Gas fluorurati, entro il 31 maggio la dichiarazione annuale | Confcommercio

Gas fluorurati, entro il 31 maggio la dichiarazione annuale

Supermercati, gelaterie, ingrosso alimentare, macellerie, alberghi, grandi magazzini: come ricorda il servizio Rifiuti e Ambiente Seac Confcommercio Umbria, sono alcune delle tipologie di attività interessate all'obbligo di effettuare entro il prossimo 31 maggio la dichiarazione sulle quantità di emissioni in atmosfera di gas fluorurati.
giovedì 4 Maggio 2017 | iconCONDIVIDI iconSTAMPA

Gli operatori interessati alla dichiarazione F-gas (gas fluorurati), ovvero quelli aventi applicazioni fisse di refrigerazione, condizionamento d’aria, pompe di calore e sistemi fissi di protezione antincendio contenenti 3 o più kg di gas fluorurati a effetto serra, dovranno dunque entro il prossimo 31 maggio trasmettere all’ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale), le annuali informazioni relative alle quantità di emissioni in atmosfera di gas fluorurati (secondo quanto richiesto dall’Art. 16 del DPR n. 43/2012).

COME VERIFICARE SE L’APPARECCHIO CONTIEN GAS FLUORURATI

Il modo più semplice per verificare se un’ apparecchiatura contiene gas fluorurati è controllare l’etichetta affissa all’apparecchiatura o sull’impianto.

Le apparecchiature di refrigerazione, di condizionamento d’aria e pompe di calore, nonché gli impianti di protezione antincendio contenenti gas fluorurati, immessi in commercio nell’UE dopo il 1 aprile 2008 devono riportare un’etichetta con il testo “Contiene gas fluorurati ad effetto serra disciplinati da protocollo di Kyoto”, e devono anche indicare il tipo e la quantità di gas fluorurato contenuto.

In caso di apparecchiature o impianti immessi in commercio prima del 1 aprile 2008, l’etichetta potrebbe non contenere tutte le informazioni necessarie all’identificazione del tipo e della quantità di gas refrigerante e/o estinguente. In tal caso sarà necessario rivolgersi al fornitore, al produttore o all’impresa di assistenza dell’apparecchiatura o dell’impianto in questione.

TRASMISSIONE DATI IN CASO DI DELEGA A SOGGETTO TERZO DEL CONTROLLO APPARECCHIATURE: A CHI SPETTA
Se – come accade nella maggior parte dei casi – le aziende delegano ad una terza persona o ad una Società il controllo dell’ apparecchiatura o dell’impianto presente (di solito l’installatore stesso), la trasmissione dei dati spetta al delegato.

Si raccomanda dunque alle aziende di accertarsi che la persona da loro delegata si preoccupi entro i tempi stabiliti di trasmettere i dati relativi all’emissione dei gas fluorurati prodotti dalle apparecchiature o impianti presenti nelle loro strutture.

Da sottolineare che (DLgs 5 marzo 2013, n. 26) sono previste sanzioni amministrative da mille a diecimila euro per gli operatori che non ottemperano agli obblighi di trasmissione delle informazioni o trasmettano informazioni inesatte o non conformi alle disposizioni.

L’inserimento e la trasmissione dei dati deve avvenire esclusivamente online tramite il sito internet predisposto da ISPR.

Info e assistenza su questo argomento e su tutte le tematiche attinenti alla gestione dei rifiuti e temi ambientali: Servizio Rifiuti e Ambiente Seac-Confcommercio Umbria, Amanda Calisti, tel. 075.506711, a.calisti@confcommercio.umbria.it.