Le nuove sospensioni dei versamenti tributari e contributivi
INFO - Responsabile Fiscale Seac Confcommercio - Nicoletta Censi - Tel. 075.506711- n.censi@confcommercio.umbria.it
RIMESSIONI IN TERMINI
All’art. 21, è prevista la “rimessione in termini” per i versamenti già differiti al 20 Maro 2020 dall’art. 60 del decreto Cura Italia; Ora è stabilito che tali versamenti sono considerati tempestivi se effettuati entro il 16 aprile 2020”, senza applicazione di sanzioni e interessi.
Tale disposizione opera a favore di tutti i soggetti, a prescindere dalla natura giuridica, dalla tipologia di attività e dalla dimensione.
Di conseguenza possono essere effettuati entro il 16.4.2020 i versamenti scaduti il 16.3 (e prorogati al 20.3.2020) relativi ad esempio all’ IVA mese di febbraio e saldo IVA 2019, in un’unica soluzione o in forma rateale, ISI e IVA forfetaria dovute per il 2020 relativamente agli apparecchi da divertimento ed intrattenimento, ritenute d’acconto operate a febbraio su redditi di lavoro dipendente e assimilati / redditi di lavoro autonomo, tassa annuale per la tenuta dei libri contabili e sociali, contributi previdenziali ed assistenziali relativi alle retribuzioni maturate nel periodo di paga di febbraio, nonché contributi dovuti alla Gestione separata INPS, compresi i contributi / premi INAIL.
SOSPENSIONE PER SOGGETTI CON RIDUZIONE DEL FATTURATO / CORRISPETTIVI
A favore dei soggetti esercenti attività d’impresa e lavoro autonomo con domicilio fiscale o sede legale o operativa in Italia con ricavi o compensi non superiori a € 50 milioni nel periodo d’imposta precedente a quello in corso al 9.4.2020, ossia in generale nel 2019, è prevista la sospensione dei versamenti “in autoliquidazione” in scadenza nei mesi di aprile e maggio 2020
in presenza di una riduzione del fatturato e dei corrispettivi di almeno il 33%:
- nel mese di marzo 2020 rispetto a quelli del mese di marzo 2019;
- nel mese di aprile 2020 rispetto a quelli del mese di aprile 2019.
La sospensione riguarda i versamenti relativi a:
- ritenute alla fonte sul lavoro dipendente e assimilato e alle trattenute relative all’addizionale regionale e omunale IRPEF, operate in qualità di sostituti d’imposta;
- IVA;
- contributi previdenziali e assistenziali e premi INAIL, ivi inclusa la prima rata fissa per il 2020 dei contributi sul reddito minimale dovuta dai soggetti iscritti alla Gestione IVS commercianti – artigiani.
I versamenti sospesi sono effettuati, senza sanzioni ed interessi in unica soluzione entro il 30.6.2020, ovvero in forma rateizzata fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal 30.6.2020.
Le imprese e lavoratori autonomi con ricavi o compensi 2019 superiori a € 50 milioni possono usufruire della predetta sospensione se la riduzione di fatturato e corrispettivi di marzo e aprile 2020 è almeno pari al 50% rispetto a quelli del mese di marzo e aprile 2019.
SOGGETTI CON INIZIO ATTIVITÀ DALL’1.4.2019
La sospensione dei versamenti “in autoliquidazione” in scadenza nei mesi di aprile e maggio 2020 relativi ai medesi tributi e contributi opera altresì a favore dei soggetti: esercenti attività d’impresa e lavoro autonomo con domicilio fiscale o sede legale o operativa in Italia che hanno iniziato l’attività dall’1.4.2019, senza alcuna verifica in merito al fatturato della riduzione del fatturato.
I versamenti sospesi sono effettuati, senza sanzioni ed interessi con le medesime scadenze e modalità anzidette.
SOSPENSIONE VERSAMENTI PER SPECIFICI SOGGETTI DELLE FILIERE PIU’ COLPITE
Con riferimento ai soggetti esercenti specifiche attività, individuate dal DL n. 9/2020 , quali imprese turistico-ricettive, agenzie di viaggio e turismo, tour operator, soggetti che gestiscono impianti sportivi, palestre, piscine, teatri, sale da concerto, sale cinematografiche, discoteche, sale da ballo, nightclub, sale gioco e biliardi, ricevitorie del lotto, lotterie, scommesse soggetti che organizzano corsi, fiere ed eventi, attività di ristorazione, gelaterie, pasticcerie, bar e pub, ecc ecc., il Decreto Liquidità prevede che coloro che non rientrano nei parametri stabiliti per fruire della sospensione possono applicare le sospensioni già previste dal decreto Cura Italia.
Pertanto tali soggetti, qualora non soddisfino i requisiti di riduzione del fatturato nei mesi di marzo e aprile, possono beneficiare della precedente sospensione, che ricordiamo, operava per i termini che scadono nel periodo 2.3 – 30.4.2020, e riguardava il versamento delle ritenute alla fonte su redditi di lavoro dipendente e assimilati, i versamenti e adempimenti connessi con i contributi previdenziali e assistenziali e premi INAIL, e il versamento dell’IVA scaduta nel mese di marzo, ossia l’IVA relativa al mese di febbraio e il saldo IVA 2019.
I versamenti oggetto della precedente sospensione dovranno essere effettuati, senza sanzioni ed interessi in unica soluzione entro l’1.6.2020 ovvero in forma rateizzata, fino ad un massimo di 5 rate mensili di pari importo. La prima rata scade l’1.6.2020, la seconda il 30.6.2020 e così via.
SOSPENSIONE RITENUTA ALLA FONTE SOGGETTI CON RICAVI O COMPENSI FINO A 400.000 EURO
A favore dei soggetti con ricavi o compensi non superiori a € 400.000 nel periodo d’imposta precedente (2019) che nel mese di febbraio 2020, e nel mese precedente all’incasso, non hanno sostenuto spese per lavoro dipendente o assimilato, è previsto l’esonero, facoltativo, dalla ritenuta d’acconto per compensi o provvigioni pagati nel periodo 17.3 – 31.5.2020.
Le ritenute d’acconto non operate dal sostituto d’imposta devono essere versate direttamente dal percipiente, senza sanzioni ed interessi in unica soluzione entro il 31.7.2020 (in precedenza, 31.5) ovvero in forma rateizzata fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal 31.7.2020.
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