Licenza UTIF per la somministrazione e vendita di alcolici, ricorda la scadenza di fine anno | Confcommercio

Licenza UTIF per la somministrazione e vendita di alcolici, ricorda la scadenza di fine anno

Ricordiamo che il Decreto Legislativo n. 34/2019 ha reintrodotto l’obbligo, a carico dei pubblici esercizi, esercizi di intrattenimento pubblico, esercizi ricettivi e rifugi alpini, di essere in possesso di apposita “licenza” (denominata licenza UTIF) rilasciata dall’Ufficio delle dogane. 
mercoledì 13 Novembre 2019 | iconCONDIVIDI iconSTAMPA

La stessa Agenzia delle Dogane e Monopoli ha chiarito alcuni aspetti della nuova normativa.
gli operatori che dal 29 agosto 2017 al 29 giugno 2019 hanno avviato l’attività senza essere tenuti all’osservanza del predetto vincolo, sono tenuti a regolarizzare la loro posizione presentando all’Ufficio delle dogane territorialmente competente, entro il 31 dicembre 2019, la richiesta di licenza;

sono tenuti alla richiesta di licenza anche gli operatori che avendo cominciato l’iter di presentazione della stessa non abbiano portato a termine lo stesso in conseguenza dell’intervenuta soppressione dell’obbligo di denuncia;

gli operatori in esercizio antecedentemente all’intervenuta  abrogazione ed in possesso della licenza fiscale non sono tenuti ad alcun ulteriore adempimento, in forza della piena efficacia della licenza in precedenza rilasciata.  Qualora tuttavia nel periodo di vigenza della soppressione dell’obbligo di denuncia siano intervenute variazioni nella titolarità dell’esercizio di vendita, l’attuale gestore ne darà tempestiva comunicazione al competente Ufficio delle dogane al fine di procedere all’aggiornamento della licenza di esercizio.

Al medesimo Ufficio andranno presentate eventuali richieste di duplicato della licenza fiscale nei casi di smarrimento o distruzione del menzionato atto.

È della massima importanza mettersi in regola, anche per evitare le sanzioni, che vanno da 500 a 3.000 euro.

Ulteriori info presso i Mandamenti Confcommercio Umbria sul territorio.