Imu, nuove esenzioni covid per i soci
Il dipartimento delle Finanze del Ministero dell’Economia e delle Finanze, con una nota recentissima relativa alle esenzioni IMU previste per l’anno 2020 e 2021 dalle norme emergenziali, ha fornito alcuni chiarimenti utili per comprendere in quali casi può ritenersi soddisfatto il criterio della coincidenza tra soggetto passivo e gestore dell’attività, richiesto dalla legge per beneficiare dell’esenzione.
Secondo il dipartimento delle Finanze, se le attività sono gestite da società di persone che le esercitano in immobili posseduti dai soci persone fisiche a titolo di proprietà o di altro diritto reale, il requisito della coincidenza tra soggetto passivo d’imposta e gestore dell’attività può considerarsi osservato se al socio soggetto passivo IMU spetta l’amministrazione della società secondo l’insegnamento del Codice civile.
Nelle società semplici e nelle società in nome collettivo, se non diversamente pattuito, la gestione dell’amministrazione viene affidata indistintamente e illimitatamente ai soci. In queste ipotesi, secondo il MEF, la fruizione del beneficio fiscale da parte del socio è legittima e pertanto risulta confermata.
Nel caso di società in accomandita semplice, invece, l’amministrazione delle società può essere conferita soltanto ai soci accomandatari con la conseguenza che, nell’ipotesi in cui l’immobile destinato all’esercizio dell’attività appartenga a un socio accomandante e non al socio accomandatario, l’IMU sarà dovuta secondo le regole ordinarie.
Nel caso di più soggetti passivi, la verifica dei requisiti va effettuata in capo a ciascuno.
Responsabile Fiscale Seac Confcommercio
dott.ssa Nicoletta Censi
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