Legge di Bilancio 2018, le misure più importanti per le imprese | Confcommercio

Legge di Bilancio 2018, le misure più importanti per le imprese

La legge di Bilancio 2018 contiene diverse misure che le imprese devono conoscere. Ecco un quadro delle più importanti.
INFO: Responsabile Fiscale Seac Confcommercio Umbria, Nicoletta Censi, Tel. 075.506711 - 
n.censi@confcommercio.umbria.it
mercoledì 17 Gennaio 2018 | iconCONDIVIDI iconSTAMPA

Nessun incremento per le aliquote Iva

Per l’anno 2018 rimangono invariate le aliquote Iva del 22% e del 10%, rinviandosi così l’eventuale aumento alle successive annualità, fatto salvo l’eventuale reperimento delle necessarie risorse per la copertura.

Interventi di riqualificazione energetica

Proroga del termine al 31 dicembre 2018 con mantenimento della misura del 65%
Differito al 31 dicembre 2018 il termine per fruire della detrazione per tutti gli interventi di riqualificazione energetica al 65% con esclusione delle fattispecie oltre specificate.

Nuove ipotesi di bonus al 65% fino al 31 dicembre 2018
Prevista la specifica detrazione al 65% anche per i seguenti interventi:

  • acquisto e posa in opera di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti, che conducano a un risparmio di energia primaria di almeno il 20% (tetto massimo detrazione 100.000 euro);
  • sostituzione dell’impianto di climatizzazione invernale con impianti dotati di apparecchi ibridi, con pompa di calore integrata alla caldaia a condensazione, assemblati in fabbrica ed espressamente concepiti dal fabbricante per funzionare in abbinamento tra loro;
  • acquisto e posa in opera di generatori di aria calda a condensazione;
  • sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaia a condensazione con efficienza almeno pari alla classe “A” secondo le specifiche del Regolamento UE 811/2013, unitamente alla installazione di sistemi di termoregolazione evoluti (classi V, VI, VIII della Comunicazione della Commissione UE 2014/207/02).

Proroga del termine al 31 dicembre 2018 con riduzione della misura al 50%
Godono della detrazione nella misura ridotta del 50%, i seguenti interventi:

  • acquisto e posa in opera di finestre e infissi;
  • acquisto e posa in opera di schermature solari;
  • acquisto e posa in opera di impianti di climatizzazione invernale dotati di generatore di calore alimentati da biomasse combustibili (con importo massimo della detrazione fissato a 30.000 euro);
  • sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaia a condensazione con efficienza almeno pari alla classe “A” secondo le specifiche del Regolamento UE 811/2013.

Interventi di recupero edilizio e sisma bonus

Proroga detrazione su spese per recupero del patrimonio edilizio
Si proroga, al 31 dicembre 2018, il termine per la fruizione della detrazione del 50% per le spese legate agli interventi di recupero del patrimonio edilizio, con importo massimo di 96.000 euro.

Credito di imposta nel settore della vendita di libri al dettaglio

Previsto un credito di imposta, a decorrere dall’anno 2018, in favore degli esercenti di attività commerciali che operano nel settore della vendita di libri al dettaglio in esercizi specializzati con codice ATECO principale 4761.
Il credito di imposta è riconosciuto è parametrato agli importi pagati quali IMU, TASI e TARI, con riferimento ai locali dove si svolge la medesima attività di vendita di libri al dettaglio, nonché alle eventuali spese di locazione.
Il credito di imposta è stabilito nella misura massima di 20.000 euro (“de minimis”) per gli esercenti di librerie che non risultano ricomprese in gruppi editoriali dagli stessi direttamente gestite e di 10.000 euro per gli altri esercenti.
Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell’IRAP ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione, presentando il modello F24, esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, pena lo scarto dell’operazione di versamento, secondo modalità e termini che saranno definiti con provvedimento del Direttore della medesima Agenzia.
Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, saranno stabilite le disposizioni applicative della misura anche con riferimento al monitoraggio ed al rispetto dei limiti di spesa ivi previsti.
E’ stata estesa la possibilità di usufruire del credito di imposta anche agli esercenti che effettuano la vendita al dettaglio di libri di seconda mano.

Bonus mobili ed elettrodomestici

Si dispone la proroga al 31 dicembre 2018 della detrazione al 50% per le spese relative all’acquisto di mobili e di elettrodomestici di classe non inferiore ad A+ (A per i forni). Tale detrazione spetta solo in connessione agli interventi di ristrutturazione edilizia iniziati a decorrere dal 1° gennaio 2017.

Credito d’imposta per le spese di formazione 4.0

E’ previsto a favore di tutte le imprese che effettuano spese in attività di formazione – indipendentemente dalla loro forma giuridica, dal settore economico in cui operano nonché dal regime contabile adottato – un credito d’imposta del 40% delle spese relative al solo costo aziendale del personale dipendente per il periodo in cui viene occupato in attività di formazione a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.
Il credito d’imposta è riconosciuto, fino ad un importo massimo annuale di euro 300.000 per ciascun beneficiario, per le sole attività di formazione riguardanti l’acquisizione e/o consolidamento delle conoscenze delle tecnologie previste dal Piano Nazionale Impresa 4.0., e a condizione che siano pattuite attraverso contratti collettivi aziendali o territoriali.
È esclusa dall’agevolazione in esame l’attività di formazione ordinaria o periodica, organizzata dall’impresa per conformarsi alla normativa vigente in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro, di protezione dell’ambiente e ad ogni altra normativa obbligatoria in materia di formazione.
Il credito d’imposta, che dovrà essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui sono state sostenute le spese, non concorre alla formazione del reddito e della base imponibile dell’IRAP.
Il credito potrà essere utilizzato esclusivamente in compensazione.
Ai fini dell’ammissibilità al credito di imposta, i costi dovranno essere certificati dal soggetto incaricato della revisione legale o da un professionista iscritto nel Registro dei revisori legali. Tale certificazione deve essere allegata al bilancio. Le imprese non soggette a revisione legale dei conti devono comunque avvalersi della certificazione di un revisore legale dei conti o di una società di revisione legale dei conti.
Con apposito decreto del Ministro dello Sviluppo Economico saranno adottate le disposizioni applicative necessarie, nonché le modalità di verifica e controllo dell’effettività delle spese sostenute, le cause di decadenza e revoca del beneficio, le modalità di restituzione del credito d’imposta di cui l’impresa ha fruito indebitamente.

Maxi bollette per contratti di fornitura

Si introducono disposizioni a tutela dei consumatori in materia di fatturazione a conguaglio per l’erogazione di energia elettrica, gas e servizi idrici. In particolare, nei contratti di fornitura relativi a tali servizi, si introduce un termine di prescrizione pari a 2 anni del diritto al pagamento del corrispettivo.

Bonus verde al 36%

Introdotta una nuova detrazione Irpef del 36%, su una spesa massima di 5.000 euro per unità immobiliari a uso abitativo e pertinenze (esistenti) sulle quali siano stati realizzati:

  • interventi di sistemazione a verde di aree private scoperte, recinzioni, impianti di irrigazione e pozzi;
  • coperture a verde e giardini pensili;
  • spese di progettazione e manutenzione connesse all’esecuzione di tali interventi.

La detrazione è estesa anche agli intervento realizzati su parti comuni condominiali, fino a un importo massimo di 5.000 euro per ciascuna unità immobiliare a uso abitativo che compone il condominio.
Il pagamento deve essere eseguito con metodologie tracciate.
La ripartizione del beneficio è decennale.

Bonus riqualificazione alberghi

Si estende il credito d’imposta per la riqualificazione delle strutture che prestano cure termali, per la realizzazione di piscine termali e per l’acquisizione di attrezzature e apparecchiature necessarie per lo svolgimento delle attività termali.
Il bonus è pari al 30% delle spese sostenute, sino a un massimo di 200.000 euro.

Detrazione studenti fuori sede

Sono riviste le condizioni per fruire della detrazione per le spese per canoni di locazione di studenti universitari fuori sede.

Disposizione a regime (inalterata)
Si riconosce il bonus del 19% per le spese per canoni sostenute per studenti iscritti a un corso di laurea presso una Università ubicata in un Comune diverso da quello di residenza, distante da quest’ultimo almeno 100 Km e comunque in una Provincia diversa, per unità immobiliari situate nello stesso Comune in cui ha sede l’Università o in Comuni limitrofi, per un importo non superiore a 2.633 euro.

Disposizione in deroga (limitata per il 2017 e 2018)
Si riconosce il bonus del 19% agli studenti iscritti a un corso di laurea presso un ateneo:
distante almeno 100 Km dal Comune di residenza, anche all’interno della stessa Provincia;
distante almeno 50 Km dal Comune di residenza, anche all’interno della stessa Provincia, se ubicato in zona montana o disagiata.

Incentivi al trasporto pubblico: detrazione per abbonamenti

È concessa la detrazione al 19% per la spesa per l’acquisto di abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale per un importo non superiore a 250 euro.

Proroga maxi ammortamento al 30%

È prorogato il beneficio del maxi ammortamento imprese e lavoratori autonomi che investono in beni materiali strumentali nuovi nel periodo dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018 (ovvero 30 giugno 2019, se l’investimento è avviato nel 2018 con versamento di un acconto almeno in misura pari al 20% del costo di acquisizione).
Il costo di acquisto da dedurre (extra contabilmente) è maggiorato del 30% e non più del 40%; non vi è alcuna rilevanza del costo maggiorato ai fini degli studi di settore.
Beni esclusi:

  • tutti i veicoli e gli altri mezzi di trasporto di cui all’articolo 164, comma 1, Tuir;
  • i beni strumentali materiali con coefficiente di ammortamento inferiore al 6,5%;
  • fabbricati e costruzioni;
  • beni compresi in particolari gruppi.

Proroga iper ammortamento

Deduzione del costo maggiorata del 150% (beni materiali interconnessi)
Viene prorogata l’agevolazione dell’iper ammortamento (per beni ex Tabella A, Legge di Bilancio 2017, interconnessi) fino al 31 dicembre 2018, ovvero 31 dicembre 2019 a condizione che entro il precedente anno sia accettato l’ordine e pagati acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisto del bene.

Bonus acquisto prodotti in plastica riciclata

Si riconosce un credito d’imposta del 36% (per gli anni 2018-2020) alle imprese che acquistano prodotti realizzati con materiali derivati da plastiche miste provenienti dalla raccolta differenziata degli imballaggi o da selezioni di rifiuti urbani residui.
Il credito d’imposta è riconosciuto fino a un importo massimo annuale di 20.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite massimo complessivo di 1 milione di euro annui per ciascuno degli anni dal 2019 al 2021.

Deduzione Irap lavoratori stagionali

Si prevede, per l’anno 2018, la piena deducibilità ai fini Irap del costo dei lavoratori stagionali impiegati per almeno 120 giorni per 2 periodi di imposta, a decorrere dal secondo contratto stipulato con lo stesso datore di lavoro nell’arco temporale di 2 anni a partire dalla data di cessazione del precedente contratto. La deduzione, a regime, è invece pari al 70% del costo.

Bonus Renzi 80 euro

Si elevano le soglie reddituali a scaglioni (da 24.000 a 24.600 e dal 26.000 a 26.600) per l’accesso al c.d. bonus 80 euro, ferma restando la misura del credito, pari a 960 euro annui. Le modifiche interessano l’articolo 13, comma 1-bis, Tuir.

Reddito figli a carico di età non superiore 24 anni

Integrando l’articolo 12, comma 2, Tuir, si eleva, a partire dal 1° gennaio 2019, da 2.840,51 a 4.000 euro, il limite di reddito complessivo per essere considerati fiscalmente a carico, limitatamente ai figli di età non superiore a 24 anni.

Regime fiscale attività di enoturismo

L’attività di “enoturismo” si estrinseca in tutte le attività di conoscenza del vino espletate nel luogo di produzione, le visite nei luoghi di coltura, di produzione o di esposizione degli strumenti utili alla coltivazione della vite, la degustazione e la commercializzazione delle produzioni vinicole aziendali, anche in abbinamento ad alimenti, le iniziative a carattere didattico e ricreativo nell’ambito delle cantine.
Per tali attività, come per l’agriturismo, si applica un meccanismo forfetario di tassazione:

  • ai fini delle imposte sui redditi, con una redditività del 25%;
  • e ai fini dell’Iva, con una percentuale del 50% (sia pure solo per i produttori agricoli che svolgono la loro attività all’interno di un’azienda agricola, silvicola o ittica).

Si demanda a un D.M., d’intesa con la Conferenza Stato-Regioni, il compito di definire le linee guida e gli indirizzi in merito ai requisiti e agli standard minimi di qualità per esercizio dell’attività enoturistica, facendo particolare riferimento alle produzioni vitivinicole del territorio.
L’attività enoturistica potrà essere esercitata previa presentazione al Comune di competenza della segnalazione certificata di inizio attività (Scia) in conformità alle normative regionali, sulla base dei requisiti e degli standard disciplinati come sopra.

Bonus strumenti musicali

Si proroga di un anno la disposizione della Legge di Bilancio 2017 che ha introdotto un credito d’imposta del 65% (per un massimo di 2.500 euro), per l’acquisto di uno strumento musicale nuovo nel limite complessivo di 15 milioni di euro (ridotto a 10 milioni per il 2018).
Lo strumento musicale acquistato deve essere coerente con il corso di studi frequentato.

Detrazione polizze per calamità naturali

È prevista la detrazione del 19% per i premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di eventi calamitosi stipulate relativamente a unità immobiliari a uso abitativo.
Le disposizioni si applicano solo alle polizze stipulate a decorrere dal 1° gennaio 2018.

Fatturazione elettronica

Le disposizioni prevedono, a decorrere dal 1° gennaio 2019 (salvo alcune eccezioni), l’introduzione della fatturazione elettronica obbligatoria nell’ambito dei rapporti tra privati (modifica alla disciplina contenuta nel D.Lgs. 127/2015) e, contestualmente, l’eliminazione delle comunicazioni dei dati delle fatture (cosiddetto spesometro).

Obbligo generalizzato dal 2019
A decorrere dal 1° gennaio 2019, nell’ambito dei rapporti fra privati (B2B), per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti, stabiliti o identificati nel territorio dello Stato, e per le relative variazioni, in sostituzione del previgente regime opzionale, è prevista esclusivamente l’emissione di fatture elettroniche attraverso il Sistema di Interscambio.
Rientrano nell’obbligo anche le operazioni verso privati, ferme restando le casistiche di esonero dall’obbligo di emissione della fattura; in tal caso, le fatture sono messe a disposizione in formato elettronico dall’Agenzia delle entrate, fermo restando l’obbligo di rilascio di un documento in formato analogico da parte dell’emittente (il privato può rinunciare alla consegna del documento).
Sono, invece, espressamente esonerati dal predetto obbligo coloro che rientrano nel regime forfetario agevolato o che continuano ad applicare il regime fiscale di vantaggio.
In caso di violazione dell’obbligo di fatturazione elettronica la fattura si considera non emessa e sono previste sanzioni pecuniarie.

Fatture per operazioni da e verso l’estero
Si prevede inoltre la trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate dei dati relativi alle cessioni di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti in Italia, salvo quelle per le quali è stata emessa una bolletta doganale e quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche.
La trasmissione va effettuata entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello della data del documento emesso, ovvero a quello della data di ricezione per i documenti pervenuti.
In caso di omissioni o errori, si applica una sanzione di 2 euro per fattura, con il massimo di 1.000 euro per trimestre.
La sanzione viene ridotta al 50% se la trasmissione avviene entro i 15 giorni successivi alla scadenza, ovvero entro tale termine è approntata la correzione.
Non si applica il cumulo giuridico.

Conservazione elettronica
Per i documenti trasmessi tramite il sistema di interscambio, risultano assolti gli obblighi di conservazione elettronica; tempi e modalità saranno rese note con apposito provvedimento.

Fatturazione elettronica per cessioni di carburanti e subappalti pubblici dal 1° luglio 2018
L’obbligo di emissione della fattura elettronica si applica già dal 1° luglio 2018 per:

  • cessioni di benzina e gasolio per motori;
  • prestazioni rese da subappaltatori e subcontraenti della filiera di imprese (insieme dei soggetti che, ai sensi dell’articolo 3, L. 136/2010, intervengono nel ciclo di realizzazione del contratto), nel caso di appalto di lavori, servizi o forniture stipulato da una P.A..

Le informazioni elettroniche saranno utilizzate dall’Amministrazione finanziaria e giudiziaria per i rispettivi compiti istituzionali.

Semplificazioni amministrative e contabili
Ai lavoratori autonomi, ai semplificati e ai soggetti che hanno esercitato l’opzione per la memorizzazione elettronica dei dati e la trasmissione telematica delle fatture e dei corrispettivi, l’Agenzia delle entrate metterà a disposizione:

  • i dati per le liquidazioni periodiche;
  • una bozza di dichiarazione annuale Iva;
  • una bozza di dichiarazione dei redditi;
  • le bozze dei modelli F24.

Inoltre, non si avrà più obbligo di tenuta dei libri Iva.

Escluso il contante per le retribuzioni

Si introducono limitazioni alle forme di pagamento delle retribuzioni del personale dipendente.
Queste, infatti, a decorrere dal 1° luglio 2018, dovranno essere corrisposte esclusivamente con metodi tracciati (bonifico, strumenti di pagamento elettronici, pagamento in contanti presso lo sportello bancario con apposito mandato di pagamento su conto di tesoreria, assegno consegnato al dipendente o a un familiare in caso di impedimento) e concerne i rapporti di lavoro dipendente, di collaborazione coordinata e continuativa nonché i contratti di lavoro instaurati in qualsiasi forma dalle cooperative con i propri soci, con esclusione dei rapporti instaurati con le P.A. e di quelli inerenti ai servizi familiari e domestici.
La firma apposta dal lavoratore sulla busta paga non costituisce prova di avvenuto pagamento.
Per la violazione, si applica al datore di lavoro una sanzione amministrativa da 1.000 a 5.000 euro.

Differimento degli Isa al 2018

Si proroga la decorrenza della disciplina degli indici sintetici di affidabilità fiscale al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2018.
In tal modo, si evitano disparità di trattamento tra soggetti che applicano gli studi di settore e altri che applicano gli Isa sul medesimo periodo di imposta.

Calendario adempimenti fiscali

Sono introdotte disposizioni che hanno la finalità di evitare il sovrapporsi di adempimenti; le stesse rimangono in vigore per gli anni in cui è vigente l’obbligo di trasmissione dei dati delle fatture emesse e ricevute (cosiddetto spesometro).

Termine invio spesometro 2° trimestre
La scadenza slitta dal 16 al 30 settembre.

Termine trasmissione delle dichiarazioni del redditi e Irap
La scadenza slitta dal 30 settembre al 31 ottobre.

Termini di presentazione della dichiarazione dei sostituti di imposta
Si modificano i termini di presentazione delle dichiarazioni dei sostituti di imposta e di invio telematico delle certificazioni uniche come segue:

  • modello 770: al 31 ottobre di ogni anno, anziché 31 luglio;
  • trasmissione telematica delle CU relative a redditi esenti o non ricompresi nella dichiarazione precompilata: al 31 ottobre.

Termini per assistenza fiscale
SI modificano alcune scadenze in tema di assistenza fiscale, contenute nel D.M. 164/1999.
In particolare si prevede:

  • termine per la presentazione della dichiarazione a un Caf-dipendenti: prorogato dal 7 luglio al 23 luglio;
  • termine per la conclusione delle attività dei Caf dipendenti e professionisti abilitati (comunicare all’Agenzia delle entrate il risultato finale delle dichiarazioni; consegnare al contribuente copia della dichiarazione e il prospetto di liquidazione; trasmettere all’Agenzia delle entrate le dichiarazioni predisposte):
  • entro il 29 giugno: per le dichiarazioni presentate dal contribuente entro il 22 giugno; 
  • entro il 7 luglio: per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 23 al 30 giugno; 
  • entro il 23 luglio: per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 1° al 23 luglio.

Con una modifica di coordinamento si ribadisce che le eventuali dichiarazioni integrative devono essere trasmesse all’Agenzia delle entrate entro il 10 novembre.

Errata applicazione aliquota Iva: modifica delle sanzioni

Modificando il contenuto dell’articolo 6, comma 6, D.Lgs. 471/1997, si introduce una sanzione amministrativa compresa fra 250 e 10.000 euro per il cessionario o committente in caso di applicazione dell’imposta in misura superiore a quella effettiva, erroneamente assolta dal cedente o prestatore, fermo restando il diritto del medesimo cessionario o committente alla detrazione. La restituzione dell’imposta è esclusa se il versamento è avvenuto in un contesto di frode fiscale.

Pagamenti Pubblica Amministrazione

Le P.A. che eseguono pagamenti ai contribuenti di importo superiore a 5.000 euro (in precedenza 10.000 euro) hanno l’obbligo di verificare l’assenza di pendenze (cartelle esattoriali scadute e non pagate) in capo ai medesimi, sempre per importi superiori a 5.000 euro.
In caso di inadempimento, la P.A. sospende, per i 60 giorni successivi (in precedenza 30 giorni), il pagamento delle somme dovute, sino a concorrenza del debito pendente.
Le disposizioni si applicano a decorrere dal 1° marzo 2018.

Sospensione compensazioni modello F24

Si prevede che l’Agenzia delle entrate possa sospendere, sino a 30 giorni, l’esecuzione delle deleghe di pagamento che contengano compensazioni, ove si evidenzino profili di rischio che richiedano l’effettuazione di un controllo.
Il versamento in compensazione:

  • si considera correttamente eseguito alla data di originaria presentazione della delega, qualora i riscontri diano esito positivo, circostanza che si può evincere anche con il decorso dei 30 giorni senza diversa comunicazione;
  • si considera come non effettuato, in caso contrario.

È prevedibile che siano considerate posizioni a rischio:

  • gli utilizzi di un credito da parte di un soggetto diverso dal titolare;
  • la compensazione di crediti riferiti ad annualità di molto anteriori al momento di presentazione della delega;
  • le compensazioni effettuate per l’estinzione di debiti iscritti a ruolo.

Con apposito provvedimento dell’Agenzia delle entrate saranno comunque stabiliti i criteri e le modalità di attuazione della disposizione.

Modifiche alle regole di deduzione interessi passivi

Modificando le regole di determinazione del Rol, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016, si prevede l’esclusione dei dividendi relativi a partecipazioni detenute in società non residenti che risultino controllate ai sensi dell’articolo 2359, comma 1, numero 1, cod. civ..

Rivalutazione terreni e partecipazioni

Riaperta la possibilità di rivalutazione delle quote di partecipazione (non negoziate in mercati regolamentati) e dei terreni (edificabili e non), mediante il pagamento di un’imposta sostitutiva dell’8%.
I riferimenti sono quelli canonici:

  • possesso del bene da rivalutare al 1° gennaio 2018;
  • data ultima di giuramento della perizia al 30 giugno 2018;
  • data di scadenza del pagamento della sostitutiva o della prima rata al 30 giugno 2018;
  • possibilità di versamento delle somme in 3 rate annuali, con maggiorazione di interessi.

Tassazione dividendi e capital gains

Capital gain derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate
Viene eliminata qualsiasi differenza di tassazione delle plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate e non qualificate, portando entrambe le fattispecie reddituali a scontare una imposizione fissa del 26%.
Conseguentemente, nella dichiarazione dei redditi:

  • non vi sarà più necessità di distinguere le differenti fattispecie;
  • si potranno sommare algebricamente tra loro plusvalenze e minusvalenze di entrambe le “famiglie”.

Le nuove disposizioni riguardano i redditi diversi realizzati a decorrere dal 1° gennaio 2019, senza che sia stata prevista alcuna disposizione transitoria.

Tassazione dei dividendi e proventi assimilati
I dividendi e le remunerazioni derivanti da contratti di associazione in partecipazione sono assoggettati a una ritenuta alla fonte a titolo definitivo del 26%, a prescindere dalla qualificazione della partecipazione o dell’apporto all’associazione in partecipazione.
Le nuove disposizioni sono applicabili ai redditi di capitale percepiti a decorrere dal 1° gennaio 2018.
Tuttavia:

  • alle distribuzioni di utili derivanti da partecipazioni qualificate in soggetti Ires;
  • formatesi con utili prodotti fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2017;
  • deliberate dal 2018 al 2022

rimane applicabile la disciplina previgente, così come da ultimo innovata con D.M. 26 maggio 2017.

Differimento IRI

Si prevede che il primo anno di applicazione dell’Iri slitti dal 2017 al 2018.
La disposizione non ha previsto alcuna clausola di salvaguardia per coloro che avessero ipotizzato di adottare il regime già dal 2017, riducendo contestualmente gli acconti ai fini Irpef.
Si dovrebbe escludere l’applicabilità di sanzioni.

Proroga fattura elettronica per Tax Free Shopping

Viene posticipata al 1° settembre 2018 la decorrenza dell’obbligo di emissione elettronica delle fatture per gli acquisti di beni del valore complessivo, al lordo dell’Iva, superiore a 155 euro destinati all’uso personale o familiare, da trasportarsi nei bagagli personali fuori del territorio doganale dell’Unione Europea.

Canone Rai per uso privato

Estesa al 2018 la riduzione a 90 euro del canone di abbonamento Rai per uso privato.

LuL telematico: differimento del termine

Si differisce al 1° gennaio 2019, la decorrenza dell’obbligo della modalità telematica per la tenuta del Libro unico del Lavoro.