Limite contanti, cosa cambia dal gennaio 2022
A decorrere dal 1° gennaio 2022 è vietato il trasferimento di denaro contante e di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, siano esse persone fisiche o giuridiche, quando il valore oggetto di trasferimento, è complessivamente pari o superiore a 1.000 euro.
Il trasferimento superiore al predetto limite (dunque superiore a 999,99 euro), indipendentemente dalla causa o dal titolo, è vietato anche quando è effettuato con più pagamenti, inferiori alla soglia, che appaiono artificiosamente frazionati.
In materia di sanzioni, la soglia per i pagamenti in contanti rileva non solo per chi paga, ma anche per chi riceve il denaro.
Alle violazioni che riguardano importi fino a 250.000 euro si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 50.000 euro.
Per le violazioni che riguardano importi superiori a 250.000 euro, la sanzione è quintuplicata nel minimo e nel massimo edittali.
Si ricorda che rimane in vigore la deroga al limite per l’utilizzo del denaro per l’acquisto di beni e di prestazioni di servizi legate al turismo: in questo caso è possibile accettare pagamenti in contanti, entro il limite di 15.000 euro, da cittadini stranieri non residenti in Italia. Ciò nel rispetto degli specifici adempimenti stabiliti dalla norma e delle procedure definite dall’Agenzia delle entrate.
Gli adempimenti previsti includono, tra gli altri, l’invio di apposita comunicazione preventiva all’Agenzia, l’acquisizione di fotocopia del passaporto del cliente e l’obbligo del versamento del contante incassato in un conto corrente presso un operatore finanziario il primo giorno feriale successivo a quello di effettuazione dell’incasso.
Responsabile Fiscale Seac Confcommercio
dott.ssa Nicoletta Censi – tel. 075 506711
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