Legge di stabilità 2014 inizia l’iter di discussione e approvazione
Il ddl "Legge di stabilità 2014" (Finanziaria 2014) contenente alcune novità di natura fiscale, in vigore generalmente dal 2014 inizia l’iter parlamentare in vista dell’approvazione definitiva
AUMENTO DETRAZIONE IRPEF LAVORO DIPENDENTE
Sono state riviste e rimodulate le detrazioni irpef per il lavoro dipendente che porteranno una media di 10-15 € al mese in più in busta paga
DEDUZIONE IRAP PER INCREMENTO BASE OCCUPAZIONALE
Dal periodo d’imposta in corso al 31.12.2014 (2014 per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare) è prevista una “nuova” deduzione IRAP del costo del personale assunto con contratto a tempo indeterminato che costituisce incremento della base occupazionale rispetto al personale mediamente occupato nel periodo d’imposta precedente. La deduzione spetta fino a € 15.000 per ciascun nuovo dipendente assunto ed è, in ogni caso, limitata all’incremento complessivo del costo del personale di cui alla voce B.9 e B.14 del Conto economico per il periodo d’imposta in cui è avvenuta l’assunzione e per i 2 successivi. La nuova deduzione che consente un risparmio di imposta IRAP è cumulabile con le deduzioni già previste per i dipendenti in forza dell’azienda a tempo indeterminato, apprendisti, disabili ecc. di conseguenza i soggetti che fruiscono del c.d. cuneo fiscale possono altresì beneficiare della deduzione per l’incremento della base occupazionale.
DEDUZIONE ACE (aiuto alla crescita economica) E INCREMENTO ALIQUOTA
È aumentata la misura dell’aliquota applicabile all’incremento di capitale proprio per le società di capitali e al patrimonio netto risultante alla fine dell’esercizio per imprese individuali e società di persone, ai fini della determinazione del rendimento nozionale, ossia della c.d. deduzione ACE che consente di risparmiare sulle imposte dirette. In particolare, l’aliquota del 3% applicabile fino al 2013 è così incrementata: 4% per il 2014; 4,5% per il 201; 4,75% per il 2016.
DETRAZIONE INTERVENTI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA
Prorogata ulteriormente la detrazione IRPEF / IRES relativamente ai lavori di riqualificazione energetica nella misura del: 65% per le spese sostenute nel periodo 6.6.2013 – 31.12.2014 (anziché 31.12.2013); 50% per le spese sostenute dall’1.1 al 31.12.2015. Relativamente agli interventi su parti comuni condominiali o che interessano tutte le unità immobiliari di cui si compone il condominio la detrazione spetta nella misura del 65% con riferimento alle spese sostenute nel periodo 6.6.2013 – 30.6.2015 (anziché 30.6.2014) e del 50% per le spese sostenute dall’1.7.2015 al 30.6.2016.
DETRAZIONE INTERVENTI RECUPERO PATRIMONIO EDILIZIO
Prorogata ulteriormente la detrazione IRPEF, con il tetto massimo di € 96.000, per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio nella misura del: 50% per le spese sostenute nel periodo 26.6.2012 – 31.12.2014 (anziché 31.12.2013); 40% per le spese sostenute dall’1.1 al 31.12.2015. Dal 2016 la detrazione spetterà nella misura prevista a regime, pari al 36%, con il limite di spesa di € 48.000.
Detrazione zone sismiche: è stato stabilito che le spese relative agli interventi finalizzati all’adozione di misure antisismiche, attivate dal 5.8.2013 su edifici ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2) ex OPCM 20.3.2003, n. 3274, riferite a costruzioni adibite ad abitazione principale o ad attività produttive, spetta nella misura del: 65% per le spese sostenute nel periodo 6.6.2013 – 31.12.2014 (anziché 31.12.2013); 50% per le spese sostenute dall’1.1 al 31.12.2015.
DETRAZIONE PER L’ACQUISTO DI MOBILI / ELETTRODOMESTICI
È prorogata dal 31.12.2013 al 31.12.2014 la detrazione IRPEF, riconosciuta ai soggetti che usufruiscono della detrazione per interventi di recupero del patrimonio edilizio, per le spese sostenute per l’acquisto di mobili finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione nonché di grandi elettrodomestici rientranti nella categoria A+ (A per i forni). L’agevolazione spetta dunque per le spese sostenute dal 6.6.2013 al 31.12.2014 ed è calcolata su un ammontare non superiore a € 10.000.
RIVALUTAZIONE BENI D’IMPRESA E PARTECIPAZIONI
È “riproposta” la rivalutazione dei beni d’impresa e delle partecipazioni risultanti dal bilancio chiuso al 31.12.2012, riservata ai soggetti che non adottano i principi contabili internazionali (IAS). La rivalutazione va effettuata nel bilancio 2013 e deve riguardare tutti i beni appartenenti alla stessa categoria omogenea. Il saldo attivo di rivalutazione va imputato al capitale o in un’apposita riserva che ai fini fiscali è considerata in sospensione d’imposta. È possibile provvedere all’affrancamento, anche parziale, di tale riserva mediante il pagamento di un’imposta sostitutiva dei redditi e dell’IRAP in misura pari al 10%. Il maggior valore dei beni è riconosciuto ai fini fiscali (redditi e IRAP) a partire dal terzo esercizio successivo a quello della rivalutazione (in generale dal 2016) tramite il versamento di un’imposta sostitutiva determinata nelle seguenti misure:
• 16% per i beni ammortizzabili; • 12% per i beni non ammortizzabili.
RIALLINEAMENTO VALORE PARTECIPAZIONI DI CONTROLLO
Sono introdotte a regime le disposizioni che disciplinano la facoltà, per le società di capitali, società di persone ed enti commerciali che hanno iscritto in bilancio una partecipazione di controllo per effetto di un’operazione straordinaria, di procedere al riallineamento del relativo valore mediante il versamento dell’imposta sostitutiva del 16%. La norma era precedentemente limitata alle operazioni effettuate fino al 2011, mentre ora “si applica anche alle operazioni effettuate a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2012”. L’imposta sostitutiva va versata in unica soluzione entro il termine previsto per il saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo d’imposta in cui l’operazione è effettuata; per le operazioni intervenute nel 2012, l’imposta va versata entro il termine previsto per il versamento del saldo delle imposte dovute per il 2013.
COMPENSAZIONE CREDITI D’IMPOSTA SUPERIORI A € 15.000
L’utilizzo in compensazione nel mod. F24 dei crediti IRPEF, IRES, IRAP, ritenute alla fonte, imposte sostitutive per importi superiori a € 15.000 annui richiede l’apposizione del visto di conformità La nuova disposizione è applicabile già ai crediti 2013, utilizzabili nel 2014. In alternativa, per le società di capitali assoggettate al controllo contabile, il visto di conformità può essere sostituito dalla sottoscrizione della dichiarazione dal soggetto che esercita il controllo contabile attestante l’esecuzione dei controlli previsti.
RIORDINO/RIDUZIONE ONERI DETRAIBILI
Entro il 31.1.2014 è prevista l’adozione di specifici provvedimenti finalizzati alla razionalizzazione degli oneri detraibili ai fini IRPEF. La mancata adozione dei predetti provvedimenti comporta che la detrazione IRPEF (del 19% ad esempio, interessi passivi prima casa, spese mediche, spese funebri, premi assicurazione rischio morte, ecc.) spetta nella misura del 18% per il 2013 e del 17% per il 2014.
CONTRASTO RIMBORSI INDEBITI DA MODELLO 730
Con l’intento di contrastare l’erogazione di indebiti rimborsi IRPEF nell’ambito del mod. 730, entro 6 mesi dalla scadenza del termine di trasmissione dei modelli, l’Agenzia delle Entrate procede alla verifica della spettanza delle detrazioni per carichi di famiglia in presenza di un rimborso superiore a € 4.000, anche determinato da eccedenze IRPEF di anni precedenti. La nuova disposizione è applicabile alle dichiarazioni presentate a partire dal 2014.
NUOVO TRIBUTO SUI SERVIZI COMUNALI (TRISE)
È istituito il nuovo Tributo sui servizi comunali, c.d. “TRISE”, articolato nelle seguenti 2 componenti: la prima denominata “TARI”, per la copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e di quelli assimilati avviati allo smaltimento svolto in regime di privativa pubblica; la seconda denominata “TASI”, a fronte della copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili del Comune.
TRISE
Il soggetto attivo del nuovo Tributo è il Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili. Ogni Comune dovrà adottare il regolamento contenente la disciplina in materia di TRISE, con riferimento alle singole componenti (TARI e TASI). In capo ai soggetti passivi è prevista la presentazione della dichiarazione TRISE, utilizzando un apposito modello, entro il 30.6 successivo alla data di inizio del possesso / detenzione dei locali /aree assoggettabili al nuovo Tributo. Ai fini della dichiarazione TARI restano ferme le superfici dichiarate ai fini TARSU / TIA/ TIA2/ TARES. Ai fini della dichiarazione TASI sono applicabili le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione IMU. Il versamento della TRISE va effettuato in 4 rate trimestrali (16.1, 16.4, 16.7 e 16.10) ovvero in unica soluzione entro il 16.6 di ciascun anno, tramite mod. F24, apposito bollettino di c/c/p,ovvero altre modalità di pagamento elettroniche (servizi interbancari). Al Comune è concesso di variare la scadenza ed il numero delle rate di versamento.
TARI
Il presupposto della TARI è il possesso / detenzione di locali o aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Sono escluse le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all’art. 1117, C.c., che non siano detenute o occupate in via esclusiva. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a 6 mesi nel corso dell’anno, la TARI è dovuta soltanto dal possessore del locale / area a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie. La superficie assoggettabile alla TARI è individuata in quella calpestabile. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno sulla base dei criteri determinati dal DPR n. 158/99 ovvero nel rispetto del principio “chi inquina paga” alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia dell’attività svolta nonché al costo del servizio sui rifiuti. Il Comune può prevedere riduzioni / esenzioni tariffarie nel caso di: a) abitazioni con unico occupante; b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo; c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente; d) abitazioni occupate da soggetti che risiedono o abbiano la dimora, per più di 6 mesi all’anno, all’estero; e) fabbricati rurali ad uso abitativo.
TASI
Il presupposto della TASI è il possesso / detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, aree scoperte /edificabili a qualsiasi uso adibiti. Sono escluse dalla TASI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all’art. 1117, C.c., che non siano detenute o occupate in via esclusiva. In caso di occupazione / detenzione temporanea di durata non superiore a 6 mesi nel corso dell’anno, la TASI è dovuta soltanto dal possessore / detentore a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie. La base imponibile della TASI corrisponde a quella prevista ai fini IMU ex art. 13, DL n.201/2011. L’aliquota di base della TASI è pari all’1 ‰. Il Comune potrà con specifica delibera determinare l’aliquota TASI in modo tale che la somma tra la stessa, al netto dell’aliquota di base e dell’aliquota IMU non sia superiore all’aliquota massima prevista dal Legislatore per l’IMU al 31.12.2013. Per il 2014 l’aliquota massima per l’abitazione principale non può superare il 2,5‰; Il comune può anche ridurre l’aliquota fino all’azzeramento. Per l’unità immobiliare occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sulla stessa, sia all’occupante che al titolare del diritto reale corrisponde un’autonoma obbligazione tributaria. In capo all’occupante la TASI è stabilita dal Comune nella misura compresa fra il 10% ed il 30% dell’ammontare complessivo.
IMU
l’IMU dal 2014 è inapplicabile all’abitazione principale (con esclusione A/1, A/8 e A/9)Per le abitazioni principali (ancora) soggette ad IMU continua a trovare applicazione la detrazione di € 200.È stato eliminato il riferimento alla maggiorazione di € 50 per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni residente e dimorante nell’abitazione principale; per le altre tipologie di immobili è confermata l’applicazione dell’IMU. Tuttavia, è stabilita la regola in base alla quale la somma dell’aliquota dell’IMU e della TASI, al netto dell’aliquota base TASI non può superare l’aliquota massima prevista dal Legislatore per l’IMU al 31.12.2013. È prevista, a decorrere dal 2013, la deducibilità dal reddito d’impresa / lavoro autonomo, nella misura del 20%, dell’IMU relativa agli immobili strumentali. L’IMU rimane comunque indeducibile ai fini IRAP.
TASSAZIONE IMMOBILI ABITATIVI NON LOCATI
A decorrere dal 2013, il reddito degli immobili ad uso abitativo non locati situati nello stesso Comune nel quale si trova l’abitazione principale, assoggettati ad IMU, è tassato ai fini IRPEF e relative addizionale nella misura del 50%; non agisce per questi immobili l’effetto sostitutivo dell’IMU che li esentava dall’Irpef e addizionali.
Condividi