Green Pass, come ottenerlo e a cosa serve | Confcommercio
Green pass obbligatorio, nuove regole dal 1° settembre

Green Pass, come ottenerlo e a cosa serve

In vigore il decreto che disciplina in Italia il sistema Green Pass. A cosa serve, chi lo rilascia, chi effettua i controlli. Dal 1° luglio sarà valido come certificazione europea.
lunedì 21 Giugno 2021 | iconCONDIVIDI iconSTAMPA

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale (n. 143 del 17 giugno 2021), ed entrato subito in vigore, il decreto che disciplina il sistema delle certificazioni verdi, la piattaforma nazionale per l’emissione, il rilascio e la verifica delle certificazioni verdi Covid-19.
Approvato anche il Regolamento UE 2021/953 che istituisce il cosiddetto Digital green certificate – DGC “certificato verde digitale”, che uniforma le condizioni di sicurezza per la libera circolazione dei cittadini all’interno dell’UE.

A cosa serve il Green Pass

La Certificazione verde COVID-19 è necessaria per partecipare a eventi pubblici, per partecipare a feste conseguenti a cerimonie civili e religiose; per accedere a residenze sanitarie assistenziali o altre strutture, spostarsi in entrata e in uscita da territori classificati in “zona rossa” o “zona arancione”.

Dal 1° luglio sarà valida come EU Digital COVID certificate e renderà più semplice viaggiare da e per tutti i Paesi dell’Unione europea e dell’area Schengen.

Cosa attesta il Green Pass

I certificati attestano la sussistenza di una delle seguenti condizioni:

  • vaccinazione anti Covid-19
  • guarigione dalla medesima malattia
  • effettuazione di un test molecolare o di un test antigenico rapido, con risultato negativo.

 

I periodi di validità delle diverse certificazioni sono:

  • 9 mesi per quelle attestanti la completa vaccinazione;
  • fino al completamento del ciclo di vaccinazione per quelle attestanti la prima dose di vaccino, a partire da 15 giorni dopo quest’ultima;
  • 6 mesi per quelle attestanti la guarigione;
  • 48 ore per quelle attestanti l’esito negativo ad un Covid Test.

 

Come ottenere il Green Pass

I certificati potranno essere scaricati su pc, tablet o smartphone accedendo ai seguenti canali digitali:

  • sul sito dedicato www.dgc.gov.it
  • presto, anche sul sito del Fascicolo Sanitario Elettronico Regionale www.fascicolosanitario.gov.it/fascicoliregionali
  • sull’App Immuni
  • sull’App IO.

In caso non si disponesse di strumenti digitali, si può recuperare il certificato sia in versione digitale sia cartacea con la Tessera Sanitaria e con l’aiuto di un intermediario: medico di medicina generale, pediatra di libera scelta, farmacista.

L’emissione della certificazione è gratuita per tutti, disponibile in italiano e in inglese e, per i territori dove vige il bilinguismo, anche in francese o in tedesco.

Per un periodo transitorio, fino al 30 giugno 2021, le documentazioni rilasciate dalle Asl, laboratori, medici e farmacie attestanti l’avvenuta vaccinazione, la guarigione dall’infezione o l’esito negativo di un test molecolare o antigenico effettuato nelle 48 ore antecedenti avranno la stessa validità della Certificazione verde COVID-19 – EU digital COVID certificate.

Chi verifica il Green Pass

I soggetti deputati alla verifica delle certificazioni Covid 19 sono:

  • i pubblici ufficiali nell’esercizio delle relative funzioni
  • il personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi, iscritto nell’elenco prefettizio del personale addetto ai servizi di controllo delle attività di spettacolo (art. 3, comma 8, della legge n.94/2009)
  • i titolari delle strutture ricettive e dei pubblici esercizi per l’accesso ai quali è prescritto il possesso di certificazione verde COVID-19, nonché i loro delegati
  • il proprietario o il legittimo detentore di luoghi o locali presso i quali si svolgono eventi e attività per partecipare ai quali è prescritto il possesso di certificazione verde COVID-19, nonché i loro delegati
  • i vettori aerei, marittimi e terrestri, nonché i loro delegati
  • i gestori delle strutture che erogano prestazioni sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali per l’accesso alle quali, in qualità di visitatori, sia prescritto il possesso di certificazione verde COVID-19, nonché i loro delegati.

I soggetti delegati devono essere incaricati con atto formale recante le necessarie istruzioni sull’esercizio dell’attività di verifica.
L’intestatario della certificazione verde COVID-19 all’atto della verifica dimostra, a richiesta dei verificatori sopra indicati, la propria identità personale mediante l’esibizione di un documento di identità.

L’attività di verifica non comporta in alcun caso la raccolta dei dati dell’intestatario in qualunque forma.

La verifica del certificato avviene attraverso l’App “VerificaC19” disponibile su Appstore e Playstore.

Per informazioni su App verifica Covid 19 visitare la seguente pagina https://www.dgc.gov.it/web/app.html

Il controllo sulla corretta esecuzione delle verifiche sopra descritte è svolto dal Prefetto che si avvale delle Forze di polizia, della polizia municipale munita della qualifica di agente di pubblica sicurezza e, ove occorra, delle Forze armate.
Nei luoghi di lavoro il Prefetto si avvale anche del personale ispettivo delle ASL competenti per territorio e dell’Ispettorato nazionale del lavoro.

In Europa con il Green Pass

Lo scorso 14 giugno, le Istituzioni Europee hanno approvato il Regolamento (UE) 2021/953 che istituisce il cosiddetto “certificato verde digitale” Digital green certificate – DGC , per uniformare le condizioni di sicurezza per la libera circolazione dei cittadini all’interno dell’UE.

Il Regolamento, già in vigore a partire dallo scorso 15 giugno, sarà applicabile a partire dal 1° luglio 2021 e fino al 30 giugno 2022.

Il testo approvato stabilisce che gli Stati membri, qualora abbiano già attivato il rilascio delle certificazioni verdi e quindi “accettino certificati di vaccinazione, certificati di test che attestano un risultato negativo o certificati di guarigione”, dovranno astenersi dall’imporre ulteriori restrizioni alla libera circolazione, quali l’espletamento di altri test diagnostici, la quarantena o l’autoisolamento.

Oltre all’Italia, ad oggi sono 13 i Paesi – Austria, Bulgaria, Croazia, Repubblica Ceca, Danimarca, Estonia, Germania, Grecia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Polonia e Spagna – che hanno già attivato il rilascio del certificato.

Qualora la situazione sanitaria dovesse peggiorare o fosse riscontrata un’elevata incidenza delle varianti del virus, le Istituzioni Europee hanno previsto un “freno di emergenza” che consentirà agli Stati membri di reintrodurre restrizioni agli spostamenti, a seconda delle indicazioni fornite dal Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie.

Info e contatti

Area Normativa Confcommercio Umbria
dott.ssa Michela Martini
075.506711

Mandamenti territoriali