In internet i contributi per vendita veicoli nuovi | Confcommercio

In internet i contributi per vendita veicoli nuovi

Pubblicati sul sito internet del Ministero dell’Ambiente i contributi per la vendita dei veicoli nuovi. 

lunedì 14 Maggio 2012 | iconCONDIVIDI iconSTAMPA

Si ritiene utile informare che il 27 aprile 2012 è stato pubblicato sul sito internet del Ministero dell’Ambiente il decreto 26.04.2012 (Allegato I), con le diverse categorie di contributo che i rivenditori di autoveicoli devono riscuotere all’atto della vendita di un veicolo nuovo nel territorio nazionale (vedere tab. in allegato.)

Contributi ambientali PFU

Tali contributi, soggetti a revisione annuale, sono destinati a finanziare il futuro recupero e smaltimento degli pneumatici divenuti rifiuti.

In questo modo si completa l’iter normativo dell’art. 7, comma 5, del DM 11.04.2011 n. 82 (attuativo dell’articolo 228 del D.lgs. 152/2006) che rende pienamente operativo il sistema di gestione degli PFU derivanti dai veicoli a fine vita e le connesse attività del dealer – esazione e versamento degli importi presso l’apposito Fondo ACI – attraverso l’applicazione informatica disponibile sul sito www.pneumaticifuoriuso.it.

 

La data di avvio delle attività di riscossione, ossia l’obbligo per il rivenditore di inserire in fattura, in modo chiaro ed esplicito, il contributo PFU per i veicoli a fine vita decorre, in base all’art. 2 del DM 26.04.2012, dal quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del suddetto decreto sul sito internet del Ministero  dell’Ambiente, ossia dall’11 maggio 2012.

 

Si ritiene opportuno fare alcune precisazioni circa l’applicazione del contributo in parola:

1. l’importo va indicato in riga separata nella fattura di vendita al cliente, riportando la dicitura condivisa dal Comitato PFU, istituito in sede ACI, ossia “Contributo ambientale per il recupero degli pneumatici fuori uso ai sensi dell’art. 7 del DM 17 aprile 2011, n. 82”;

2. è assoggettato ad IVA;

3. la riscossione del contributo si applica all’atto dell’immatricolazione del veicolo nuovo in Italia;

4. il contributo non si applica alla vendita di veicoli usati o nel caso di usato di importazione parallela, ossia di veicolo già immatricolato all’estero e reimmatricolato in Italia.

 

Le informazioni che devono essere inserite attraverso l’applicazione informatica presente nell’area riservata del sito sopraindicato, entro il giorno 15 del mese successivo all’immatricolazione e con riferimento ai singoli veicoli immatricolati nel mese precedente, sono:

· tipo di veicolo;

· targa;

· telaio;

· data di immatricolazione;

· categoria di contributo;

· importo fatturato.

 

A titolo esemplificativo i veicoli immatricolati nel periodo 11-31 maggio andranno inseriti entro il 15 giugno 2012 e il primo prelievo a mezzo RID (addebito sul c/c indicato all’atto della registrazione sul sito www.pneumaticifuoriuso.it) avverrà il 2 luglio 2012, ossia il primo giorno lavorativo del secondo mese successivo a quello delle immatricolazioni dichiarate.

 

Il Comitato PFU effettuerà dei controlli a campione per verificare che ci sia corrispondenza tra veicoli immatricolati e contributi versati al Fondo.

 

Si evidenzia che per evitare l’immissione manuale dei dati nel sistema è possibile integrare il gestionale utilizzato dal rivenditore con quello Comitato PFU. A tal proposito la vostra software house dovrà inviare una mail alla casella di posta: supporto.swhouse@informatica.aci.it; dopo la registrazione gli verranno forniti tutti gli strumenti utili all’integrazione. Infatti, l’interfaccia software PFU può essere spinta fino a non richiedere manualità sull’applicativo ACI da parte del rivenditore.

 

Si ribadisce la necessità di procedere all’immediata registrazione sul già citato sito www.pneumaticifuoriuso.it, con l’eventuale supporto offerto dall’ACI, all’indirizzo info@veicolifuoriuso.it