Legge di stabilità 2015 principali novità fiscali del disegno di legge presentato dal Governo
Presentiamo in sintesi le principali novità fiscali del disegno di legge di stabilità presentato dal Governo che dovrà essere convertito dal Parlamento ed entrerà in vigore dal 2015.
Bonus 80 Euro a regime
Il credito a favore dei lavoratori dipendenti introdotto nel 2014, noto come “bonus 80 Euro”, è ora previsto a regime. Confermati i soggetti beneficiari: titolari di redditi di lavoro dipendente ed assimilati, quali collaboratori coordinati e continuativi, a progetto e lavori socialmente utili. Confermati anche gli importi spettanti in misura differenziata a seconda del reddito complessivo, fino a 26.000 € annui lordi, nonché le modalità di fruizione e recupero degli stessi da parte del datore di lavoro, tramite compensazione in F24.
Nuova deduzione irap costo del lavoro
Il costo del lavoro a tempo indeterminato diventa interamente deducibile dalla base imponibile Irap.Contestualmente sono abrogate le riduzioni delle aliquote Irap già programmate per il 2014; resta invariata l’aliquota generale del 3,90%, anziché scendere al 3,5%. Resta salvo il calcolo degli acconti 2014 con il metodo previsionale, che tenga conto delle minori aliquote stabilite specificatamente dal previgente DL 66/2014, per gli acconti dell’anno in corso.
Tfr in busta paga
In via sperimentale per i periodi 1/3/2015-30/6/2018 i lavoratori dipendenti del settore privato aventi un rapporto di lavoro di almeno 6 mesi presso il medesimo datore di lavoro possono facoltativamente richiedere di percepire la quota di TFR maturanda qual parte integrativa della retribuzione; la scelta è irrevocabile. La quota di TFR in busta paga è tassata con le regole ordinarie, non è imponibile ai fini previdenziali, non concorre alla determinazione del tetto per calcolare il bonus di 80 €. I datori di lavoro che non intendono utilizzare risorse proprie per corrispondere la quota di TFR in busta paga possono accedere ad un finanziamento assistito da una garanzia rilasciata da uno specifico fondo istituito presso l’INPS. Dovrà essere emanato un apposito Decreto attuativo.
Credito d’imposta ricerca e sviluppo
Il credito d’imposta ricerca e sviluppo già introdotto per il triennio 2014-2016, è ora riconosciuto per gli investimenti effettuati dal 2015 al 2019. Spetta a tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore di attività e dal regime contabile adottato. Le spese agevolate sono in sintesi, quelle che consentono l’acquisizione di nuove conoscenze, e non le mere modifiche ordinarie o periodiche di prodotti, linee di produzione processi e servizi esistenti, ancorché le stesse rappresentino miglioramenti. Il credito ammonta al 25% delle spese sostenute in eccedenza rispetto alla media dei 3 periodi d’imposta precedenti, con un tetto minimo agevolabile di spesa di 30.000 €, ed è fruibile solo in compensazione. Le spese devono essere certificate dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti, dal collegio sindacale, o da professionista iscritto nell’albo dei revisori dei conti.
Patent-box
A favore di società ed enti residenti in paesi con i quali vige un accordo per evitare la doppia imposizione fiscale e con i quali è attivo lo scambio di informazioni fiscali, è introdotto un regime opzionale in base al quale i redditi derivanti da utilizzazione opere dell’ingegno, brevetti e marchi d’impresa, processi e formule giuridicamente tutelabili, concorrono a formare reddito imponibile nella misura del 50%. Tali soggetti devono svolgere attività di ricerca e sviluppo, anche mediante contratti stipulati con Università ed Enti di ricerca o simili, finalizzate alla produzione di detti beni. La disposizione è subordinata all’emanazione di decreti attuativi.
Detrazione lavori di riqualificazione energetica- ristrutturazione edilizia- mobili ed elettrodomestici- e loro ritenuta
La detrazione per il risparmio energetico è riconosciuta nella misura del 65% per le spese sostenute fino al 31/12/2015, è stata dunque prorogata a tutto il 2015.Prorogate anche la detrazione per interventi di recupero del patrimonio edilizio, che è ora riconosciuta nella misura del 50% fino a tutto il 31/12/2015, e la detrazione per acquisto di mobili ed elettrodomestici finalizzati all’arredo di immobili ristrutturati, indipendentemente dall’importo di spese sostenute per la ristrutturazione stessa: 50% della spesa fino a 10.000 euro fino a tutto il 2015.
Per i bonifici riferiti ai pagamenti di fatture che beneficiano delle prime 2 detrazioni (risparmio energetico e ristrutturazioni), la ritenuta d’acconto che banche e poste devono operare all’atto del pagamento passa, per contro, dall’attuale 4% all’8%.
Nuovo regime fiscale forfetario
Viene introdotto dal 2015 un regime forfetario riservato alle persone fisiche imprese e lavoratori autonomi che sostituisce l’attuale regime dei minimi e delle nuove iniziative produttive, che può essere fruito da tutti coloro in possesso dei requisiti e da coloro che intraprendono una nuova attività. L’accesso è consentito a coloro che:
- nell’anno precedente non abbiamo superato o presumano di non superare in caso di inizio attività, una soglia di fatturato differenziato per tipo di attività, da 15.000 a 40.000 €
- abbia sostenuto spese per personale non superiori a € 5.000
- presenti un costo di beni strumentali al 31.12 dell’anno precedente non superiore a 20.000 €
- non si avvalgano di regimi speciali Iva (es. agenzia viaggi)
- siano residenti in Italia o se non residenti vi producano almeno il 75% del reddito
- che non svolgano attività di cessione di fabbricati o terreni edificabili
- che non partecipano a società di persone o di capitali trasparenti o ad associazioni tra professionisti.
I soggetti che aderiscono al nuovo regime:
- sono esonerati dall’applicazione dell’iva e non possono esercitare la detrazione
- non sono soggetti alla ritenuta d’acconto e non sono tenuti ad operarla
- sono esonerati dalla tenuta delle scritture contabili
- non sono soggetti agli studi di settore, dallo spesometro, e dalle comunicazioni black-list
- determinano il reddito applicando ai ricavi un coefficiente di redditività differenziato a seconda dell’attività esercitata che va dal 40 all’80%
- pagano un’imposta sostitutiva del 15% sul reddito, dedotti i contributi previdenziali versati per lo svolgimento della propria attività se sono nuove attività produttive fruiscono di una imposta sostituiva ridotta a 1/3. Per il regime in esame non è previsto limite massimo di durata, e ai fini previdenziali possono scegliere di versare i contributi non minimali, ma calcolati interamente in percentuale sul reddito.
Bonus Bebè
Per ogni figlio nato o adottato dal 1/1/2015 al 31/12/2017 è riconosciuto un assegno annuo di 960 €, erogato dall’Inps mesilmente, che non concorre alla formazione del reddito imponibile. E’ corrisposto fino al compimento del 3° anno d’età, per nuclei familiari con reddito complessivo fino a 90.000 € annui. Dovranno essere emanate apposite disposizioni attuative.
Eerogazioni liberali alle Onlus
Aumentato il limite massimo di importo su cui calcolare la detrazione del 24% ad € 30.000 anziché 2.065 € previsto in precedenza.
Isee
Previsto l’utilizzo delle informazioni su conti correnti e depositi riferite al valore medio di giacenza annuo, anziché alla fine dell’esercizio.
Fondi pensione- rivalutazione TFR
Incrementata l’aliquota dell’ imposta sostitutiva a decorrere dal 2015 dal 15 al 20%. Dal 2015 sulla rivalutazione del TFR sarà applicata una imposta sostitutiva del 17% anziché del 11%.
Rivalutazione terreni e partecipazioni
E’ disposta la riapertura della possibilità di rideterminare il costo di acquisto di:
- terreni edificabili e agricoli e partecipazioni non quotate in mercati regolamentati,possedute alla data dell’1.1.2015, non in regime di impresa, da parte di persone fisiche, società semplici e associazioni professionali, nonché di enti non commerciali. È fissato al 30.6.2015 il termine entro il quale provvedere alla redazione ed all’asseverazione della perizia di stima e al versamento dell’imposta sostitutiva calcolata applicando al valore del terreno partecipazione risultante dalla perizia le seguenti aliquote: 2% per le partecipazioni non qualificate; 4% per le partecipazioni qualificate e per i terreni.
Reverse charge e split- payment
Il meccanismo di assolvimento dell’Iva “Reverse charge” viene esteso anche a prestazioni di servizi, relative ad edifici: – pulizia;- demolizione;- installazione di impianti;- completamento degli stessi. E’inoltre previsto un particolare meccanismo di assolvimento dell’IVA (“c.d. split payment”) per le cessioni i beni / prestazioni di servizi effettuate nei confronti di Enti pubblici, che, ancorché non siano debitori d’imposta,saranno tenuti “in ogni caso” a versare l’IVA dovuta direttamente all’Erario e non al fornitore, entro termini e con modalità che saranno stabiliti da un DM attuativo.
Revisione dell’istituto del ravvedimento operoso
Sono introdotte tre nuove fattispecie di ravvedimento operoso, più favorevoli al contribuente, applicabili nelle ipotesi di omesso e ritardato pagamento dei tributi e di errori ed omissioni che determinano l’infedeltà delle dichiarazioni fiscali presentate.
Inoltre sarà possibile avvalersi della facoltà di regolarizzare le infrazioni anche in presenza di violazioni constatate e comunque siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di cui il contribuente sia già a formale conoscenza.
Dichiarazione annuale Iva
Viene previsto l’obbligo di presentare la dichiarazione iva in forma autonoma entro il 28 febbraio di ogni anno e la contestuale abrogazione della comunicazione sintetica dati iva. In sostanza non si potrà più accorpare la dichiarazione annuale iva insieme ad unico.
Bollo veicoli storici
Dal 2015 è soppressa l’esenzione dal bollo per gli autoveicoli e motoveicoli storici.
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