Lavoro accessorio, come funziona il sistema dei Voucher
18 gennaio 2017 – Con lavoro accessorio si intendono quelle prestazioni lavorative non riconducibili alle tipologie contrattuali tipiche del lavoro subordinato o del lavoro autonomo, caratterizzate da un limite prettamente economico e dal pagamento attraverso i voucher.
Ambito applicazione
Sono individuabili come prestazioni di lavoro accessorio le attività lavorative di natura “meramente occasionale” che non danno luogo a compensi complessivamente percepiti dal prestatore superiori a 7.000 (9.333 lordi euro nel corso di un anno civile: dal 1 gennaio al 31 dicembre), con riferimento alla totalità dei committenti.
Se il committente è imprenditore o professionista, il lavoratore potrà percepire un importo massimo di 2.000 euro nell’anno civile per ciascun lavoratore.
I committenti possono essere: imprenditori operanti in tutti i settori, imprese familiari, imprenditori agricoli, committenti pubblici, famiglie, enti senza fini di lucro, soggetti non imprenditoriali.
I prestatori, tranne che per il settore agricolo, possono essere anche soggetti disoccupati o inoccupati, in quanto il compenso percepito per il lavoro accessorio è esente da imposizione fiscale e non incide, pertanto, sullo status di disoccupato o inoccupato.
E’ incompatibile con lo status di lavoratore subordinato se la prestazione di lavoro accessorio è resa per lo stesso datore di lavoro.
Lavoratori percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito (NASPI)
Tali soggetti possono rendere prestazioni di lavoro occasionale accessorio in tutti i settori produttivi e nel limite massimo di 3.000 euro di corrispettivo per anno civile.
Dal punto di vista previdenziale, l’Istituto sottrarrà dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito gli accrediti contributivi derivanti dall’attività di lavoro accessorio.
Lavoratori stranieri
In base alle nuove disposizioni, il reddito da lavoro accessorio viene preso in considerazione, per questi lavoratori, ai fini dell’individuazione del reddito complessivo per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno.
Modalità di acquisto
I committenti imprenditori o liberi professionisti possono acquistare solo con modalità telematiche uno o più carnet attraverso:
- Procedura telematica inps [voucher telematico]
- Tabaccai che aderiscono a convenzione INPS – FIT
- Tramite servizio internet banking Intesa San Paolo
- Banche popolari abilitate
I committenti non imprenditori o professionisti possono continuare ad acquistare i buoni anche presso gli uffici postali.
Comunicazioni
I committenti imprenditori e professionisti devono procedere ad effettuare due comunicazioni almeno 60 minuti prima dell’inizio della prestazione:
- Comunicazione di inizio attività presso INPS tramite procedura telematica disponibile su sito istituzionale dell’INPS pagina Lavoro Accessorio
- Comunicazione preventiva telematica all’Ispettorato del Lavoro tramite email: Voucher.Umbria@ispettorato.gov.it. Tale comunicazione non deve contenere nessun allegato. E’ opportuno conservare copia della mail trasmessa
Entrambe le comunicazioni devono contenere:
- dati committente (codice fiscale e ragione sociale)
- dati anagrafici e codice fiscale del lavoratore
- luogo della prestazione
- il giorno di inizio della prestazione
- ora di inizio e fine della prestazione.
Sanzioni
La mancata comunicazione preventiva all’Ispettorato (o la mancata comunicazione delle variazioni) comporterà l’applicazione di una sanzione amministrativa da 400 euro a 2400 euro senza possibilità di avvalersi della diffida (la violazione quindi non è sanabile in alcun modo).
Se manca, inoltre, la dichiarazione di inizio attività all’Inps ciò comporterà l’applicazione della maxisanzione per il lavoro nero e il rapporto si trasformerà in subordinato.
Se mancano entrambe le comunicazioni si procederà esclusivamente con la contestazione della maxi sanzione.
INFO:
Area Lavoro e Relazioni Sindacali Confcommercio Umbria, dott. ssa Martina Sacchetti, tel. 075.506711, m.sacchetti@confcommercio.umbria.it
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