Legge del commercio, una riforma così così….
L’organizzazione critica il recepimento parziale dei criteri qualitativi di programmazione commerciale e la mancanza dei requisiti professionali anche per il settore extra alimentare.
COMMERCIO IN AREA PUBBLICA, LE NOVITA'
DISTRIBUTORI DI CARBURANTE, COSA CAMBIA
Contrariamente a quanto scritto da alcuni organi di informazione, la Giunta regionale lo scorso 27 dicembre non ha approvato il Testo Unico sul commercio, ma i testi di modifica della legge 24/99 sul commercio in sede fissa, della legge 6/2000 sul commercio ambulante e della legge 13/2003 sui distributori di carburante. Modifiche che – nel momento in cui scriviamo – stanno seguendo l’iter per l’approvazione definitiva da parte del Consiglio regionale. Un percorso complesso, che dovrebbe concludersi realisticamente entro metà/fine febbraio: per cui l’articolato attuale è suscettibile di modifiche e per questo Confcommercio sta lavorando, a completamento del serrato lavoro di confronto che c’è stato in questi mesi, peraltro reso complicato dal fatto che la Regione ha aspettato “l’ultimo minuto” per licenziare gli atti, dando così alle controparti pochissimo tempo per fare una analisi dettagliata e produrre le opportune osservazioni.
Solo una volta approvate dall’Assemblea di Palazzo Cesaroni le rispettive modifiche, le leggi sopra citate confluiranno nel Testo Unico sul Commercio, a cui si comincerà a lavorare nel 2013 e che di per sé ha solo una funzione di riorganizzazione, di mera raccolta organica delle normative sul commercio, senza poterle modificare. Il primo semestre di quest’anno sarà invece una sorta di “semestre bianco”, in cui non potranno essere approvate nuove normative da inserire nel Testo Unico, ma che sarà dedicato solo ad un lavoro di “ripulitura” e di collatio delle normative esistenti.
Queste precisazioni sono importanti perché a livello divulgativo c’è stato un eccesso di semplificazione e più di una inesattezza nel riportare lo stato dell’arte.
Vediamo ora nel dettaglio le novità più significative approvate dalla Giunta regionale per ognuna delle leggi in questione, e qual è rispetto ad esse la posizione di Confcommercio a tutela delle imprese.
Modificazioni ed integrazioni alla L. R. 24/99 – Commercio in sede fissa
I RISULTATI OTTENUTI:
– Semplificazione delle procedure e della modulistica.
– E’ rimasta la previsione della autorizzazione da parte del Comune per le superfici da 601 a 1000 mq o da 901 a 1500 mq (M2) sulla base del numero degli abitanti, a dispetto della spinta completamente liberalizzatoria derivante dal Governo Monti. Infatti per aprire un’attività in sede fissa con una superficie fino a 600 o fino 900 mq (cosiddetta M1), rispettivamente nei comuni con popolazione inferiori o superiore a 10.000 abitanti, con la riforma è sufficiente la Scia (Segnalazione certificata di inizio attività), da presentare al Suape (Sportello Unico per le Attività Produttive e l’Edilizia) ubicato presso i Comuni.
– E’ stato mantenuta la previsione del parere della Conferenza di Servizi per l’autorizzazione delle superfici dai 1501 mq in su (M3, G1, G2).
– Elemento assolutamente positivo è il pieno recepimento da parte della Regione di una nostra specifica richiesta relativa all’atto di programmazione triennale sul commercio cui da oggi la Giunta dovrà provvedere con aggiornamenti su base annuale. Attraverso questo strumento, analogamente a quanto avviene per il manifatturiero e il turismo, la Regione insieme alle parti sociali valuterà di volta in volta le strategie da adottare per il rilancio e lo sviluppo del settore mettendo al servizio di questi indirizzi le specifiche risorse destinate al comparto.
– Viene ribadito che i Comuni, a dispetto di quanto fatto fino ad oggi, devono dotarsi di uno specifico atto di programmazione commerciale che sarà informato ai criteri contenuti nell’emanando regolamento regionale: la buona notizia è che in essi bisognerà dare particolare attenzione alla promozione dei centri commerciali
– Il testo approvato dalla Giunta regionale accoglie totalmente una richiesta Confcommercio – che in materia aveva presentato anni fa uno specifico disegno di legge – quando prevede un apposito riconoscimento e “certificazione” per i negozi storici, ovvero attività commerciali ad alto valore artistico, architettonico e ambientale che la Regione intende valorizzare.
– Rimane il divieto delle vendite promozionali nei 30 giorni antecedenti i saldi, salvo atto in deroga della Giunta Regionale in caso di calamità o di eventi straordinari
– Viene riformulata la composizione e le modalità operative dell’Osservatorio del commercio, disciplinato da un apposito regolamento
– Viene introdotta , sempre su nostra richiesta, l’Agenzia per le Imprese, con funzione di trait d’union nei rapporti tra imprese ed istituzioni e di “facilitatore“ negli adempimenti.
– Viene inserito direttamente nel testo della legge modificata il criterio delle “aree sature” dal punto di vista della congestione infrastrutturale (ovvero aree in cui le emissioni inquinanti, il livello del traffico e tutti gli altro elementi riconducibili al concetto di impatto ambientale valgono come elemento di opposizione alla libertà di apertura di insediamenti commerciali).
– Viene introdotto il coordinamento tra la Scia amministrativa e quella urbanistica.
QUELLO CHE NON CI SODDISFA
– La modifica della legge 24 non soddisfa invece laddove ha recepito solo parzialmente nell’articolato i criteri di programmazione commerciale sui quali tanto l’organizzazione aveva lavorato ed insistito in occasione del recepimento a livello regionale della Direttiva servizi. In particolare non sono ancora stati accolti i criteri qualitativi relativi, ad esempio, agli aspetti di risparmio energetico, di impatto acustico ed ambientale, di raccolta differenziata etc., che Confcommercio avrebbe voluto come dirimenti nel valutare le richieste di autorizzazione per le superfici commerciali oltre i 1500 mq (M3, G1,G2). Tutto viene rimesso ad un emanando regolamento privo di un termine certo per la Giunta. Su questo aspetto l’organizzazione ha cercato di apportare correttivi.
– Note dolenti anche sulla implementazione e valorizzazione delle competenze e della professionalizzazione degli imprenditori. Infatti la formazione rimane una condizione pregiudiziale all’avvio dell’attività con somministrazione e vendita di alimenti e bevande, per cui chi apre dovrà aver sostenuto un corso professionalizzante (in mancanza di requisiti di precedente esperienza – avere esercitato attività d’impresa nel settore, anche come dipendente, per almeno due anni, anche non continuativi – o di idonei titoli di studio). I corsi andranno riformulati e questo consentirà di portare gli opportuni aggiustamenti in termini di contenuti. Ma Confcommercio avrebbe voluto una formazione obbligatoria anche per l’accesso all’attività nel settore extra-alimentare, come deterrente al fenomeno sempre più drammatico della “fragilità” di tante imprese, che cessano l’attività a breve distanza di tempo dall’apertura. Non aver accolto questa istanza è una occasione persa per la professionalizzazione del settore e per la tutela del consumatore.
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