omogenea. Il saldo attivo di rivalutazione va imputato al capitale o in un’apposita riserva che ai fini fiscali è considerata in sospensione d’imposta. È possibile affrancare, anche parzialmente, tale riserva mediante il pagamento di un’imposta sostitutiva IRES e IRAP pari al 10%.
Il maggior valore attribuito ai beni è riconosciuto ai fini fiscali a partire dal terzo esercizio successivo a quello della rivalutazione, in generale, dal 2021 e richiede il versamento di un’imposta sostitutiva del 16% per i beni ammortizzabili, e del 12% per i beni non ammortizzabili che va versata, come quella eventualmente dovuta per l’affrancamento della riserva, in unica soluzione senza interessi, entro il termine previsto per il saldo IRES (giugno-luglio 2019). Gli importi dovuti possono essere compensati con eventuali crediti disponibili.
MISURE SOGGETTI COLPITI DA SISMA CENTRO ITALIA
L’agevolazione Zona Franca Urbana, riconosciuta dall’art. 46, DL n. 50/2017 a favore delle imprese aventi sede principale o unità locale nei comuni colpiti dagli eventi sismici delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria a partire dal 24.8.2016, nonché alle imprese che hanno avviato la propria attività all’interno di tale zona entro il 31.12.2017 è prorogata fino al 2020.
E’ inoltre estesa alle imprese che intraprendono una nuova iniziativa economica in tali Zone entro il 31.12.2019, con esclusione delle imprese che svolgono attività appartenenti alla categoria F della Tabella Ateco 2007 che al 24.8.2016 non avevano la sede legale e operativa in detti comuni.
Le agevolazioni riguardano l’esenzione dalle imposte sui redditi, l’esenzione Irap, e l’esenzione IMU per gli immobili siti nella Zona franca posseduti e utilizzati per l’esercizio dell’attività economica, oltre all’esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi INAIL, a carico dei datori di lavoro, sulle retribuzioni da lavoro dipendente.
E’ stata ulteriormente prorogata inoltre la restituzione dei versamenti tributari sospesi, in precedenza prevista già dal prossimo 16/1/19, anche mediante rateizzazione, decorrente dall’1.6.2019, fino ad un massimo di 120 (in precedenza 60) rate mensili di pari importo;
Altra proroga all’1.6.2019 (in precedenza 31.1.2019) riguarda la ripresa adempimenti e dei versamenti sospesi a seguito dei medesimi eventi sismici, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria, anche mediante rateizzazione, fino ad un massimo di 120 (in precedenza 60) rate mensili di pari importo.
Prorogato al 31/12/2020 (prima 31/12/2018) il termine massimo di esenzione IRPEF o IRES del reddito dei fabbricati ubicati nelle zone colpite dal sisma a partire dal 24.8.2016, distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, comunque adottate entro il 31.12.2018, in quanto inagibili totalmente o parzialmente. Per tali fabbricati opera altresì l’esenzione IMU, anch’essa applicabile fino alla definitiva ricostruzione e agibilità e comunque non oltre il 31.12.2020.
Disposta la proroga dall’1.1.2019 all’1.1.2020 della ripresa dei termini di notifica delle cartelle di pagamento e per la riscossione delle somme risultanti da avvisi di accertamento tributari e contributivi nei Comuni colpiti dal sisma a partire dal 24.8.2016. Dalla medesima data riprendono anche le attività esecutive da parte degli Agenti della riscossione e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e decadenza relativi all’attività degli enti creditori, compresi quelli degli Enti locali.
Infine per le attività aventi sede legale o operativa nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria colpite dagli eventi sismici a partire dal 24.8.2016 è prevista l’esenzione dall’imposta comunale sulla pubblicità per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni e servizi nonché dalla TOSAP. L’emanazione delle disposizioni attuative sarà oggetto di apposito decreto del Ministero delle Finanze.
PROROGA RIVALUTAZIONE TERRENI E PARTECIPAZIONI
È riproposta la possibilità di rideterminare il costo d’acquisto di terreni edificabili e agricoli posseduti e partecipazioni societarie non quotate in mercati regolamentati, possedute alla data dell’1.1.2019, non in regime d’impresa, da parte di persone fisiche, società semplici e associazioni professionali, nonché di enti non commerciali.
Entro il 30/6/2019 dovrà essere redatta e asseverata la perizia di stima, da parte del tecnico abilitato e il versamento dell’imposta sostitutiva, che risulta aumentata rispetto alle precedenti versioni dell’agevolazione:
• 11% (in precedenza 8%) per le partecipazioni qualificate;
• 10% (in precedenza 8%) per le partecipazioni non qualificate;
• 10% (in precedenza 8%) per i terreni.
WEB-TAX
Rivisitata la web tax prevista dalla legge 205/17 e mai entrata in vigore, fino alla sua attuale abrogazione e integrale sostituzione. La nuova imposta sui servizi digitali è dovuta sia da persone fisiche sia da società sulla base di due requisiti congiunti: avere un fatturato globale superiore a 750 milioni di euro e ricavi in Italia superiori a 5,5 milioni.
La web tax colpisce la pubblicità digitale su siti e social network, ma anche la trasmissione di dati raccolti dagli utenti e generati dall’utilizzo di un’interfaccia digitale. Sono considerati non tassabili i ricavi dei servizi “infragruppo” ovvero resi a soggetti controllati controllanti ecc., e ricavi tassabili quelli riferiti a utenti localizzati in Italia nell’anno solare di riferimento. L’utente si considera, ad esempio, localizzato in Italia se la pubblicità figura sul dispositivo dell’utente nel momento in cui il dispositivo è utilizzato in Italia per eccedere a un’interfaccia digitale.
L’imposta si calcola applicando il 3% sull’ammontare dei ricavi tassabili realizzati nel trimestre e deve essere versata entro il mese successivo a ciascun trimestre. Conseguentemente le società e le imprese non residenti fiscalmente in Italia, o prive di «stabile organizzazione» e di partita Iva, dovranno richiedere un numero identificativo alle Entrate, per la gestione della web-tax.
Le modalità attuative che renderanno operativa la web-tax sono demandate al MEF e all’Agenzia Entrate, e saranno emanate entro 4 mesi. La web tax si applicherà a partire dal 60° giorno dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale di tali decreti.
MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DEL CREDITO D’IMPOSTA RICERCA E SVILUPPO
Dal 2019, il credito d’imposta per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo viene ridotto dal 50% al 25%. Rimane al 50% sulle spese riferite a personale dipendente titolare di un rapporto di lavoro subordinato, anche a tempo determinato, nonché per quelle derivanti da contratti stipulati con università, enti di ricerca e organismi equiparati, con imprese residenti rientranti nella definizione di start-up o Pmi innovative, a condizione che non si tratti di imprese appartenenti al medesimo gruppo dell’azienda committente.
Scende, sempre dal 2019, da 20 a 10 milioni l’importo massimo annuo del credito spettante a favore di ciascun beneficiario. Resta invariata a 30.000 euro la soglia minima di spese da sostenere in ogni periodo d’imposta in cui si intende fruire dell’agevolazione, e la condizione si realizzi un incremento rispetto al triennio precedente.
Il credito d’imposta è utilizzabile in compensazione in F24 dal periodo d’imposta successivo a quello in cui sono stati sostenuti i costi agevolati, e dal 2018 è anche subordinato all’avvenuto adempimento degli obblighi di certificazione dell’effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile.
La certificazione deve essere rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti ovvero, per le imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti.
Dal 2018 l’impresa beneficiaria deve redigere e conservare una relazione tecnica che illustri le finalità, i contenuti e i risultati delle attività di ricerca e sviluppo svolte in ciascun periodo d’imposta in relazione ai progetti o ai sottoprogetti in corso di realizzazione, da tenere a disposizione per successivi controlli.
Se l’attività è organizzata e svolta internamente all’impresa, la relazione deve essere predisposta a cura del responsabile aziendale delle attività di ricerca e sviluppo o del responsabile del singolo progetto o sottoprogetto e deve essere controfirmata dal rappresentante legale dell’impresa.
CREDITO D’IMPOSTA RICICLAGGIO PLASTICA
Introdotto per il biennio 2019-2020 un credito d’imposta del 36% delle spese sostenute dalle imprese per acquisti di prodotti realizzati con materiali provenienti dalla raccolta differenziaata di imballaggi biodegradabili e compostabili, o derivanti dalla raccolta differenziata della carta e alluminio.
L’importo del credito non può superare i 20.000 euro annui per ciascun beneficiario e non è tassato ai fini Ires, Irap e Irpef, ed è fruibile in compensazione con il modello F24 . Le disposizioni attuative sono rinviate ad un successivo provvedimento del Ministero dell’Ambiente.
CANONE RAI
E’ stato fissato a regime per l’importo di 90 euro annui.
CREDITO D’IMPOSTA PER EROGAZIONI LIBERALI RIMOZIONE AMIANTO
Introdotto un credito d’imposta del 65% per le erogazioni liberali effettuate a partire dal 2019 finalizzate a bonifiche ambientali e rimozione amianto su edifici e terreni pubblici, prevenzione e risanamento del dissesto idrogeologico, realizzazione o ristrutturazione di parchi e aree verdi attrezzate e recupero di aree dismesse di proprietà pubblica. Il credito spetta nel limite del 20% del redditi imponibile a persone fisiche ed enti non commerciali, e nel limite del 10 per mille dei ricavi annui ai titolari di reddito d’impresa.
Il credito d’imposta è ripartito in tre quote annuali di pari importo. Gli enti che ricevono le erogazioni liberali le comunicano mensilmente al ministero dell’Ambiente il quale dovrà emanare i decreti attuativi della nuova agevolazione.
SALDO/STRALCIO SOMME ISCRITTE A RUOLO SOGGETTI IN GRAVE DIFFICOLTA’ECONOMICA
Sanatoria dei debiti fiscali delle persone che versano in una grave e comprovata situazione di difficoltà economicq. Possono estinguere i debiti risultanti dai carichi affidati all’Agente della Riscossione nel periodo dal 1/1/2000 al 31/12/2017 per omessi versamenti sia per imposte e tasse sia per contributi dovuti dagli iscritti alle Casse previdenziali professionali o alle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi dell’Inps, con esclusione di quelli richiesti a seguito di accertamento.
Per «comprovare la situazione di difficoltà economica» si richiede che l’Isee del nucleo familiare non sia superiore a 20mila euro, oppure che alla data di adesionensia stata aperta la procedura di liquidazione dei beni nell’ambito delle legge 3/2012 che diciplina le crisi da sovraindebitamento.
Ovviamente non sono interessati a tale definizione i ruoli di importo residuo fino a 1.000 euro per carichi affidati all’agente della riscossione dal 1/1/200 al 31/12/2010 i quali sono oggetto di annullamento automatico al 31/12/2018.
I soggetti interessati dovranno presentare entro il 30/4/2019 all’agente della riscossione l’apposito modello di domanda, già pubblicato al seguente link: https://www.agenziaentrateriscossione.gov.it/.files/it/gruppo/MODELLO-SA-ST-MODELLO-ADESIONE-SALDO-E-STRALCIO.pdf.
Entro il 31/10/2019 l’agente per la riscossione comunica al soggetto interessato l’ammontare delle somme dovute eil piano della rateizzazione, oppure il diniego per carenza dei requisiti richiesti.
In tale ultimo caso se i debiti rientrano tra quelli definibili tramite la “rottamazione-ter di cui all’articolo 3 del DL 119/2018, possono essere automaticamente inclusi in tale definizione, e saranno dovuti i seguenti importi:
1. 30% entro il 30 novembre 2019;
2. il restante 70% è ripartito il 16 rate uguali (pari al 4,375 del residuo), con scadenza il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2020, più interessi del 2%.
Per definire il saldo e stralcio è richiesto invece un “miniversamento” senza sanzioni e senza interessi per tasse e contributi omessi, graduato sulla base delll’importo dell’Isee:
- il 16% se l’Isee risulta non superiore a euro 8.500;
- il 20% se l’Isee è tra 8.500 e 12.500 euro;
- il 35% per cento se l’Isee è sopra i 12.500.
A questi importi si aggiungono le somme maturate a favore dell’agente della riscossione e le spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento.
Per i soggetti per cui è stata aperta, al momento della dichiarazione di voler usufruire del “saldo e stralcio”, la procedura di liquidazione per sovraindebitamento (legge 3/2012) la percentuale scende al 10% dei debiti fiscali e contributivi, sempre con l’aggiunta dell’aggio per l’agente.
Si può pagare in unica soluzione entro il 30 novembre 2019, o (con tasso d’interesse annuo del 2%) in rate pari al 35% entro il 30 novembre 2019, 20% entro il 31 marzo 2020, 15% entro il 31 luglio 2020, 15% entro il 31 marzo 2021 e 15% entro il 31 luglio 2021.
RIFINANZIAMENTO SABATINI TER 2019-2024
Rifinanziata con altri 48 milioni la “nuova” legge Sabatini, per incentivare l’acquisto di beni strumentali da parte delle imprese.
INVESTIMENTI IN START-UP INNOVATIVE
Aumenta, per il 2019, dal 30% al 40% la detrazione o deduzione degli investimenti effettuati in start-up innovative, anche in quelle a vocazione sociale e del settore energetico. In caso di aquisizione dell’intero capitale sociale di start-up innovative da parte di soggetti Ires la percentuale è aumentata per il 2019 dal 30% al 50% a condizione che l’intero capitale sociale sia mantenuto per almeno 3 anni.
RIENTRO PENSIONATI IN ITALIA
Le persone fisiche titolari di redditi da pensione esteri che trasferiscono la propria residenza in un Comune del mezzogiorno (Sicilia, Calabria, Sardegna, Campania, Basilicata, Abruzzo, Molise, Puglia) con una popolazione fino a 20.000 abitanti, che non siano stati fiscalmente residenti in Italia nei 5 periodi d’imposta precedenti, possono optare per un’imposta sostitutiva da applicare su tutti i redditi esteri, del 7%, in luogo della tassazione ordinaria.
BUNUS ASILO NIDO
Per il triennio 2019/2021 è aumentato da 1.000 a 1.500 euro il bonus asilo nido.
BONUS CULTURA DICIOTTENNI
Riconfermato per coloro che compiono 18 anni nel 2019 il bonus cultura, ma l’importo fruibile è demandato ad un provvedimento del Ministero dei beni culturali entro i primi di marzo.
BONUS RISTRUTTURAZIONE IMPIANTI SPORTIVI
E’ previsto il riconoscimento di un credito d’imposta pari al 65% delle erogazioni liberali effettuate da privati, anche titolari di reddito d’impresa nel 2019 per interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture pubbliche, anche nel caso in cui le stesse siano destinate ai soggetti concessionari o affidatari degli impianti.
L’agevolazione, ripartita in tre quote annuali di pari importo, spetta fino al 20% del reddito per le persone fisiche e gli enti non commerciali e al 10 per mille dei ricavi annui per i soggetti titolari di reddito d’impresa.
Per i soggetti titolari di reddito d’impresa, il credito d’imposta è utilizzabile, nel limite complessivo di 13,2 milioni di euro, tramite compensazione e non rileva ai fini delle imposte sui redditi e dell’Irap. Per le disposizioni attuative occorrrà attendere apposito Decreto Presidente del Consiglio dei Ministri.
RACCOLTA TARTUFI E PRODOTTI SELVATICI NON LEGNOSI
I raccoglitori occasionali di tartufi ma anche di altri beni definiti “prodotti selvatici non legnosi” possono assolvere le imposte dirette con il versamento di una sostitutiva da 100 euro. Tale imposta è dovuta dalle persone fisiche in possesso del titolo di raccolta rilasciato dalla Regione o enti subordinati, che svolgono le attività di raccolta in modo occasionale per fini diversi dal consumo personale.
Si considera occasionale l’attività i cui corrispettivi annui non superano i 7.000 euro. L’imposta è sostitutiva dell’Irpef e relative addizionali ed è versata entro il 16 febbraio dell’anno di competenza.
BONUS PUBBLICITA’
Il credito d’imposta per la pubblicità incrementale previsto dal DL50/2017 è ora legato al rispetto dei requisiti stabiliti per gli aiuti “de minimis” di cui ai Regolamenti UE 1407/2013 e 1408/2013.
RIDUZIONI CREDITI D’IMPOSTA – NUOVO CREDITO D’IMPOSTA EDICOLE
E’ prevista la riduzione dei fondi disponibili per il credito d’imposta sale cinemtografiche, librerie e delle imprese produttrici di prodotti editoriali che investono in beni strumentali, mentre è introdotto un credito d’imposta a favore delle edicole di 2.000 euro, in relazione all’IMU, TASI, Cosap e Tari, spese di locazione ecc.
Per entrambe le disposizioni il Mef ed il Mise dovranno emanare appositi decreti attuativi.
POSSIBILITA’ DI AUMENTARE L’IMPOSTA DI PUBBLICITA’
E’ data facoltà ai comuni di aumentare fino al 50% le tariffe dell’imposta di pubblicità e i diritti sulle pubbliche affissioni, per superfici oltre il metro quadro, con arrotondamento delle frazioni al mezzo metro quadrato.
IMMOBILI INAGIBILI ESCLUSIONE DALL’ISEE
Gli immobili inagibili a seguito di calamità naturali sono esclusi dal computo del loro valore ai fini Isee.
INCENTIVI PER L’ACQUISTO DI VEICOLI ELETTRICI O IBRIDI E POSA IN OPERA COLONNINE ELETTRICHE
Scattano dal 1° marzo 2019 e fino al 31 dicembre 2021 gli incentivi per l’acquisto di autovetture categoria Internazionale M1, con emissioni di CO2 contenute entro i 70 grammi/chilometro e con prezzo di listino non superiore a 50milaeuro, oltre iva.
L’importo dell’ecobonus è graduato sulla base dei grammi di biossido di carbonio emessi per chilometro perccorso e va da 6.000 a 2.500 euro, a condizione che venga rottamato un veicolo della medesima catagoria che sia Euro 1,2,3,4. Senza la rottamazione di un vecchio veicolo il contributo scende da 4.000 a 1500 euro.
Per contro è introdotta una penalizzazione per chi nel medesimo periodo aquisterà la stessa categoria di veicolo che emetta grammi di biossido di carbonio per chilometro eccedenti la soglia di 160 CO2 g/KM. Il contributo da versare va dai 1.100 ai 2.500 euro.
Chi acquista o prende in leasing nuovi nel 2019 un motorino (categoria internazionale L1) o una moto (L3) con motore elettrico o con proplusione ibrida potrà ricevere un bonus statale pari al 30% del prezzo di acquisto effettivo, con un massimo di 3.000 euro, a condizione che la potenza non superi 11 KW, e che provveda a rottamarne uno della stessa categoria.
Per coloro che nello stesso periodo 1/3/2019-31/12/2021 installano infrastrutture di ricarica dei veicoli ad energia elettrica è riconosciuta la detrazione del 50% delle spese sostenute su un ammontare complessivo di spesa di 3.000 euro, da ripartire in 10 quote annuali di pari importo.
SCONTO SUL BOLLO DELLE AUTOVETTURE STORICHE
Dimezzato il bollo a vetture e moto immatricolate da più di 20 anni e fino a 29, se con rilevanza
storica attestata da certificato Asi, Fmi o registri Storico Lancia, Italiani Fiat o Italiano Alfa Romeo.
AGGIORNAMENTO REGISTRO IMPRESE AGENTI E RAPPRESENTANTI
Riaperti fino al tutto il 31/12/2019 i termini per l’iscrizione e l’aggiornamento della propria posizione al Rea di mediatori, agenti e rappresentanti di commercio, spedizionieri.
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