Green Pass, cosa cambia dal 15 ottobre per datori di lavoro e lavoratori | Confcommercio
Green pass, nuove modalità per la verifica

Green Pass, cosa cambia dal 15 ottobre per datori di lavoro e lavoratori

E’ stato pubblicato il decreto legge che dispone per tutti l’obbligo del Green Pass per accedere ai luoghi di lavoro. Ecco le principali prescrizioni, in attesa delle linee guida che consentiranno di fornire indicazioni operative più concrete.
mercoledì 22 Settembre 2021 | iconCONDIVIDI iconSTAMPA

Il Consiglio dei Ministri ha pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale n. 226 di oggi, il decreto-legge che introduce misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l’estensione dell’ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening.

COVID-19 – Domande frequenti sulle misure adottate dal Governo

La disposizione – che sarà operativa dal 15 ottobre al 31 dicembre 2021 – introduce l’obbligo di possedere ed esibire la certificazione verde Covid-19, il cosiddetto Green Pass, per accedere ai luoghi di lavoro.

ATTENZIONE: restano in vigore le precedenti disposizioni anti-covid: sanificazione, distanziamento, mascherine, numero massimo degli accessi ai locali…

L’OBBLIGO RIGUARDA TUTTI

L’obbligo riguarda quindi TUTTI i soggetti che svolgano, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato in tali luoghi, anche sulla base di contratti esterni.

Sono esclusi da tale obbligo i soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata.

IL DATORE DI LAVORO VERIFICA IL POSSESSO DELLA CERTIFICAZIONE

L’obbligo di verifica del possesso del certificato verde è in capo al datore di lavoro – con la APP VerificaC19 che va installata su un dispositivo mobile – e può essere effettuata prioritariamente al momento dell’accesso oppure anche a campione.

Il datore di lavoro può demandare la verifica anche ad altri soggetti, purché formalmente incaricati da quest’ultimo.

Il decreto prevede, inoltre, che il datore di lavoro deve definire, entro il 15 ottobre, le modalità operative per l’organizzazione delle verifiche.

In generale, il dipendente sprovvisto di certificato verde sarà considerato assente ingiustificato, sino alla presentazione del relativo certificato e comunque non oltre il 31 dicembre 2021. Questo non implica conseguenze disciplinari e si ha diritto alla conservazione del posto di lavoro, fermo restando che per i giorni di assenza ingiustificata non è dovuta retribuzione né altro compenso o emolumento.

IMPRESE SOTTO I 15 DIPENDENTI

I lavoratori di imprese sotto i 15 dipendenti, dopo il quinto giorno di mancata presentazione della certificazione verde, potranno essere sospesi e sostituiti.

La sostituzione sarà a tempo determinato e non potrà essere effettuata per un periodo superiore a 10 giorni, rinnovabili per una sola volta e non oltre il termine del 31 dicembre 2021.

LE SANZIONI

A livello sanzionatorio è previsto:

  • per i lavoratori che abbiano avuto accesso violando l’obbligo di Green Pass, la sanzione pecuniaria da  600 a € 1.500 euro
  • per i datori di lavoro che non abbiano verificato il rispetto delle regole e che non abbiano predisposto le modalità di verifica è invece prevista una sanzione da 400 a 1.000 euro.

I TAMPONI

Il costo dei tamponi NON è a carico dei datori di lavoro.

IN ATTESA DELLE LINEE GUIDA

Per il momento queste sono le indicazioni certe che emergono dalla lettura del decreto legge. Nei prossimi giorni, anche alla luce delle linee guida che sono attese, sarà possibile fornire indicazioni operative più precise. Continua a seguirci.

 

Novità sull’utilizzo del Green Pass

Il 19 settembre 2021 è entrata in vigore la legge 16 settembre 2021 n. 126, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 23 luglio 2021 n. 105 “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l’esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche”.

La legge di conversione conferma l’obbligo, già efficace a partire dallo scorso 6 agosto, del Green Pass per l’accesso, tra gli altri, ai servizi di ristorazione per il consumo al tavolo, al chiuso.

Tra le modifiche introdotte in sede di conversione:

  • la precisazione secondo cui l’obbligo del Green Pass non trovi applicazione per i servizi di ristorazione all’interno di alberghi e di altre strutture ricettive riservati esclusivamente ai clienti ivi alloggiati. Viene quindi confermata la tesi secondo cui tale esenzione non si applichi nel caso in cui la struttura ricettiva effettui anche somministrazione al pubblico;
  • la previsione secondo la quale, anche con riferimento all’accesso presso le feste conseguenti alle cerimonie civili e religiose, l’obbligo del Green Pass non si applica ai bambini con età inferiore ai 12 anni e ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica;
  • la disposizione secondo cui nel caso di sagre e fiere locali che si svolgano all’aperto, in spazi privi di varchi di accesso, gli organizzatori dovranno informare il pubblico dell’obbligo del possesso del Green Pass per l’accesso all’evento, con apposita segnaletica, precisando che in caso di infrazioni le sanzioni saranno applicate solo al soggetto privo di certificazione;
  • l’estensione da 9 a 12 mesi della durata della validità della certificazione verde concernente l’avvenuta vaccinazione.

 

Cos’è la Certificazione verde COVID-19

Come funziona la Certificazione verde COVID-19

Come ottenere la Certificazione verde COVID-19

Info e contatti

Area Lavoro Confcommercio Umbria
dott.ssa Martina Sacchetti
075 506711