Legge di Stabilità – Finanziaria 2013- Le principali novità fiscali
Vi proponiamo in sintesi le principali novità contenute nella Legge di Stabilità - Finanziaria 2013, recentemente approvata.
Rispetto alla prima formulazione della norma non è più prevista la riduzione dell’Irpef, quindi per le persone fisiche rimangono in vigore il 23 e il 27%. Inoltre, non è più prevista l’introduzione dal 2012 della franchigia di 250 euro per gli oneri deducibili dal reddito complessivo Irpef e per quelli detraibili dall’imposta ed è stato anche eliminato il tetto dei 3.000 euro delle spese detraibili per ciascun periodo d’imposta.
1. Iva: norme in materia di fatturazione – Si applicano alle operazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2013.
1.1. Contenuto ed emissione della fattura
Circa il contenuto delle fatture, viene richiesta ora l’indicazione in fattura di apposite diciture per particolari fattispecie (ad esempio, regimi speciali, inversione contabile, eccetera). Viene, inoltre, introdotto l’obbligo di indicare il numero di partita Iva del cessionario o del committente, ovvero il numero di registrazione ai fini dell’Iva per i soggetti stabiliti in un altro Stato membro dell’Unione europea, ovvero il codice fiscale se il cessionario o il committente non agisce nell’esercizio d’impresa, arte o professione. E’ stata data la possibilità di emettere fatture periodiche entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni, anche per le prestazioni di servizi, come già avveniva per le fatture differite in caso di cessione dei beni.
1.2. Fattura elettronica
Circa la fattura elettronica, è stato integrato il comma 1 del citato art. 21 del D.P.R. n. 633 del 1972, con una definizione della fattura elettronica simile a quella introdotta dalla Direttiva n. 2010/45/UE, ed è stato chiarito che il ricorso alla fattura elettronica è subordinato all’accettazione del destinatario.
In merito all’autenticità dell’origine, all’integrità del contenuto ed alla leggibilità della fattura, è stato modificato il comma 3 del medesimo art. 21, lasciando, di fatto, al soggetto passivo la possibilità di stabilire le modalità con le quali assicurare le medesime; la nuova disposizione chiarisce, tuttavia, che, oltre all’apposizione della firma elettronica qualificata o digitale dell’emittente o mediante sistemi EDI di trasmissione elettronica dei dati, l’autenticità dell’origine e l’integrità del contenuto possono essere garantite mediante sistemi di controllo di gestione che assicurino un collegamento affidabile tra la fattura e la cessione di beni o la prestazione di servizi ad essa riferibile.
Viene, inoltre, previsto che le fatture create in formato elettronico e quelle cartacee possono essere conservate elettronicamente; per fatture create in formato elettronico si intendono quelle che – ancorché create elettronicamente – non possono definirsi fatture elettroniche per la mancanza della loro accettazione da parte del destinatario.
1.3. Fattura semplificata
Viene inserito nel D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, l’art. 21-bis che disciplina la fattura semplificata.
La fattura semplificata può essere emessa solo in caso di operazioni di ammontare non superiore a 100 euro ovvero in caso di fatture rettificative (note di variazione).
E’ stata prevista, quindi, la possibilità di emettere la fattura indicando, in luogo dei dati identificativi del cessionario o del committente stabilito in Italia, soltanto il codice fiscale o il numero di partita Iva del medesimo. In caso di cessionario o committente stabilito in un altro Stato membro dell’Unione europea, è possibile indicare soltanto il numero di identificazione Iva attribuito da tale Stato membro.
Inoltre, non è necessario che sulla fattura semplificata sia indicata la base imponibile dell’operazione e la relativa imposta, essendo sufficiente l’indicazione del corrispettivo complessivo e dell’imposta, ovvero dei dati necessari per calcolarla; ad esempio, può essere semplicemente indicato il corrispettivo (Iva compresa) e l’aliquota dell’Iva in esso inclusa.
Con Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze, il limite di 100 euro potrà essere elevato fino a 400 euro, nonché potrà essere consentita l’emissione di fatture semplificate anche senza limiti di importo per le operazioni effettuate nell’ambito di specifici settori di attività o da specifiche tipologie di soggetti per i quali le pratiche commerciali od amministrative ovvero le condizioni tecniche di emissione delle fatture rendono particolarmente difficoltoso il rispetto degli adempimenti previsti per l’emissione delle fatture.
2. Disposizioni in materia di IMU
Per gli anni 2013 e 1014, al fine di assicurare ai Comuni la spettanza dell’intero gettito dell’IMU, viene disposta la soppressione della quota di imposta riservata allo Stato pari alla metà dell’importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili – ad esclusione dell’abitazione principale e delle relative pertinenze, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale – l’aliquota di base del 7,6 per mille.
Viene, invece, riservato allo Stato il gettito dell’IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D (capannoni, opifici, eccetera), calcolato applicando alla base imponibile l’aliquota di base del 7,6 per mille.
Per tali immobili, inoltre, i Comuni potranno aumentare fino a 0,3 punti percentuali tale aliquota di base (quindi, con la facoltà di incrementarla fino al 10,6 per mille).
3. Aliquote Iva
A decorrere dal 1° luglio 2013, viene aumentata la sola aliquota ordinaria Iva dal 21% al 22%, mantenendo invariata, invece, l’aliquota ridotta del 10%.
4. Detrazioni per figli a carico
Dal 1° gennaio 2013, viene previsto l’aumento della detrazione da 800 euro a 950 euro per ciascun figlio a carico. Inoltre, viene incrementata, da 900 euro a 1.220 euro, anche la detrazione per ciascun figlio di età inferiore a tre anni.
Tali detrazioni sono aumentate di un importo pari a 400 euro per ogni figlio portatore di handicap.
5. Modifiche alla disciplina dell’Irap: “Cuneo fiscale” e “Incremento deduzioni”
A decorrere dal periodo d’imposta 2014 viene aumentata la deduzione dalla base imponibile Irap del cosiddetto “cuneo fiscale”, cioè quella parte collegata al costo del personale dipendente assunto a tempo indeterminato. In particolare, tale deduzione, che si applica a tutti i soggetti passivi Irap, viene incrementata, su base annua:
– da 4.600 euro a 7.500 euro;
– da 10.600 euro a 13.500 euro, per i lavoratori di sesso femminile nonché per quelli di età inferiore ai 35 anni.
Sempre a decorrere dal periodo d’imposta 2014 viene aumentata la deduzione dalla base imponibile Irap per tutti i soggetti passivi Irap, diversi dalle Pubbliche Amministrazioni. Lo “sconto fiscale” ritorna, in pratica, ai livelli previsti prima del 1° gennaio 2008.
Ad esempio la nuova deduzione sarà pari a euro 8.000 (in luogo di euro 7.350), se la base imponibile non supera euro 180.759,91 e così via.
6. Imposta sulle transazioni finanziarie (cosiddetta “Tobin tax”)
Viene introdotta un’imposta sulle transazioni finanziarie applicabile a:
· azioni e altri strumenti finanziari partecipativi di cui all’art 2346 del codice civile, emessi da società residenti in Italia;
· titoli rappresentativi dei predetti strumenti, indipendentemente dalla residenza del soggetto emittente.
L’imposta si applica con aliquota dello 0,2% sul valore della transazione, intendendo per tale il valore del saldo netto delle transazioni regolate giornalmente relative al medesimo strumento finanziario e concluse nella stessa giornata operativa da un medesimo soggetto, ovvero il corrispettivo versato.
Per le azioni negoziate in mercati regolamentati e sistemi multilaterali di negoziazione, l’aliquota dello 0,2% è ridotta alla metà.
Viene introdotta, invece, un’imposta in misura fissa applicabile alle operazioni su strumenti finanziari derivati, inclusi “warrents”, “covered warrents” e “certificates”.
7. Limite alla deducibilità delle spese relative alle autovetture per imprese e lavoratori autonomi
A decorrere dal periodo d’imposta 2013, diminuisce la convenienza ad inserire le autovetture in azienda: viene ridotta dal 27,5% al 20%, la percentuale di deducibilità dal reddito d’impresa e di lavoro autonomo delle spese e degli altri componenti negativi relativi alle autovetture, agli autocaravan, ai ciclomotori ed ai motocicli che non sono utilizzati, esclusivamente, come beni strumentali all’attività d’impresa.
8. Rivalutazione dei redditi dominicali ed agrari
Ai fini della determinazione delle imposte sui redditi, viene disposta una rivalutazione del 15% applicabile ai redditi dominicale e agrario, per i periodi d’imposta 2013, 2014 e 2015.
Per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola, la rivalutazione è, invece, pari al 5%. Le predette rivalutazioni si applicano a decorrere dalla determinazione dell’acconto delle imposte sui redditi per l’anno 2013.
9. Irap: Imprese e professionisti privi di “autonoma organizzazione”
A decorrere dal 2014, viene istituito un apposito fondo finalizzato ad escludere dall’ambito di applicazione dell’Irap, le persone fisiche esercenti le attività commerciali di cui all’art. 55 del Tuir, e le arti e professioni, che non si avvalgono di lavoratori dipendenti od assimilati e che impiegano, anche mediante locazione, beni strumentali il cui ammontare massimo sarà determinato con Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze.
In pratica, a decorrere dal 2014, saranno esclusi dall’ambito di applicazione dell’Irap i cosiddetti soggetti “privi di autonoma organizzazione”.
La dotazione annua del predetto fondo sarà di 198 milioni di euro per l’anno 2014, di 252 milioni di euro per l’anno 2015, e di 242 milioni di euro a decorrere dall’anno 2016.
10. Detrazioni Irpef per carichi di famiglia per i soggetti non residenti
Per i soggetti non residenti, le detrazioni Irpef per carichi di famiglia, di cui all’art. 12 del Tuir, vengono prorogati anche per l’anno 2013.
Al riguardo, viene disposto che la detrazione relativa all’anno 2013 non rileva ai fini della determinazione dell’acconto Irpef per l’anno 2014.
11. Annullamento crediti iscritti a ruolo
Dal 1° luglio 2013, i crediti di importo fino a 2.000 euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, iscritti in ruoli resi esecutivi fino al 31 dicembre 1999, sono automaticamente annullati.
Per i crediti diversi da quelli di cui sopra, iscritti in ruoli resi esecutivi fino al 31 dicembre 1999, l’agente della riscossione deve provvedere, anche in via telematica, a darne notizia all’ente creditore.
Condividi