Licenziamento legittimo, se la malattia non è comunicata tempestivamente dal lavoratore
Il lavoratore che non comunica tempestivamente l’assenza al datore di lavoro, non permette al proprio datore di lavoro di riorganizzare la propria attività di modo da servire adeguatamente la clientela, con conseguente perdita di profitto.
Questo comportamento legittima il licenziamento.
In tale situazione crolla il vincolo fiduciario, in quanto il lavoratore si è dimostrato non collaborativo e disinteressato rispetto alla funzionalità aziendale, soprattutto se il contesto imprenditoriale è caratterizzato dalla peculiarità dei trattamenti resi alla clientela secondo precisi appuntamenti e orari e dal preventivabile numero di addetti al servizio.
Il dipendente, inoltre, deve sempre e comunque comunicare l’assenza e per adempiere a questo obbligo non è sufficiente l’invio del certificato medico.
La comunicazione dell’assenza e la sua giustificazione sono due cose differenti.
(Corte di Cassazione 1 gennaio 2017 n. 2630)
INFO
SERVIZIO RISORSA LAVORO
Confcommercio provincia di Perugia
Tel. 075 5067149
risorsalavoro@confcommercio.umbria.it
COMMENTO
La sentenza sopra riportate mette in evidenzia come la malattia del lavoratore sia un istituto complesso.
Il CCNL del Terziario, sottoscritto da Confcommercio, lo ha affrontato in maniera differente rispetto a molti altri contratti nazionali come quelli di matrice industriale.
Questi contratti, infatti, considerano la malattia solo sul piano quantitativo. C’è un diritto, quello all’indennità per malattia, uguale per tutti e per un certo numero di giorni.
Nel CCNL del Terziario Confcommercio invece è stato adottato un meccanismo progressivo diretto a premiare i comportamenti corretti e collaborativi dei lavoratori.
Infatti, la terza volta che il lavoratore si ammala durante l’anno (ad eccezione che venga ricoverato, che debba sottoporsi a cure per malattie legate al sangue o che abbia avuto una prognosi superiore ai 12 giorni ecc.) egli, per i primi tre giorni verrà retribuito solo per il 60%. La quarta volta per il 50%, mentre dalla quinta volta non è prevista nessuna integrazione da parte del datore di lavoro.
Nel CCNL del Terziario – Confcommercio le parti firmatarie hanno concordato quindi che determinati comportamenti vengano considerati in maniera negativa se ripetuti.
Ciò comporta che i contenuti di quello stesso diritto all’indennità cambino qualitivativamente.
La differenza culturale è evidente.
Mentre la gran parte dei contratti collettivi di stampo manufatturiero tendono a omologare e standardizzare gli eventi legati alla gestione delle risorse umane; Il CCNL del Terziario sottoscritto da Confcommercio ha un atteggiamento diverso, che risponde a logiche di derogabilità, di personalizzazione, di flessibilità organizzativa.
Lo stesso comportamento, la malattia, nel nostro comparto viene considerato un elemento dirimente e questo perché ad essere centrali è il ruolo del servizio e del cliente.
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